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18/12/2024Con l'entrata in vigore della Legge n. 177 del 2024, il 14 dicembre 2024 segnerà un'importante svolta nella disciplina delle sanzioni penali e amministrative previste per la guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
La riforma degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada introduce infatti modifiche sostanziali che mirano a rafforzare la sicurezza stradale, inasprendo le pene per i trasgressori e prevedendo nuove modalità di controllo e prevenzione.
In questo articolo dell’avvocato Nicola Barsotti, che si occupa di diritto penale dal 2004, analizzeremo nel dettaglio le novità normative, le sanzioni previste e l'importanza di affidarsi ad avvocati penalisti per tutelare i propri diritti.
Ricordiamo infatti che guidare in stato d’ebbrezza o dopo aver assunto droghe rappresenta una condotta penalmente rilevante, per cui il colpevole sarà sottoposto ad un processo penale.
Indice
- Le principali conseguenze penali e amministrative in caso di guida in stato d’ebbrezza
- La nuova formulazione dell’art. 186 del Codice della Strada: guida in stato di ebbrezza
- Le principali conseguenze penali e amministrative in caso di guida dopo aver assunto droga
- La nuova formulazione dell’art. 187 del Codice della Strada: guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti
- Novità comuni a entrambi gli articoli
- Come può difendersi chi viene fermato in guida in stato d’ebbrezza o sotto effetto di droga
- “La Punibilità c’è Solo in Caso di Rischio per la Sicurezza Stradale”
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Le principali conseguenze penali e amministrative in caso di guida in stato d’ebbrezza
L'articolo 186 del Codice della Strada disciplina le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza alcolica.
Vediamo quali sono le principali prescrizioni e conseguenze per chi guida in stato d’ebbrezza.
Limiti di alcol nel sangue:
• 0,5 g/l come limite generale per tutti i conducenti.
• 0,0 g/l come limite per i conducenti professionali e patentati di età inferiore a 21 anni o patentati da meno di tre anni.
Inasprimento delle sanzioni amministrative e penali:
• Per tasso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 543 euro e sospensione della patente per minimo 3 mesi.
• Per tasso compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l: ammenda non inferiore a 800 euro e arresto non inferiore a 15 giorni, con sospensione della patente non inferiore a 6 mesi.
• Per tasso superiore a 1,5 g/l: ammenda non inferiore a 1.500 euro e arresto non inferiore a 6 mesi, oltre sospensione della patente per almeno un anno.
• Per tasso superiore a 0,0 g/l nei casi di conducenti professionali o neopatentati: sanzioni pecuniarie minime di € 168,00 e possibile aumento delle pene stabilite nei casi precedenti.
Alcolock:
È previsto l’obbligo di avere a bordo un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore quando il conducente che ha già riportato infrazioni ha un tasso alcolemico superiore a 0,0 g/l.
Misure alternative:
È prevista la possibilità di convertire parte della pena pecuniaria con l'obbligo di partecipare a corsi di sensibilizzazione sull'abuso di alcol.
La nuova formulazione dell’art. 186 del Codice della Strada: guida in stato di ebbrezza
A seguito delle modifiche introdotte dal Legge n. 177 del 2024, l’art. 186 del Codice della Strada, intitolato “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, risulta come segue.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale;
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all' articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 , e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all' articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 , secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all' articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall' articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 , il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all' articolo 666 del codice di procedura penale , tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.
9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.
Le principali conseguenze penali e amministrative in caso di guida dopo aver assunto droga
L'articolo 187 del Codice della Strada, relativo alla guida sotto l'effetto di droghe, è stato aggiornato per rendere più efficaci i controlli e più severe le pene.
Intanto si noti che l’articolo 187 del Codice della strada prima era intitolato “Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti” mentre ora è intitolato “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”.
Al cambiamento del titolo corrisponde una maggiore severità nel trattamento della fattispecie:
per essere condannati non è più richiesto che l’uso di sostanze stupefacenti abbia alterato le capacità del conducente, ma è sufficiente che il conducente sia stato trovato positivo.
Vediamo poi le principali novità:
Test antidroga immediati: Viene previsto l'uso obbligatorio di test salivari direttamente sul luogo del controllo stradale, con successiva conferma tramite analisi di laboratorio.
Sanzioni più severe: Multa minima da 1.500 euro e arresto da 6 mesi.
Sospensione della patente: da un anno di sospensione fino alla revoca.
