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20/12/2024Con questo articolo, l’avvocato Nicola Barsotti parla del tragico caso in cui un parente rimane vittima di incidente stradale mortale e di come i familiari della vittima possono ottenere giustizia in sede penale e civile.
Infatti, in caso di incidente stradale mortale, ai congiunti della vittima spetta un risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, e nel corso dell’articolo spiegheremo come si fa il calcolo.
Spiegheremo anche come ottenere il risarcimento dei danni in caso di incidente stradale mortale in cui è morto un familiare, quali sono i tipi di danni che si possono subire, entro quanto va richiesto il risarcimento e quale documentazione serve per fare il calcolo e chiedere il risarcimento.
Nel corso di più di venti anni di professione, l’avvocato Nicola Barsotti ha seguito casi di risarcimento danni a favore di familiari di vittime di incidenti stradali mortali e con questo articolo da consigli pratici per affrontare nel miglior modo una pratica del genere.
Continua a leggere per sapere tutto sul calcolo del risarcimento che spetta ai familiari di una persona coinvolta in un incidente stradale mortale e contatta subito l’avvocato Nicola Barsotti per un parere tramite la chat WhatsApp che trovi in questa pagina.
L’avvocato saprà dirti come si fa il calcolo per il risarcimento e come si svolge il lavoro degli avvocati del nostro studio e dei nostri consulenti medici legali quando assistiamo familiari che hanno perso un congiunto in un incidente stradale mortale.
- Dopo un incidente stradale mortale inizia un procedimento penale
- Sinistro stradale mortale ed effetti civili a carico del colpevole e della sua assicurazione
- Quali sono i familiari a cui spetta il risarcimento in caso di omicidio stradale?
- Come si calcola il risarcimento per i familiari della vittima di omicidio stradale?
- Calcolo del risarcimento per perdita di genitore, figlio, coniuge o convivente
- Calcolo del Risarcimento per Perdita di fratello/nipote
- Il Risarcimento per i Familiari della Vittima di Omicidio Stradale: come si richiede?
- Un Caso di Risarcimento da Omicidio Stradale che abbiamo recentemente trattato
- Le Ultime Sentenze sul Risarcimento per Incidenti Stradali Mortali
- Le domande più frequenti sul risarcimento per i congiunti di una vittima di omicidio stradale
- Come possiamo seguire il tuo caso di risarcimento da perdita di un congiunto per incidente stradale
Dopo un incidente stradale mortale inizia un procedimento penale
Quando una persona muore a causa di un incidente stradale si verificano subito condizioni legali penali che interessano anche i parenti della vittima.
Infatti, in caso di incidente stradale mortale si apre d’ufficio un procedimento penale contro il responsabile per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 589 bis del Codice penale che si intitola “Omicidio Stradale”.
Il reato di omicidio stradale prevede che chi ha ucciso una persona per violazione delle norme del Codice della Strada - ed in generale per imprudenza, negligenza o imperizia – è punito con la reclusione da due a sette anni, con pena che aumenta in caso di guida in stato d’ebbrezza o dopo aver assunto droga, nonché nei casi più gravi di violazione del Codice della Strada.
Quindi, trattandosi di una ipotesi di reato, la Procura della Repubblica svolgerà tutti gli accertamenti necessari per accertare come si sono svolti i fatti:
- rilievi del sinistro da parte delle forze dell’ordine,
- test per valutare se il conducente colpevole del sinistro ha assunto alcol o droga,
- eventuale autopsia della vittima con consulenza medico legale
- assunzione di testimonianze di chi ha assistito al fatto,
- assunzione di videoregistrazioni di telecamere presenti sul posto etc.
Nel corso del procedimento penale a carico del colpevole, ai familiari della vittima dell’incidente stradale sarà consentito partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili tramite un proprio avvocato.
Si pensi al caso in cui il Pubblico Ministero intenda procedere con l’autopsia della vittima: in questo caso sarà opportuno che l’avvocato dei familiari della vittima dell’incidente stradale mortale nomini un proprio consulente medico legale che partecipi all’autopsia.
