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11/02/2025Gli infortuni sul lavoro rappresentano una delle principali cause di invalidità e morte tra i lavoratori in Italia e danno diritto al risarcimento al lavoratore infortunato e ai familiari del lavoratore morto.
Infatti, nonostante le normative stringenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ogni anno si registrano migliaia di casi di incidenti che causano gravi conseguenze per lavoratori e loro familiari.
In queste situazioni, ottenere giustizia per lavoratore e suoi familiari diventa una necessità sia sotto il profilo penale che civile.
Con questo articolo parliamo in particolare dei casi in cui un lavoratore riporta la morte sul lavoro per un infortunio e come i suoi familiari possono ottenere il risarcimento.
Restiamo a disposizione dei familiari di chi ha riportato la morte sul lavoro per infortunio per valutare il caso e chiedere il risarcimento.
Indice
- Cosa si intende per infortunio sul lavoro
- Il risarcimento è dovuto anche in caso di morte per malattia professionale
- La responsabilità penale per infortunio sul lavoro
- Il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro in sede civile
- Un recente caso giudiziario di risarcimento per perdita di un familiare: 550mila euro alla vedova
- Alcuni principi giuridici sul risarcimento per i familiari del lavoratore morto
- Avvocati per risarcimento da perdita di un familiare morto per infortunio sul lavoro
- Ci occupiamo anche di Malattie Professionali
Cosa si intende per infortunio sul lavoro
Per infortunio sul lavoro si intende un fatto occorso al lavoratore, nel corso del lavoro o nel tragitto per recarsi al lavoro o tornare a casa, da cui derivi la sua morte o una invalidità.
Il fatto da cui può derivare l’infortunio deve essere dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna.
Rientrano nella categoria degli infortuni sul lavoro anche quelli da cui deriva la morte o l’invalidità del lavoratore per colpa propria.
Infatti, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente derivante da una tale prassi instauratasi con il consenso del preposto, l'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto.
L'esclusione della responsabilità del datore è determinata da una condotta abnorme, anomala o imprevedibile del lavoratore. Il concorso di colpa del lavoratore presuppone, invece, che la sua condotta imprudente non sia stata causata o favorita dall'inadempienza del lavoratore o che essa abbia notevolmente aggravato il rischio a cui egli è stato illecitamente sottoposto.
Generalmente però gli infortuni sul lavoro derivano da carenze riconducibili al datore di lavoro nell’approntare misure idonee a garantire la sicurezza del lavoratore.
Per evitare il più possibile tali carenze, il D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) impone ai datori di lavoro obblighi stringenti in materia di prevenzione e protezione dai rischi.
La disciplina legale sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro impone ai datori di lavoro precisi doveri per evitare infortuni da cui possa derivare la morte o l’invalidità per il lavoratore.
Tra i vari obblighi a carico del datore di lavoro ricordiamo:
• la valutazione preliminare di tutti i possibili rischi per la sicurezza dei lavoratori e l'adozione di idonee misure di sicurezza;
• la formazione e l'informazione dei lavoratori sui rischi specifici dell'attività svolta;
• la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI);
• l'implementazione di procedure di emergenza in caso di incidenti.
Quando un datore di lavoro non rispetta tali obblighi e si verifica un infortunio, possono sorgere a suo carico responsabilità di natura penale e civile.
Il risarcimento è dovuto anche in caso di morte per malattia professionale
Oltre al caso del risarcimento per i familiari di un lavoratore morto per infortunio sul lavoro, c’è anche quello del lavoratore morto per malattia professionale.
Per malattia professionale si intende qualsiasi patologia derivata al lavoratore per motivi legati al lavoro e ad inadempienze del datore di lavoro.
In questi casi, affinchè i familiari del lavoratore morto per malattia professionale possano ottenere il risarcimento, è fondamentale provare il nesso di causalità tra la morte del lavoratore per malattia professionale e inadempienze del datore di lavoro.
