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03/09/2025Con questo articolo parliamo del reato di minaccia e di come ci si può tutelare quando si è vittima di tale grave reato penale.
Si tratta infatti di un reato che può provocare grave timore e sofferenza per chi lo subisce e che, quindi, consente di ottenere un risarcimento.
Continua a leggere per saperne di più sul reato di minaccia e come puoi ottenere giustizia tramite una denuncia e querela e una richiesta di risarcimento.
I nostri avvocati penalisti restano a tua disposizione per una video consulenza dal costo di 89 euro al fine di darti subito i migliori consigli per denunciare il fatto, far condannare chi ti ha minacciato e ottenere il risarcimento.
In cosa consiste una Minaccia secondo l’Articolo 612 c.p.
L’articolo 6121 del codice penale prevede espressamente che la minaccia è un reato punibile penalmente.
Riportiamo testualmente il testo dell’art. 612 del codice penale intitolato “Minaccia”:
[1] Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
[2] Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 c. p., la pena è della reclusione fino a un anno.
[3] Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 c. p., ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
Quindi, la minaccia è un reato che si configura quando qualcuno cerca di spaventare o intimidire un’altra persona prospettandogli un male ingiusto.
Può avvenire con parole, scritti, gesti, messaggi o atteggiamenti che incutono paura.
La condotta di chi minaccia deve quindi consistere in parole o atteggiamenti, direttamente o indirettamente indirizzati alla vittima, con cui si intende intimorire quest’ultima.
L’elemento psicologico del reato di minaccia è il dolo: chi proferisce parole minacciose o tiene atteggiamenti minacciosi deve essere consapevole di farlo.
Il delitto di minaccia si sostanzia in un reato di pericolo, non essendo richiesta per la sua configurabilità l'effettiva incussione di timore nella vittima, essendo sufficiente la sola circostanza che il male prospettato tramite minacce e/o turbative sia a ciò idoneo, e che la volontà di minacciare ad altri un danno sia accompagnata dalla coscienza che la minaccia stessa venga percepita dal soggetto passivo e che il danno sia ingiusto (dolo generico).
Ai sensi del secondo comma dell’art. 612 del codice penale, la pena è aumentata quando la minaccia è grave, in relazione alle circostanze del caso concreto e alle condizioni del soggetto a cui la minaccia stessa viene indirizzata.
Il delitto di cui all' art. 612 c.p. è volto a tutelare la libertà morale, sotto il profilo della libertà da comportamenti altrui che siano in grado di minare l'autodeterminazione personale. bensì la minaccia-fine, ossia la violenza psichica in sé e per sé considerata.
La minaccia deve, poi, essere percepita o, quantomeno, percepibile da parte del soggetto a cui sia rivolta.
Giova rammentare che la Corte di Cassazione ha a più riprese sostenuto che la gravità della minaccia va accertata avendo riguardo, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Cass. pen. n. 35593/2015).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di attribuire rilevanza, ai fini della configurabilità delitto de quo, anche all'uso di una modalità simbolica, allorquando questa si estrinsechi attraverso immagini, segni, oggetti o azioni che abbiano insiti in sé non solo la capacità di evocare ciò che si è inteso minacciare, ma anche un surplus intimidatorio derivante proprio dalla modalità simbolica utilizzata.
Denuncia e Querela per Minaccia: perché è importante agire subito
La persona che subisce minacce deve tutelarsi quanto prima se vuole che il colpevole venga sottoposto ad un procedimento penale.
Affinché il colpevole venga sottoposto ad un procedimento per minaccia è necessario che la vittima sporga una querela entro tre mesi da quando ha avuto conoscenza della minaccia.
Le condotte previste dal primo e secondo comma dell’art. 612 del codice penale sono infatti procedibili a querela di parte, per cui non si potrà procedere se la querela viene sporta dopo il termine di tre mesi.
Diverso è il caso previsto dal terzo comma dell’art. 612 del codice penale, relativo a minacce aggravate (ad esempio perché commesse con l’uso di armi), per cui si può procedere tramite denuncia o anche d’ufficio anche dopo tre mesi.