L’avvocato nominato dai familiari di chi è morto in un incidente stradale sarà poi avvisato dalla Procura e dal Tribunale in merito al prosieguo del procedimento e potrà consigliare ai propri assistiti se costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere il risarcimento dei danni morali subiti per la perdita del congiunto.
Infatti, come abbiamo detto, subito dopo un sinistro stradale mortale si apre un procedimento penale, e quando il colpevole viene condannato penalmente per il reato di omicidio stradale ed i familiari della vittima sono costituiti parte civile, viene anche condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del Codice penale.
Se i familiari di chi è morto in un incidente stradale mortale intendono costituirsi parte civile nel processo penale contro il colpevole, si potrà ottenere il risarcimento anche dall’assicurazione del veicolo con cui l’imputato ha commesso il fatto.
Per costituirsi parte civile nel processo a carico di chi ha commesso un omicidio stradale, i familiari della vittima devono necessariamente avvalersi di un avvocato che:
- predisponga un atto scritto (detto atto di costituzione di parte civile),
- si costituisca parte civile presentando al giudice il suddetto atto entro l’udienza preliminare,
- si interfacci con il Pubblico Ministero e partecipi alle udienze,
- nel corso dell’ultima udienza in cui sosterrà le ragioni dei familiari, presenti al giudice un atto scritto con cui si chiede il risarcimento (detto atto di conclusioni della parte civile),
- partecipi ad eventuali giudizi di appello e in Cassazione,
- si adoperi per ottenere dall’imputato o dalla sua assicurazione le somme riconosciute dal giudice penale.
Ricordiamo che l’avvocato Nicola Barsotti nel corso di più di venti anni di professione ha già seguito procedimenti penali nell’interesse di familiari di vittime di omicidio stradale, costituendosi parte civile per ottenere il risarcimento.
Sinistro stradale mortale ed effetti civili a carico del colpevole e della sua assicurazione
In caso di sinistro stradale da cui sia derivata la morte di una persona, i familiari della vittima possono attivarsi anche civilmente per ottenere il risarcimento dei danni.
Infatti, chi ha causato il sinistro mortale stradale sarà anche civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2054 del Codice civile e dovrà risarcire i familiari della vittima.
La legge prevede in questi casi che, oltre al conducente che ha causato l’incidente, risponde del risarcimento anche il proprietario del veicolo e, soprattutto, l’assicurazione del veicolo con cui è stato commesso il fatto.
Infatti, in Italia c’è l’obbligo di assicurazione per i veicoli che circolano su strade pubbliche e sarà normalmente l’assicurazione a risarcire i familiari della vittima, trattandosi di somme ingenti.
Nel caso in cui il veicolo investitore non sia assicurato o non venga identificato, perché il conducente si da alla fuga, il risarcimento verrà erogato dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
A differenza del procedimento penale a carico del colpevole, che viene aperto dal Pubblico Ministero anche se i familiari della vittima non sporgono una denuncia, la procedura civile per ottenere il risarcimento necessità di una attivazione da parte dei familiari, altrimenti non avverrà nessun risarcimento.
Continua a leggere l’articolo per sapere entro quanto tempo puoi chiedere il risarcimento, come richiederlo, come ottenere il risarcimento anche senza dover fare una causa civile.
Quali sono i familiari a cui spetta il risarcimento in caso di omicidio stradale?
Prima di passare alla procedura civile per richiedere il risarcimento dei danni quando si perde un congiunto morto in incidente stradale, vediamo chi può chiedere il risarcimento.
Il principale tipo di risarcimento che viene chiesto in questi casi è detto risarcimento danni da perdita del rapporto parentale, e consiste nel ristoro della sofferenza interiore patita per la morte di un congiunto.
Il danno da perdita del rapporto parentale è un danno iure proprio, che spetta quindi personalmente al soggetto, ed è un danno non patrimoniale che non è suscettibile di una valutazione medico legale ma viene liquidato equitativamente in base a tabelle di cui parleremo in seguito.
È detto danno da perdita del rapporto parentale per cui è evidente che il risarcimento dei danni viene riconosciuto certamente a favore dei prossimi congiunti di chi è morto in un incidente stradale.
