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30/04/2025Con questo articolo parliamo delle malattie professionali che possono derivare ad un lavoratore in determinate condizioni di lavoro, e di come si può chiedere la rendita Inail e il risarcimento dei danni al datore di lavoro.
Vedremo in cosa consiste una malattia professionale, quando e come si può chiedere un ristoro economico all’Inail e il risarcimento al datore di lavoro e perché puoi affidare al nostro gruppo di avvocati il tuo caso di malattia professionale.
Rivolgendoti al nostro gruppo avrai a disposizione avvocati che si occupano di malattie professionali dal 2004 in tutta Italia, avvalendosi anche di consulenti medici legali esperti in tematiche del lavoro.
- Cosa si intende per Malattia Professionale?
- Differenza tra Malattia Professionale e Infortunio sul Lavoro
- Malattie Professionali “Tabellate” e “non Tabellate”
- Malattia Professionale e Rendita INAIL
- Malattia Professionale e Risarcimento dal Datore di Lavoro
- Come si dimostra di aver contratto una Malattia Professionale?
- Le più recenti sentenze sulle Malattie Professionali
- Affidati a noi per il Risarcimento da Malattie Professionali
- Ci occupiamo anche di Infortuni sul Lavoro
Cosa si intende per Malattia Professionale?
Per malattia professionale si intende una patologia contratta dal lavoratore a causa dell’attività lavorativa svolta, che si manifesta lentamente e per gradi sull'organismo del soggetto.
Secondo il Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (D.P.R. 1124/1965), rientrano tra le malattie professionali tutte quelle che sono causate da lavorazioni o ambienti nocivi, e che sono prevedibili in base alla tipologia di mansioni svolte.
L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gestisce il sistema assicurativo obbligatorio per i lavoratori e garantisce tutele economiche nei casi previsti dalla legge.
Differenza tra Malattia Professionale e Infortunio sul Lavoro
La malattia professionale si caratterizza per essere la conseguenza di determinate cause patogene interne, ad azione spesso lenta e comunque progressiva.
Per malattia professionale si intende in particolare una patologia collegata allo svolgimento della propria attività lavorativa la cui causa agisce lentamente e progressivamente sulla salute del lavoratore.
Gli infortuni sul lavoro si identificano invece in tutti quegli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che provocano lesioni fisiche oggettivamente constatabili, danni alla salute di carattere traumatico, a seguito di episodi violenti, provocati da forze esterne e ad immediata o rapida consumazione temporale.
La differenza tra infortunio sul lavoro e malattia professionale riguarda, quindi, il carattere dell'azione lesiva: rapida e violenta per l'evento infortunio sul lavoro, mentre è lenta e continuativa nel tempo per la malattia professionale.
Malattie Professionali “Tabellate” e “non Tabellate”
Con Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014 sono state elencate le più note malattie professionali, dette anche “Malattie Tabellate”.
Ma la Corte costituzionale ha sancito che anche per quelle non previste dalla legge, dette anche “Non Tabellare”, il lavoratore ha diritto a indennizzo e/o risarcimento laddove siano riconducibili al lavoro.
L’elenco delle malattie professionali tabellate è diviso in tre Liste, in base alla loro riconducibilità a determinati tipi di lavoro:
1. Malattie la cui origine lavorativa è di “elevata probabilità”;
2. Malattie Professionali la cui origine lavorativa è di “limitata probabilità”
3. Malattie la cui origine lavorativa è “possibile”
All’interno di ciascuna lista sono riportati più Gruppi di specifiche malattie derivanti - secondo elevata probabilità, o limitata probabilità o semplice possibilità – da determinati tipi di agenti esterni, come si seguito esemplificato:
1. Malattie Professionali da Agenti Chimici, derivanti da esposizione a sostanze tossiche durante l’attività lavorativa:
- Asbesto (Amianto): Asbestosi, placche pleuriche, mesoteliomi pleurici, pericardici, peritoneali, tumori del polmone e della laringe.
- Benzene: leucemie acute e subacute non linfatiche.
- Cloruro di vinile: angiosarcoma epatico, epatocarcinoma.
- Cromo esavalente, cadmio, arsenico, berillio: tumori del polmone.
- Mercurio e piombo: encefalopatie tossiche, polineuropatie, nefropatie.
- IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici): tumori della cute, polmone, vescica.