Accertata la presenza di uno dei fattori di rischio, che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, in presenza di non occasionale esposizione del lavoratore a tali fattori, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.
Il nesso di causalità tra la malattia professionale e l’ambiente lavorativo può essere provato anche secondo il canone probabilistico del “più probabile che non”, che tiene in considerazione la presenza, o assenza, di eventuali ulteriori fattori di rischio, estranei all'attività lavorativa.
La responsabilità penale per infortunio sul lavoro
Se l'infortunio sul lavoro è dovuto a negligenza, imprudenza o inosservanza delle norme di sicurezza da parte del datore di lavoro o di altri soggetti responsabili, può configurarsi un reato penale.
In questi casi, il datore di lavoro o i responsabili della sicurezza possono essere chiamati a rispondere di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o, nei casi più gravi, di omicidio colposo (art. 589 c.p.).
Il procedimento penale può essere avviato d'ufficio nei casi di lesioni gravi o mortali oppure su denuncia della vittima o dei familiari.
L’obiettivo è accertare le responsabilità penali e, in caso di condanna, applicare le relative sanzioni che possono comprendere pene detentive e pecuniarie.
Nel corso del processo penale a carico del datore di lavoro e/o di altri soggetti responsabili dell’infortunio mortale, i familiari della vittima potranno costituirsi parte civile tramite un avvocato per chiedere il risarcimento dei danni subiti.
La costituzione di parte civile è infatti un atto che si presenta nel giudizio penale tramite un avvocato e che consente, in caso di condanna dell’imputato o degli imputati, di ottenere un risarcimento.
Il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro in sede civile
In alternativa alla costituzione di parte civile nel procedimento penale, i familiari di un lavoratore morto per infortunio sul lavoro possono agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'infortunio.
Il lavoratore infortunato o, in caso di decesso, i suoi eredi possono richiedere il risarcimento di:
• danno biologico: per il danno alla salute subito a seguito dell’infortunio;
• danno morale: per la sofferenza psicologica derivante dall’evento;
• danno patrimoniale: che comprende sia il danno emergente (spese mediche, assistenza, etc.) sia il lucro cessante (perdita di reddito futuro a causa dell’invalidità o della morte del lavoratore).
Nel caso specifico che stiamo trattando, ossia quello dell’infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte del lavoratore, la principale voce che i familiari possono chiedere è il risarcimento da perdita del rapporto parentale.
Si tratta di un danno non patrimoniale che consiste nella sofferenza derivata dalla morte del familiare, la cui quantificazione viene rimessa al giudice che normalmente utilizzerà i parametri indicati in apposite tabelle redatte dal Tribunale di Milano.
È bene sapere che si tratta di una voce di danno che è diversa dalla rendita erogata ai superstiti da parte dell'I.N.A.I.L., che indennizza solo il danno patrimoniale dei congiunti ed è estranea ai pregiudizi di carattere non patrimoniale dagli stessi sofferti.
Pertanto, dal risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale non si decurta la rendita I.N.A.I.L. ai superstiti, trattandosi di una prestazione economica che indennizza un pregiudizio di natura patrimoniale.
Il risarcimento da perdita del rapporto parentale sarà in particolare liquidato dal Tribunale in aumento o diminuzione in base:
• al grado di parentela con la vittima
• all’età della vittima
• all’età di chi chiede il risarcimento
• al grado di frequentazione che avevano la vittima e il richiedente il risarcimento.
La responsabilità che incombe sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, per cui nella domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro il riparto degli oneri probatori si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni.
Da ciò deriva che il lavoratore che lamenta di aver subìto un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta dovrà dimostrare l'esistenza del danno patito, la dinamica dell'infortunio, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso eziologico rispetto alle mansioni svolte, mentre il datore di lavoro dovrà provare che il danno sia dipeso da causa a lui non imputabile ovvero di aver fatto tutto il possibile per evitare la lesione.