Se vogliamo individuare i parenti legittimati a chiedere il risarcimento possiamo certamente indicare gli stretti congiunti come padre, madre, fratelli e sorelle, figli, nonni e nipoti, anche se non convivevano con la vittima.
E’ ormai noto infatti che la morte di un congiunto fa presumere una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cassazione civile, sez. III, 15/07/2022, n. 22397).
Ma teoricamente anche altri parenti di sangue potrebbero rivendicare una richiesta di risarcimento per perdita del rapporto parentale, ed in particolare quelli fino al sesto grado, essendo questo il c. d. limite di parentela riconosciuto dal nostro ordinamento tramite la disposizione dell’art. 77 del Codice civile.
Bisogna poi sapere che anche chi non era legato da un vincolo di sangue o strettamente giuridico con la vittima dell’incidente mortale può chiedere un risarcimento danni come quello di cui parliamo.
Infatti, anche il compagno o la compagna di chi è morto in un incidente stradale possono ottenere il risarcimento per la sofferenza patita che permarrà certamente per tutta la vita, a prescindere dal legame formale.
Ciò che vale per tutti i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è la necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (Cassazione civile, sez. III, 07/09/2023, n. 26140).
Oltre al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, i familiari potranno anche chiedere il risarcimento di eventuali danni psicofisici subiti (ad esempio: una depressione valutabile in sede medico legale).
Infatti, in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'articolo 29 e nell'articolo 32 della Costituzione (Cassazione civile, sez. III, 05/09/2023, n. 25907).
Ancora, i soli eredi della vittima di omicidio stradale potranno anche chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti iure hereditatis, ossia quelli che erano maturati in capo al congiunto laddove non fosse morto subito dopo l’incidente, quindi maturati nel periodo intercorso tra l’incidente e la morte (si pensi al c. d. danno biologico terminale o al c. d. danno catastrofale).
Chi ha perso un congiunto a causa di un incidente stradale mortale potrà anche chiedere il risarcimento di danni patrimoniali (ad esempio: perché la vittima era colui o colei che portava reddito in famiglia), tramite prova rigorosa e documentata del danno
Come si calcola il risarcimento per i familiari della vittima di omicidio stradale?
Il risarcimento del danno da perdita del rapporto con chi è morto in un incidente stradale viene fatto in base a parametri che consentano ai giudici di liquidare in modo equitativo il risarcimento.
A tal fine, è ormai prassi che i giudici italiani utilizzino le cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano per il calcolo del risarcimento dei danni subiti dai congiunti di chi è morto in un incidente stradale.
Si tratta di criteri di calcolo che consentono di riconoscere un risarcimento per ogni danneggiato che va da un minimo ad un massimo, che si basano su un sistema “a punto variabile” che prevede l'assegnazione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti:
1. all'età della vittima primaria (il soggetto morto)
2. all’età della vittima secondaria (chi chiede il risarcimento)
3. alla convivenza tra le medesime,
4. alla sopravvivenza di altri congiunti
5. alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta
Oltre alla valutazione del risarcimento in base ai suddetti parametri, resta ferma la possibilità per il giudice di discostarsene, riconoscendo una maggiorazione o una diminuzione, procedendo anche una valutazione equitativa “pura”, a condizione che sia adeguatamente motivata.
Calcolo del risarcimento per perdita di genitore, figlio, coniuge o convivente
Secondo le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, chi ha perso un genitore, un figlio, il coniuge da cui non era separato, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, ha diritto ad un risarcimento che può andare da un minimo di € 195.551,51 ad un massimo di € 391.103,18.
Si tratta di una “forbice”, ossia di una quantificazione che ha un limite minimo ed uno massimo, che il giudice può prendere come riferimento per individuare il risarcimento che si adatta di più al caso concreto.
Infatti, la forbice della tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati, viene seguita dal minimo al masso in base a un punteggio: ogni punto equivale ad € 3.911,00 e i punti massimi attribuibili sono 118 (con cap di € 391.103,18).