2. Malattie Professionali da Agenti Fisici, derivanti da rumore, vibrazioni, movimenti ripetitivi, posture scorrette:
- Ipoacusia da rumore: perdita uditiva irreversibile.
- Sindrome del tunnel carpale e altre neuropatie da movimenti ripetitivi.
- Ernie discali lombari da vibrazioni o movimenti di carichi.
- Patologie da microtraumi: tendiniti, borsiti, epicondiliti, sindrome di De Quervain.
- Radiazioni ionizzanti: pancitopenia, opacità del cristallino, infertilità.
3. Malattie Professionali da Agenti Biologici, che derivano dal contatto con agenti infettivi (tipiche nel settore sanitario, zootecnico, alimentare):
- Epatiti virali (A, B, C).
- Tubercolosi e brucellosi.
- HIV/AIDS.
- Malattia di Lyme.
- Ornitosi, leptospirosi, salmonellosi.
4. Malattie Professionali Respiratore e Allergiche, dovute a polveri, fibre, funghi, agenti vegetali o animali:
- Silicosi, asbestosi, talcosi, antracosi: pneumoconiosi da inalazione di polveri minerali.
- Asma professionale: da farine, lattice, legni, enzimi, sostanze chimiche.
- Alveoliti allergiche estrinseche: “polmone del contadino”, esposizione a miceti o proteine aviari.
5. Malattie Professionali Dermatologiche, causate da contatto con sostanze chimiche o agenti fisici:
- Dermatiti da contatto (irritative o allergiche).
- Cloracne da esposizione a diossine.
- Cheratosi attiniche e radiodermiti.
6. Tumori Professionali, associati a esposizioni croniche a cancerogeni:
- Mesotelioma pleurico/peritoneale: esposizione ad amianto.
- Tumori della vescica: ammine aromatiche, industria della gomma, parrucchieri.
- Tumori del polmone: amianto, IPA, fumi di saldatura, diesel, silice.
- Leucemie e linfomi: esposizione a benzene, radiazioni ionizzanti.
- Tumori delle cavità nasali: polveri di legno, formaldeide.
Malattia Professionale e Rendita INAIL
L’INAIL riconosce un indennizzo economico al lavoratore che ha contratto una o più malattie professionali, che può consistere in:
• Indennizzo in capitale: se l’inabilità permanente è compresa tra il 6% e il 15%.
• Rendita vitalizia: se l’inabilità permanente è pari o superiore al 16%.
Per ottenere l’indennizzo è necessario:
1. Avere una diagnosi medica che certifichi la malattia professionale.
2. Presentare denuncia all’INAIL entro 15 giorni dalla diagnosi.
3. Sottoporsi a visita medico-legale dell’INAIL per la valutazione del danno.
Malattia Professionale e Risarcimento dal Datore di Lavoro
L’indennizzo INAIL non copre tutti i danni (in particolare quelli morali, esistenziali, patrimoniali).
Per questo, il lavoratore può agire anche per il risarcimento dei danni contro il datore di lavoro, ma solo se dimostra che:
• Il datore ha violato norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008, ex Legge 626).
• C’è stato comportamento colposo o doloso da parte dell’azienda.
• Esiste un nesso causale tra condotta del datore e malattia del lavoratore.
In questi casi, il lavoratore ha quindi diritto ad un risarcimento integrale dei danni da parte del datore di lavoro, oltre all’indennizzo INAIL.
Si tratta dei cd. danni complementari e differenziali conseguenti all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale che sono risarcibili, non rientrando tra le voci di credito coperte dall'indennizzo corrisposto dall'INAIL.
In forza dell’art. 2087 c.c. sul datore di lavoro grava un obbligo generale di sicurezza in base al quale è tenuto a adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro, per il danno occorso al lavoratore in occasione della prestazione lavorativa si aggiunge all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, l'assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tuttavia, tale esonero non opera laddove i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia costituiscano reato.
In tale ultima ipotesi, la responsabilità del datore di lavoro permane per la parte eccedente le indennità liquidate dall'INAIL.
Come si dimostra di aver contratto una Malattia Professionale?
Abbiamo visto che la legge prevede delle Tabelle di Malattie Professionali, dette anche Malattie tabellate, ma che la giurisprudenza tutela il lavoratore anche in caso di Malattie “non” tabellate.
In materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno tabellata.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell'Inail.
Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore.