Invece, la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all' art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una porzione di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c..
Un recente caso giudiziario di risarcimento per perdita di un familiare: 550mila euro alla vedova
Al fine di comprendere come si svolge una causa civile per risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dai familiari di un lavoratore morto per infortunio sul lavoro, e/o malattia professionale, riportiamo il caso recentemente trattato dal Tribunale del Lavoro di Ravenna con la sentenza n. 286/2024 di cui segue il testo.
La vedova di un lavoratore si è rivolta al Tribunale per il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis, nonché del danno patrimoniale, relativamente alla morte del marito dovuta a mesotelioma pleurico, assumendo la natura professionale della malattia e la colpa del datore di lavoro presso il quale l’uomo aveva lavorato per circa 15 anni con mansioni e in luoghi che lo hanno esposto senza protezioni ad incontrollate e massive fibre di amianto.
L'esistenza della tutela INAIL per l'indennizzo del danno non patrimoniale non è evidentemente preclusiva dell'azione per il maggiore, rectius per il diverso danno iure hereditatis (danno complementare), in presenza della colpa datoriale, accertata anche dal solo giudice civile, ossia in questa sede.
Entrando nel merito della controversia, l'esposizione ad amianto risulta indiscutibilmente acquisita dalle prove orali svolte in corso di causa.
I testi hanno infatti confermato che, in virtù delle mansioni svolte dal de cuius (manutentore degli impianti di raffreddamento), vi era un abbondante esposizione ad amianto, posto che il lavoratore si occupava proprio di intervenire sui manufatti di cemento amianto e che la sua qualità ne imponeva la presenza anche quando intervenivano (da un certo momento storico in poi) ditte esterne per effettuare le manutenzioni straordinarie; lo stesso, inoltre, si occupava anche di quotidiane piccole manutenzioni.
Si tratta di esposizione che potrebbe giustificare la causalità anche rispetto a patologie cancerogene polmonari (che richiedono una particolarmente qualificata dosologia nell'esposizione) e che risulta quindi lapalissiana per quanto riguarda la causalità rispetto al mesotelioma pleurico.
Proprio in punto a nesso di causalità deve farsi riferimento alla C.T.U. che ha ritenuto che "la patologia di cui è risultato affetto il lavoratore, rappresentata da mesotelioma pleurico sarcomatoide che ne ha determinato la morte all'età di 75 anni, sia strettamente correlata alla esposizione ad amianto (asbesto) e causalmente riconducibile, secondo il criterio del "più probabile che non", alle condizioni di lavoro esistenti presso il luogo di lavoro, tenuto conto di eventuali ulteriori fattori di rischio antecedenti, che peraltro non escludono la rilevanza dei fattori successivi per cui è causa".
Va ora affrontato il tema dei danni.
Iniziando da quello domandato iure hereditatis, la ricorrente ha richiesto la liquidazione, quale erede, del danno morale da morte o danno catastrofale.
Lo stesso è pacificamente risarcibile: in caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica ( danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità.
Pertanto, la liquidazione è equitativa e non può evidentemente essere improntata ad irrisorietà.
Occorre al riguardo fare riferimento alla storia clinica della malattia tumorale sofferta dal ricorrente così come documentata in atti e riportata dalla difesa attorea: dal giugno del 2017 (data della diagnosi) al marzo del 2018 (data della morte) passano all'incirca 9 mesi, durante i quali il ricorrente si è sottoposto a cure chemioterapiche e radioterapiche, che non hanno sortito però l'effetto voluto.
Ha passato periodi di astenia, anche lunghi, dolore toracico, difficoltà respiratorie e tutto quanto si rinviene nella cartella clinica.
L'intensità della sofferenza si ritiene pertanto essere stata massima e la liquidazione del danno deve essere correlata alla stessa e alla durata della sofferenza psichica, anche in relazione alla vastità delle lesioni riportate.