Il calcolo avviene in base alla somma dei punti individuati nei parametri a, b, c, d, e che seguono:
a. Età della vittima: si parte da un minimo di € 15.644,00 (pari a 4 punti, se la vittima aveva età compresa tra 91 e 100 anni) e si arriva fino € 109.508,00 (pari a 28 punti, se la vittima aveva età compresa tra 0 e 10 anni).
b. Età di chi chiede il risarcimento: si parte da un minimo di € 15.644,00 (pari a 4 punti, se il danneggiato ha tra 91 e 100 anni) e si arriva fino € 109.508,00 (pari a 28 punti, se il danneggiato ha età compresa tra 0 e 10 anni).
c. Rapporto di convivenza: nel caso in cui vittima e danneggiato convivessero nella stessa casa, si considera una somma pari ad € 62.576,00 (pari a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile), mentre se non abitavano nella stessa casa ma nello stesso stabile o condominio si considera l’importo di € 31.288,00 (pari a 8 punti); quindi se vittima e danneggiato non convivevano non è dato nessun punto.
d. Sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario della vittima: nel caso in cui la vittima fosse l’unico familiare convivente vengono riconosciuti fino a € 62.576,00 (pari a 16 punti), se resta solo 1 superstite € 54.754,00 (pari a 14 punti), se restano 2 superstiti € 46.932,00 (pari a 12 punti) e se restano almeno 3 superstiti € 11.733,00 (pari a 9 punti);
e. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: viene riconosciuta una somma fino ad € 117.330,00 (pari a 30 punti) in base alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti, sia di ulteriori circostanze allegate e provate relative, ad esempio, alle frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), alla condivisione delle festività/ricorrenze, di vacanze, di attività lavorativa/hobby/sport, all’attività di assistenza sanitaria/domestica, all’agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria etc.
Nota bene: il totale monetario non può di regola superare € 391.103,18, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Un esempio pratico: risarcimento chiesto da madre di 45 anni per morte del figlio di 15 anni convivente con 2 superstiti del nucleo familiare primario del de cuius:
minimo: punti 74 (26+20+16+12+0) = € 249.010,00
medio: punti 89 (26+20+16+12+15) = € 299.485,00
massimo: punti 104 (26+20+16+12+30) = € 349.960,00 → 336.500,00 “cap”
Calcolo del Risarcimento per Perdita di fratello/nipote
Secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, chi ha perso un fratello, una sorella o un nipote, ha diritto ad un risarcimento che può andare da un minimo di € 28.301,23 ad un massimo di € 169.830,60.
Come per il caso di perdita di un genitore/figlio/coniuge/convivente, anche per il calcolo del risarcimento per perdita di fratello/sorella/nipote si utilizza il sistema a punti e, nel caso specifico, il punto equivale a € 1.698,00.
Un esempio pratico: risarcimento chiesto da fratello di 5 anni per la morte del fratello di 11 anni, convivente, con i 2 superstiti del nucleo familiare primario di origine (ad es. i due genitori oppure un genitore ed un fratello del danneggiato):
minimo: punti 72 (20+20+20+12+0) = € 105.206,40
medio: punti 87 (20+20+20 +12+15) = € 127.124,40 80
massimo: punti 102 (20+20+20+12+30) = € 149.042,40 → 146.120,00 “cap”
Il Risarcimento per i Familiari della Vittima di Omicidio Stradale: come si richiede?
Abbiamo visto che i familiari di chi è rimasto vittima di un incidente stradale mortale possono costituirsi parte civile nel processo penale a carico del colpevole.
Ma la via normalmente più breve e vantaggiosa è quella civile: stragiudiziale o giudiziale.
Il termine per la richiesta di risarcimento
Ai sensi dell’art. 2947 del Codice civile, la richiesta di risarcimento deve essere fatta entro 2 anni dal fatto, anche se, trattandosi di omicidio stradale, si può applicare il termine più lungo previsto dal reato.
La richiesta va fatta tramite raccomandata o pec da inviare a: conducente investitore, proprietario del veicolo investitore, assicurazione del veicolo investitore e, in caso di decesso di un trasportato, anche a conducente-proprietario-assicurazione del veicolo in cui era trasportato.