Obbligo di segnalazione: Per chi viene trovato positivo ai test, scatta l'obbligo di segnalazione ai servizi per le dipendenze, con possibile inserimento in programmi di recupero.
La nuova formulazione dell’art. 187 del Codice della Strada: guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti
A seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 177/2024 l’art. 187 del Codice della Strada è scritto come segue.
1. Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
1-bis. Se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.
1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.
6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca.
6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai sensi dell'articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida e l'interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento dei predetti reati.
6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive.
7. Abrogato
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché' nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Novità comuni a entrambi gli articoli
La riforma prevede inoltre:
Pene aggravate per chi causa incidenti: Se la guida in stato alterato provoca un incidente, le sanzioni vengono raddoppiate, e in caso di decesso o lesioni gravi si applicano le disposizioni sull'omicidio stradale.
Installazione obbligatoria di dispositivi: Per i trasgressori recidivi, è previsto l'obbligo di installare un dispositivo alcolici sul proprio veicolo, che impedisce l'accensione del motore in caso di tasso alcolemico superiore al limite.
Campagne di prevenzione: Parte delle somme raccolte con le multe sarà destinata a campagne di sensibilizzazione e prevenzione della guida sotto effetto di alcol e droghe.
Come può difendersi chi viene fermato in guida in stato d’ebbrezza o sotto effetto di droga
Le modifiche introdotte dalla riforma comportano non solo un aumento delle pene, ma anche una maggiore complessità nelle procedure di contestazione.
Rivolgersi ad avvocati penalisti è quindi fondamentale per:
Valutare la regolarità dei controlli: Non tutti i controlli vengono effettuati nel rispetto delle normative vigenti. Un avvocato può verificare se ci sono irregolarità procedurali che possano invalidare le prove raccolte.
Tutela in caso di accuse ingiuste: Può accadere che i test diano risultati falsi positivi o che vi siano errori nell'accertamento. Un avvocato penalista può aiutare a dimostrare l'innocenza.
Negoziare pene alternative: Grazie alla conoscenza delle nuove misure introdotte dalla riforma, gli avvocati possono proporre soluzioni che riducano l'impatto delle sanzioni sul proprio cliente, come la partecipazione a programmi di riabilitazione.
Assistenza in caso di recidiva: Le pene per i recidivi sono particolarmente severe; avere un esperto al proprio fianco può fare la differenza per ridurre le conseguenze legali e amministrative.
Se sei stato fermato mentre guidavi sotto effetto di alcool o droghe puoi affidarti allo Studio Legale dell’avvocato Nicola Barsotti che ha studi principali a Lucca, Roma e Torino ma può assistere nelle province limitrofe chi è indagato o imputato per i reati previsti dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
L’avvocato Barsotti si occupa di diritto penale dal 2004 ed ha già difeso nel corso di venti anni di professione indagati e imputati per i reati di guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di droghe.
Affidando il tuo caso all’avvocato Nicola Barsotti potrai anche usufruire di assistenza con gratuito patrocinio se rientri nei requisiti di reddito previsti per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Infatti, l’avvocato Barsotti è iscritto nelle liste dei difensori che possono assistere con gratuito patrocinio nei processi penali, tra cui rientrano anche quelli per guida in stato d’ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.
“La Punibilità c’è Solo in Caso di Rischio per la Sicurezza Stradale”
Segnaliamo che, dopo la redazione di questo articolo, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 29 gennaio 2026 che ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni relative alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
Precisamente, la Corte Costituzionale ha sancito che le norme devono essere interpretate dal giudici nel senso che, per condannare penalmente il conducente che si è messo alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, è necessario dimostrare che la sua condotta ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2026 ha fatto seguito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 187 CdS sollevata da tre giudici di merito, con il supporto dell’Unione delle Camere penali italiane e dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale, che hanno ritenuto che la nuova formulazione consentisse di sanzionare anche condotte del tutto inoffensive, prive di collegamento temporale e funzionale con la guida, in violazione dei principi di offensività, proporzionalità, determinatezza e uguaglianza.
La Corte costituzionale, pur respingendo le questioni di legittimità, ha chiarito che non è più necessario dimostrare un’effettiva alterazione psico-fisica del conducente al momento della guida; resta però indispensabile accertare la presenza, nei liquidi biologici, di quantità di sostanze stupefacenti che, per tipo e concentrazione, siano scientificamente idonee a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle capacità di guida.
La punibilità, dunque, non può fondarsi sulla mera assunzione pregressa, ma richiede un nesso temporale e funzionale tra assunzione e guida tale da integrare una situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
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