Il parametro di riferimento che può prendersi a misura (per analogia e omogeneità della tipologia di pregiudizio) è quello del danno non patrimoniale da perdita di un congiunto, secondo le tabelle del Tribunale di Milano.
Si tratta, infatti, di una sofferenza propriamente psichica e morale (oltre che biologica).
Rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, la peculiarità è la concentrazione nel tempo del danno catastrofale, posto che ordinariamente vengono in rilievo intervalli temporali che vanno da alcuni giorni ad alcuni mesi o, come nel caso di specie, ad oltre un anno.
Ma comunque sempre molto inferiore rispetto al protrarsi negli anni della perdita di un vincolo parentale nei confronti di uno stretto congiunto.
Per questo motivo si ritiene che il parametro di riferimento debba essere quello minimo, in questo caso rappresentato da € 168.150,00 (Tabella Milano 2021, l'ultima non a punti).
Somma da devalutare al marzo del 2018 e rivalutare con accessori sino alla data odierna, per totali € attuali € 182.448,83.
La durata nel caso di specie dell'agonia psichica collegata alle gravi patologie che avevano minato il ricorrente conduce ad una valutazione del danno esattamente in tale misura.
Venendo ora al danno iure hereditatis, vanno applicate le nuove tabelle milanesi del 2024 (a punti) e, considerate le età delle parti e l'inesistenza di altri congiunti superstiti (un figlio risulta premorto al padre) e con una relazione della quale risulta provata la massima intensità (oltre al raggiungimento del traguardo delle nozze d'oro, festeggiate, sono documentati numerosi momenti di condivisione di vita, anche all'esterno della famiglia, partecipazione alla vita della comunità locale e parrocchiale, viaggi etc.), si giunge alla somma di € 289.390,00.
Somma da devalutare al marzo del 2018 e rivalutare con accessori sino alla data odierna, per totali € attuali € 313.998,62.
Venendo ora al danno patrimoniale, la perdita economica della vedova per aver perso il beneficio della convivenza con il marito nei sei anni in cui egli sarebbe verosimilmente sopravvissuto se non fosse morto per causa della neoplasia contratta nell'ambiente di lavoro, le avrebbe portato ad un beneficio economico di € 8.612,00 x 6= € 51.672,00: questo rappresenta il danno patrimoniale da perdita del rapporto di convivenza.
In totale spetta alla vedova, pertanto, la somma di € 548.119,45, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo.
Alcuni principi giuridici sul risarcimento per i familiari del lavoratore morto
• In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la redazione del documento di valutazione dei rischi effettuata da un professionista incaricato, dotato delle necessarie competenze e l'adozione delle prescritte misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo possa rilevare la sussistenza di rischi ulteriori o l'inadeguatezza delle modalità di prevenzione di quelli già correttamente individuati, adoperando l'ordinaria diligenza, sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza. Cassazione penale, sez. IV, 20/12/2023, n. 15406.
• In tema di infortuni sul lavoro, è configurabile l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche nel caso in cui l'attività sia prestata dal lavoratore a titolo di amicizia, riconoscenza o comunque in una situazione diversa dal rapporto di subordinazione, posto che la normativa a tutela della sicurezza sul lavoro deve essere rispettata ogni qualvolta la prestazione avvenga in ambiente suscettibile di essere definito di lavoro. Cassazione penale, sez. IV, 19/12/2023, n. 7192.
• A seconda dei soggetti legittimati a richiedere il risarcimento, i danni conseguenti al decesso di una persona si distinguono in danni subìti direttamente dalla vittima e trasmissibili agli eredi (risarcibili jure hereditatis) e danni 'riflessi' o indiretti (risarcibili iure proprio). Qualora il decesso riguardi un lavoratore ed i suoi eredi agiscano in giudizio sul presupposto che l'evento sia derivato da un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, sussiste la competenza per materia del giudice del lavoro in relazione alla domanda di risarcimento dei danni jure hereditatis; per contro, non appartiene alla competenza del giudice del lavoro la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto 'jure proprio', quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno. Tribunale, Parma, sez. lav., 30/08/2022, n. 54.