La vittima che vuole sporgere querela o denuncia può affidarsi ad un avvocato penalista come quelli del nostro Studio Legale, che aiuterà a:
- scrivere la querela o denuncia in modo corretto,
- raccogliere prove utili,
avviare un’azione penale efficace
Il Risarcimento per Minaccia
Chi subisce una minaccia non deve soltanto ottenere giustizia penale: ha diritto anche a un risarcimento.
Il risarcimento può avvenire all’esito del processo penale contro il colpevole, laddove la vittima si sia costituita parte civile tramite avvocato.
Se il giudice penale riterrà che ci sia stata una minaccia, oltre a condannare il colpevole penalmente, lo condannerà anche al risarcimento dei danni morali subiti dalla vittima ed al pagamento delle spese legali.
Infatti, la costituzione di parte civile, seguita da un avvocato, consente di chiedere il risarcimento dei danni morali (paura, ansia, sofferenza) e dei danni materiali eventualmente subiti.
Se invece non vuoi sporgere una querela o denuncia ma vuoi essere comunque risarcito, puoi agire in via stragiudiziale per cercare un accordo con il colpevole o puoi agire giudizialmente con un avvocato per ottenere la condanna in sede civile.
Rivolgendoti allo Studio Legale dell’Avvocato Nicola Barsotti potrai essere assistito in un procedimento penale o una causa civile per risarcimento danni a seguito di minaccia.
Anche se sei indagato o imputato in un procedimento penale per minaccia puoi contattarci per ricevere assistenza legale penalistica.
Le più recenti Sentenze sul Reato di Minaccia
Ai fini della configurabilità della minaccia, elemento essenziale è rappresentato dalla limitazione della libertà psichica del soggetto passivo, da valutarsi con criterio medio ed attuata mediante la prospettazione di un male potenzialmente idoneo ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente, ma risultando necessario che il male ingiusto minacciato sia intrinsecamente idoneo ad intimidire la parte lesa, desumendo detta idoneità dalla situazione contingente. Tribunale di Ferrara, 23/06/2025, n. 472.
Il reato di minaccia è pienamente provato quando la condotta dell’imputato, in un contesto di evidente alterazione psicofisica, consiste nell'estrarre e roteare in aria un coltello, accompagnando il gesto con una frase intimidatoria come “e allora”? Questa condotta, pur non puntando direttamente una arma contro la vittima, è idonea ad alterare lo stato di tranquillità di quest' ultima e a intimorirla, prospettandole un male ingiusto legato all' uso improprio del coltello. Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che si verifichi uno stato di intimidazione concreto nella vittima, essendo sufficiente l'attitudine della condotta a intimorire, e l'indeterminatezza del male minacciato è irrilevante purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. Tribunale di Vicenza, 11/06/2025, n. 397.
In tema di reati di minaccia, la credibilità della persona offesa, anche se anziana, è confermata dalla coerenza e linearità delle sue dichiarazioni, corroborate da elementi esterni come interventi delle forze dell'ordine e documentazione sanitaria che attestano lo stato di alterazione e la pericolosità delle condotte minatorie. L'aggravante di cui all' art. 612, comma 2 c.p., che prevede l'uso di armi improprie o strumenti atti ad offendere, è applicabile quando tali modalità rafforzano l'effetto intimidatorio, ingenerando un forte timore nella vittima. Tribunale di Cassino, 19/05/2025, n. 405.
Non si può procedere contro l'imputato per il reato di cui all' art. 612, comma 2, c.p., a seguito dell'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa. Tribunale di Torre Annunziata, 24/03/2025, n. 541.
Il reato di cui all' art. 612 c.p. è pienamente integrato nei suoi elementi, in presenza del dolo generico, ovvero della volontà di minacciare ad altri un danno ingiusto, con la coscienza che la minaccia sia percepita dal soggetto passivo e che il danno sia ingiusto. Corte appello di Ancona, 23/01/2025, n. 2074.
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