La documentazione che serve per chiedere il risarcimento
in ogni caso, per procedere alla richiesta di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti per la perdita di un familiare per incidente stradale mortale, si devono consegnare all’avvocato i seguenti documenti:
1) Per gli stretti congiunti: certificati anagrafici da cui risulta il legame di parentela con la vittima e, se possibile, documentazione varia che provi l’intensità della frequentazione che vi si aveva (fotografie, video, messaggi etc.),
2) Per chi aveva un rapporto di convivenza: certificato di residenza comune con la vittima o almeno documentazione relativa al tipo di rapporto,
3) Per chi intendesse chiedere, oltre al risarcimento dei danni morali, anche danni patrimoniali: documentazione reddituale/patrimoniale/contabile della vittima e del familiare che ha perso il sostegno della vittima
4) In ogni caso: la cartella clinica della vittima: referto P.S. eventuale ricovero prima del decesso, scheda di morte Istat.
Lo Studio Legale Barsotti può occuparsi direttamente del reperimento di tutti i certificati e le cartelle cliniche previa delega degli assistiti.
La trattativa stragiudiziale
Per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la morte di un congiunto a seguito di incidente stradale, per prima cosa si deve inviare una formale richiesta risarcitoria via pec o raccomandata al responsabile civile ed alla sua assicurazione.
Nei casi in cui risulterà evidente la responsabilità civile di chi ha causato l’incidente mortale, l’avvocato prenderà contatti con l’assicurazione e tenterà un accordo transattivo per il risarcimento a favore dei propri assistiti.
Quando la dinamica del sinistro non dovesse essere chiara, almeno per la controparte, l’avvocato valuterà se incaricare un consulente esperto in ricostruzione dinamica dei sinistri e cercherà di dimostrare come si è svolto l’incidente, al fine di sgombrare il campo da ogni dubbio.
Per ottenere il massimo risarcimento, l’avvocato invierà inoltre all’assicurazione tutta la documentazione utile a dimostrare il legame dei propri assistiti con la vittima del sinistro, al fine di raggiungere il massimo punteggio previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
Se viene raggiunto un accordo il cliente ottiene il risarcimento in tempi brevi e l’avvocato e tutte le altre spese vengono interamente pagate dall’assicurazione.
La mediazione
Nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo con l’assicurazione, perché quest’ultima nega responsabilità del proprio assicurato o per divergenze sul calcolo del risarcimento, si dovrà necessariamente procedere ad una mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010.
La mediazione consiste nell’invitare l’assicurazione davanti ad un organismo di mediazione del luogo in cui dovrebbe svolgersi una eventuale causa, affinché venga nominato un mediatore terzo ed imparziale davanti al quale cercare una conciliazione.
Nel corso della mediazione le parti potranno anche delegare al mediatore la nomina di consulenti per la ricostruzione dinamica dell’incidente o potranno consentire al mediatore di indicare un calcolo per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Se nel corso della mediazione verrà raggiunta una conciliazione, il mediatore provvederà a redigere un verbale che avrà efficacia di titolo esecutivo, per cui dovrà essere poi rispettato da parte dell’assicurazione.
La causa civile
Quando non si trova un accordo in via stragiudiziale o nel corso della mediazione, non resta che procedere con una causa civile per il risarcimento dei danni subiti per la perdita di un congiunto a seguito di incidente mortale.
Si procederà necessariamente davanti al Tribunale del luogo individuato ai sensi degli artt. 18 (Foro generale delle persone fisiche), 19 (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute) e 20 del Codice di procedura civile (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
La causa potrà essere introdotta con un ricorso o con un atto di citazione e consisterà in una richiesta di risarcimento danni per la perdita del parente morto in incidente stradale corredata da richieste di prova della colpa del conducente del veicolo che ha ucciso il familiare (cosiddetto an) e del danno subito da chi promuove la causa (cosiddetto quantum).
I nostri avvocati civilisti per cause di risarcimento danni da incidenti stradali mortali sono soliti nominare anche consulenti tecnici quando si rende necessario provare la dinamica del sinistro e consulenti medici legali per dimostrare il nesso di causalità tra sinistro e decesso.
Una causa di risarcimento danni per perdita di un familiare vittima di omicidio stradale può durare da uno a due anni, a seconda del Tribunale in cui si svolge e del tipo di rito (semplificato o ordinario) con cui si svolge.