• Il riscontro della ricorrenza del nesso causale fra la condotta dell'imputato e l'evento deve operarsi attraverso un doveroso giudizio controfattuale, ovverosia quell'operazione logica che, eliminando dalla realtà (contro i fatti) la condizione costituita da una determinata condotta umana, verifica se il fatto oggetto del giudizio sarebbe egualmente accaduto, con la conseguenza che nell'ipotesi di indifferenza della condotta nella produzione dell'evento, deve escludersi che essa ne costituisca una causa, mentre, al contrario, laddove senza quella condotta l'evento non si sarebbe prodotto essa è condizione causale dell'evento. Cassazione penale, sez. IV, 26/01/2022, n. 15155.
• La colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti titolari della posizione di garanzia, tenuti cioè a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento dannoso (morte o lesioni) per il lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme: ciò che si verifica solo allorquando il comportamento anomalo del lavoratore sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore stesso. Cassazione penale, sez. IV, 13/10/2021, n. 46393.
• Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, attui condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. Cassazione penale, sez. IV, 13/02/2020, n. 8163.
Avvocati per risarcimento da perdita di un familiare morto per infortunio sul lavoro
La perdita di un familiare a causa di un infortunio sul lavoro è un evento tragico che lascia un vuoto incolmabile, non solo dal punto di vista affettivo ma anche economico.
In questi casi, i parenti del lavoratore morto per infortunio sul lavoro hanno diritto ad un risarcimento per la perdita del rapporto parentale, che può includere danni patrimoniali e non patrimoniali.
Affidarsi ad avvocati che si occupano di risarcimento per morte sul lavoro di un familiare è fondamentale per ottenere giustizia e il giusto indennizzo.
I nostri avvocati si occupano di risarcimento danni a favore dei familiari di lavoratori morti per infortunio sul lavoro dal 2004 in tutta Italia.
La lunga esperienza maturata in questo settore permette ai nostri avvocati di affrontare con competenza tutte le fasi della richiesta di risarcimento, dalla raccolta delle prove alla rappresentanza in giudizio.
I principali motivi per affidarsi ai nostri avvocati per risarcimento danni da morte del lavoratore per infortunio sul lavoro includono:
• Competenza giuridica specifica: la normativa sugli infortuni sul lavoro è complessa e richiede conoscenze specialistiche per individuare le responsabilità.
• Esperienza nelle trattative con assicurazioni e datori di lavoro: le aziende e le compagnie assicurative cercano spesso di minimizzare l'entità del risarcimento.
• Supporto legale e umano: i familiari della vittima affrontano un periodo difficile e hanno bisogno di un'assistenza completa.
In caso di morte per infortunio sul lavoro, i familiari possono ottenere il risarcimento di diversi tipi di danno tramite la seguente procedura:
1. Analisi del caso: verifica delle cause dell'infortunio e delle responsabilità.
2. Raccolta delle prove: documentazione medica, testimonianze e perizie tecniche.
3. Trattativa con l'assicurazione o il datore di lavoro: per ottenere un risarcimento extragiudiziale.
4. Ricorso in tribunale: se la trattativa non porta a un accordo soddisfacente.
Se hai perso un familiare a causa di un infortunio sul lavoro, non affrontare questa battaglia da solo.
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Ci occupiamo anche di Malattie Professionali
Il nostro gruppo di avvocati e consulenti medici legali si occupa anche di risarcimento danni per gravi malattie professionali per cui il lavoratore abbia riportato grandi invalidità o il decesso.
Per saperne di più, leggi questo articolo: Malattia Professionale: tutele del Lavoratore verso Inail e Datore
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