Il caso delle Malattie Professionali tabellate: Se la patologia compare entro il periodo massimo di latenza dalla cessazione dell’esposizione al rischio, il nesso causale si presume automaticamente (salvo prova contraria).
Il caso delle Malattie Professionali non tabellate: In questi casi, l’onere della prova del nesso causale ricade sul lavoratore, il quale dovrà dimostrare con perizie mediche e documenti il legame tra malattia e mansioni.
Le più recenti sentenze sulle Malattie Professionali
Le assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale non sono considerate nel periodo di comporto quando l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo derivano da fattori nocivi presenti nell'ambiente di lavoro, ma anche quando il datore di lavoro è responsabile di tale situazione dannosa. Il datore di lavoro è tenuto a adottare le misure necessarie per proteggere l'integrità fisica e morale del lavoratore, conformemente all' art. 2087 del Codice civile. In tali casi, l'impossibilità di svolgere il lavoro è attribuibile al comportamento del datore di lavoro. Cassazione civile, sez. lav., 29/01/2025, n. 2071.
Non basta ad escludere la responsabilità della società committente la circostanza che essa non si sia ingerita nell'esecuzione o nell'organizzazione dell'attività appaltata, perché la malattia si assume essere derivata da agenti tossici non connessi al particolare tipo di esecuzione dell'attività appaltata, ma presenti nel luogo di lavoro, ossia nello stabilimento rimasto nella disponibilità del committente. Cassazione civile, sez. lav., 12/11/2024, n. 29157.
Ai fini della quantificazione del danno differenziale, dovuto dal datore di lavoro per responsabilità ex art. 2087 c.c., nel caso di malattia professionale multifattoriale indennizzata dall'Inail in base al criterio di equivalenza causale di cui all' art. 41 c.p. , l'incidenza del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c. , non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma come comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza. Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2024, n. 27572.
In materia di malattia professionale, la prescrizione del diritto decorre non dal momento in cui si manifesta ma dalla conoscenza, secondo l'ordinaria diligenza, desumibile da elementi oggettivi. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 23/09/2024, n. 722.
In materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa. Cassazione civile sez. lav., 19/05/2023, n.13806.
Affidati a noi per il Risarcimento da Malattie Professionali
Rivolgendoti ai nostri avvocati per il caso di malattia professionale tuo o di un tuo familiare, avrai a disposizione avvocati che si occupano di risarcimenti per malattie professionali da oltre venti anni in tutta Italia.
Nel corso di più di venti anni di assistenza a lavoratori e familiari di lavoratori che hanno contratto malattie professionali, abbiamo maturato esperienza e conoscenza delle varie fasi da superare per giungere al risarcimento:
1) Contattaci e raccontaci il tuo caso di malattia professionale. Chiama i nostri avvocati tutti i giorni tramite il nostro Numero Verde 800 91 23 01 o scrivi tramite la chat WhatsApp che trovi in ogni pagina del nostro sito. Ti risponderà subito un avvocato a cui potrai raccontare cosa è accaduto per avere i primi consigli.
2) Inviaci la documentazione o portacela in Studio. Dopo aver raccontato il caso di malattia professionale ti sarà chiesto di vederci online o in uno dei nostri studi, in modo da visionare tutta la documentazione utile per la ricostruzione del caso.
3) La valutazione dei nostri medici legali. Per richiedere il risarcimento da malattia professionale è necessario dimostrare che la malattia è riconducibile all’ambiante di lavoro, per cui affideremo il tuo caso alla valutazione dei nostri consulenti medici legali per una perizia.
4) La richiesta di risarcimento per un accordo. I nostri avvocati e consulenti medici legali invieranno una richiesta di risarcimento al datore di lavoro e tenteranno di trovare un accordo soddisfacente in tempi rapidi.
5) L’eventuale causa civile. Solo se non troveremo un accordo soddisfacente in tempi rapidi per il risarcimento danni da malattia professionale, i nostri avvocati difenderanno nella causa civile.
Ci occupiamo anche di Infortuni sul Lavoro
Il nostro gruppo di avvocati e consulenti medici legali si occupa anche di risarcimento danni per gravi infortuni sul lavoro per cui il lavoratore abbia riportato grandi invalidità o il decesso.
Per saperne di più, leggi questo articolo: Morte sul lavoro per infortunio e risarcimento ai familiari
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