Un Caso di Risarcimento da Omicidio Stradale che abbiamo recentemente trattato
Per comprendere come si svolge una pratica di risarcimento danni per i familiari di una vittima di incidente stradale mortale, riportiamo in sintesi una delle ultime pratiche trattate personalmente dall’avvocato Nicola Barsotti.
Un uomo di 79 anni veniva investito da un’auto mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali, per cui non vi erano dubbi sulla responsabilità del conducente del veicolo investitore, tanto più perché il sinistro veniva ripreso da telecamere di videosorveglianza in loco.
A causa dell’impatto l’uomo cadeva a terra riportando trauma cranico facciale con ESA, ferite e fratture massiccio facciale e della lingua, avulsione dentale, trauma cervicale con diastasi vertebrale, trauma toracico con fratture costali multiple con piccola falda di pnx anteriore di dx, trauma addominale con modesto emoperitoneo, trauma bacino con diastasi sinfisi pubica, fratture spalla destra, frattura esposta gamba dx, fratture gamba sx.
Dopo quasi un anno di ricoveri ospedalieri e riabilitazione l’uomo decedeva in conseguenza delle lesioni suddette.
La richiesta risarcitoria veniva avanzata per conto della vedova, delle figlie e dei fratelli dell’uomo, ma l’assicurazione non intendeva risarcire l’intero danno ritenendo che il proprio assicurato non fosse responsabile del sinistro al 100% e che non vi fosse prova del nesso causale tra le lesioni e il decesso.
Ritenendo che la posizione dell’assicurazione fosse inaccettabile, i familiari della vittima dell’incidente incaricavano l’avvocato Nicola Barsotti affinché predisponesse e notificasse all’assicurazione un atto di citazione, a cui venivano allegate una consulenza tecnica cinematica e una medico legale.
L’avvocato Nicola Barsotti, infatti, incaricava uno studio di ingegneri per ricostruire la dinamica del sinistro, con dati sulla velocità del veicolo al momento dell’impatto che risultava oltre il limite consentito in quel tratto.
Inoltre, dava incarico ad un consulente medico legale affinché svolgesse una relazione che dimostrasse con considerazioni cliniche che il decesso dell’uomo derivava dalle lesioni subiti nell’impatto con la macchina.
L’assicurazione prendeva visione delle consulenze e della volontà dei familiari di procedere davanti al Tribunale e riteneva più sensato accogliere le richieste risarcitorie dei danneggiati.
In particolare, si deve segnalare che il lungo tempo trascorso dall’uomo tra l’incidente e il decesso veniva correttamente qualificato, in parte come danno biologico terminale, ed in parte come danno catastrofale.
Tale voce di danno, quantificata in più di € 100.000,00 era dovuta alla vedova (risultata unica erede in base al testamento lasciato dalla vittima dell’incidente) in virtù del seguente principio.
La persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo (c. d. terminale), che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente; ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis (c. d. catastrofale), che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (Cass. Sez. III, 05.07.2019, n. 18056).
Oltre a tale voce di danno, tutti gli altri familiari si sono visti riconoscere in sede di accordo transattivo risarcimenti per perdita del rapporto parentale tra € 70.000,00 (i fratelli), € 250.000,00 (le figlie), ed € 300.000,00 la vedova.
Le Ultime Sentenze sul Risarcimento per Incidenti Stradali Mortali
• In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all' articolo 589-bis, comma 7, c.p. , che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre innanzi tutto nelle ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima nella determinazione dell'evento, oltre che in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta. Cassazione penale sez. IV, 18/12/2025, n. 6707.
• Nel caso di sinistro stradale mortale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, la lex loci damni di cui all' articolo 4, par. 1, del Regolamento CE n. 864 del 2007 va individuata non in funzione del luogo di verificazione del "danno diretto" a carico della vittima primaria, bensì di quello in cui si è realizzata la lesione patita dai congiunti quale "conseguenza indiretta"; tuttavia, ove il responsabile e i congiunti della vittima primaria risiedano abitualmente nello stesso paese, nel momento in cui il "danno diretto" si verifica, si applica la legge di tale paese di residenza comune in base all'articolo 4, par. 2, dello stesso regolamento, fermi i limiti previsti dagli articolo 16 e 26, in tema di norme di applicazione necessaria e di ordine pubblico del foro. Cassazione civile sez. III, 25/07/2025, n. 21362.
• Il Comune è responsabile, ex articolo 2051 c.c. , dei danni che derivano dal difetto di manutenzione di una strada "di penetrazione rurale", se aperta al pubblico transito, e dei suoi accessori e pertinenze. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità di un Comune per un sinistro stradale mortale cagionato dalla mancanza di barriere laterali idonee ad impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale). Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n. 32545
• In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per incidente stradale mortale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Cassazione civile, sez. III, 04/03/2024, n. 5769.
• Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale per incidente stradale mortale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. Cassazione civile, sez. III, 07/09/2023, n. 26140.
• Con riferimento al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito consistente in incidente stradale mortale, va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale, allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente more uxorio del defunto. Cassazione civile sez. III, 28/03/2023, n.8801.
• Nel caso di controversia avente avverso l'esclusione della sussistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante in capo ai familiari di persona deceduta a causa di sinistro stradale mortale in quanto percipienti una pensione di reversibilità, va accolta la doglianza dei ricorrenti in quanto la pensione di reversibilità e il risarcimento del danno sono cumulabili poiché l'erogazione della prima non risponde a finalità di tipo indennitario, ma rappresenta l'adempimento di una promessa dell'ordinamento nei confronti del lavoratore che ha sacrificato parte della sua retribuzione in vita. Tribunale di Pisa, sez. I, 12/02/2023.
• La morte di un familiare lavorante nell'impresa di famiglia integra un danno patrimoniale, poiché tale lavoro costituiva un dovere e non una facoltà, e per ottenere il risarcimento del danno non occorre provare il costo del rimpiazzo dell'utilità perduta. Cassazione civile, sez. III, 18/01/2023, n. 1386.
Le domande più frequenti sul risarcimento per i congiunti di una vittima di omicidio stradale
- Chi viene risarcito in caso di incidente stradale mortale?
In caso di incidente stradale mortale, vengono risarciti i prossimi congiunti della vittima (genitori, coniuge, figli, fratelli, nonni, nipoti…), anche se non convivevano con quest’ultima ed anche se non vi avevano un legame giuridicamente riconosciuto come, ad esempio, il compagno o la compagna.
- Il parente della vittima deve fare una denuncia penale contro il responsabile?
Quando si verifica un incidente stradale mortale si apre d’ufficio un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica del luogo in cui è avvenuto il sinistro, anche se i familiari della vittima non hanno fatto denuncia. I familiari saranno comunque avvisati dal Pubblico Ministero in merito agli atti di indagine irripetibili. È comunque consigliabile per i familiari della vittima farsi assistere nel procedimento penale da un avvocato.
- Entro quanto tempo si può chiedere il risarcimento?
Chi ha perso un prossimo congiunto in un incidente stradale mortale deve chiedere il risarcimento via pec o raccomandata entro due anni. È comunque prevista la possibilità di applicare un termine più lungo ai sensi dell’art. 2947 c. c. che tenga conto della prescrizione prevista per il reato di omicidio stradale.
- Come si calcola il risarcimento per morte da incidente stradale di un familiare?
Il calcolo del risarcimento dei danni per la morte di un familiare a seguito di incidente stradale viene fatto in base alle Tabelle del Tribunale di Milano che prevedono minimi e massimi in base al grado di parentela, alla convivenza, all’età del defunto e del danneggiato etc.
- Si può chiedere il risarcimento anche se la vittima ha fatto un incidente da solo?
Quando la vittima ha sbandato urtando contro un muro, un albero, o un ostacolo in genere che non doveva essere in quel punto, o perché sulla strada c’erano sostanze scivolose, o in genere perché la strada non era sicura, si può chiedere il risarcimento al responsabile civile ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del Codice civile.
- Come si calcola il risarcimento se la vittima ha concorso all’incidente stradale?
Nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica.
Come possiamo seguire il tuo caso di risarcimento da perdita di un congiunto per incidente stradale
Concludiamo questo articolo sul calcolo del risarcimento danni da perdita di un familiare per omicidio stradale indicando come lo Studio Legale Barsotti ha affrontato casi del genere nel corso di più di venti anni di professione.
Il primo colloquio con l’avvocato
Per prima cosa ti verrà chiesto di raccontare il caso recandoti presso uno dei nostri studi legali o tramite video consulenza o una semplice telefonata.
Nel corso del colloquio con l’avvocato saprai subito se ci sono i presupposti giuridici per proseguire (ad esempio se sei sempre in tempo, se rientri tra i possibili congiunti danneggiati, se la dinamica del sinistro non esclude la colpa esclusiva della vittima…).
La raccolta dei documenti
Se l’avvocato ritiene che si possa proseguire con la richiesta di risarcimento danni da perdita del congiunto per sinistro stradale mortale, allora verrai invitato a consegnarci tutta la documentazione utile per valutare il caso ed ottenere il giusto risarcimento.
In particolare, ti verranno chiesti certificati attestanti la relazione parentale o la convivenza, eventuali documenti che provano il tipo di frequentazione, eventuali documenti sul reddito che apportava il familiare deceduto in famiglia e, in genere, ogni documento che possa aiutare a quantificare il maggior risarcimento possibile.
L’avvocato potrà recuperare ulteriore documentazione dal fascicolo del Pubblico Ministero che segue il procedimento penale, in cui sarà presente il verbale di ricostruzione del sinistro fatto dalle forze intervenute, nonché eventuali informazioni rilasciate da testimoni presenti al fatto, eventuali documenti medici, eventuali autopsie etc.
Il calcolo del risarcimento danni
In base alla dinamica del sinistro ed al rapporto intrattenuto con la vittima del sinistro stradale mortale, l’avvocato procederà ad effettuare il calcolo del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in base alle Tabelle del Tribunale di Milano.
Se ci sono i presupposti, l’avvocato farà anche il calcolo dei danni non patrimoniali che possono chiedere gli eredi della vittima dell’incidente, come ad esempio i danni biologici terminali e quello catastrofale o da lucida agonia.
L’avvocato potrà anche fare il calcolo del risarcimento di ulteriori danni come, ad esempio, quelli patrimoniali per spese sostenute o per la perdita economica subita da chi ha perso un familiare che portava reddito a casa.
La procedura civile per ottenere il risarcimento
Una volta ricostruita con precisione la dinamica del sinistro, l’avvocato invierà per tuo conto una richiesta di risarcimento dei danni subiti al responsabile dell’incidente, se diverso dal conducente anche al proprietario del veicolo investitore ed all’assicurazione dell’auto investitrice.
Nel corso dei contatti tra avvocato ed assicurazione si cercherà un accordo sul risarcimento a favore di chi ha perso un congiunto nell’incidente stradale, nonché sulle spese legali ed eventuali altre spese.
Se non si dovesse trovare un accordo in tempi celeri con l’assicurazione, allora l’avvocato ti affiancherà nel corso della mediazione obbligatoria, sostenendo le tue ragioni davanti al mediatore e tentando tramite quest’ultimo di giungere ad una conciliazione con l’assicurazione.
Se anche nel corso della mediazione le parti non trovano un accordo, allora l’avvocato saprà difenderti nella causa civile di risarcimento dei danni subiti per perdita del rapporto parentale.
In ogni caso, prima di procedere con attività stragiudiziale, mediazione, causa, l’avvocato ti presenterà un calcolo approssimativo del risarcimento da perdita del rapporto parentale e delle altre voci di danno per cui procederà a tuo favore.
La partecipazione al processo penale
Resta inteso che, oltre alla procedura civile, l’avvocato saprà consigliarti se partecipare attivamente al processo penale contro il soggetto responsabile dell’incidente stradale mortale, costituendoti parte civile o partecipando come mera persona offesa.
Ciò che è opportuno sapere è che, ai sensi dell’art. 75 del codice di procedura penale, esistono rapporti tra azione civile ed azione penale.
In particolare, l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
Articolo aggiornato al 18 marzo 2026.
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