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31/10/2024La vittima di violenza sessuale ha innanzitutto interesse a vedere condannato penalmente il responsabile o i responsabili.
Infatti, la violenza sessuale è un reato gravissimo punito dall’art. 609 bis e seguenti del Codice penale.
Ma la vittima di violenza penale subisce anche sofferenza morale e lesioni psicofisiche di cui ha diritto ad ottenere il risarcimento.
Vediamo con questo articolo come una vittima di violenza sessuale può ottenere il risarcimento in sede penale ed in sede civile.
Indice
- Il Reato di Violenza Sessuale
- Come Ottenere il Risarcimento nel Processo Penale
- Il Calcolo del Risarcimento Danni da Violenza Sessuale
- L'Indennizzo in favore delle Vittime di Reati Violenza, in attuazione della Direttiva 2004/80/CE
- La Vittima di Violenza può avere l’Avvocato con Gratuito Patrocinio
- Sentenze su Vari Casi di Violenza Sessuale
Il Reato di Violenza Sessuale
Prima di passare alla questione risarcitoria che riguarda una vittima di violenza sessuale, è opportuno fare un quadro generale del tipo di reato di cui parliamo.
La norma che prevede la punizione penale di chi commette un reato di violenza sessuale è l’art. 609 bis del Codice penale che prevede quanto segue:
I. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
II. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
III. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Se il suddetto articolo è riferito alla violenza perpetrata da una persona, l’art. 609 octies del Codice penale prevede lo specifico caso della violenza sessuale di gruppo, che punisce ancor più gravemente la una violenza commessa da più persone riunite.
Sono poi previste circostanze aggravanti dall’art. 609 ter, ossia casi in cui la pena per il reato di violenza sessuale è aumentata: ad esempio se la violenza è commessa nei confronti di persona che non ha commesso i 14 anni, se la violenza è commessa da parenti della vittima, o nei confronti di donna incinta, o con l’uso di armi o stupefacenti etc.
È poi previsto dal successivo art. 609 quater il caso di atti sessuali con minorenne, che punisce chi intrattiene rapporti sessuali con minorenni pur senza usare violenza.
Ancora, è previsto il caso di corruzione di minorenne dall’art. 609 quinques c. p., che punisce chi compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, o chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
C’è poi il reato di adescamento di minorenni, previsto dall’art. 609 undecies c. p., che punisce chi, al fine di commettere i suddetti atti di violenza nei confronti di un minore, carpisce la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
Come Ottenere il Risarcimento nel Processo Penale
Chi commette una violenza sessuale o altro reato tipico a sfondo sessuale può essere sottoposto a procedimento penale.
Affinché il colpevole o i colpevoli siano sottoposti a procedimento penale, in certi casi è necessario che la vittima della violenza sporga una querela, mentre in altri casi il reato è procedibile d’ufficio, ossia anche se la vittima non ha sporto querela.
Ad ogni modo, quando inizia un procedimento penale per violenza sessuale o altro reato a sfondo sessuale, la vittima può partecipare al giudizio penale costituendosi parte civile.
Costituirsi parte civile in un processo penale per violenza sessuale significa affidarsi ad un avvocato affinché partecipi al processo e chieda che il colpevole sia condannato a risarcire la vittima.
Gli adempimenti previsti per la costituzione di parte civile prevedono che la vittima rilasci una procura al difensore che permette a quest’ultimo di redigere e presentare uno scritto, detto appunto costituzione di parte civile, in cui si rappresentano i fatti, le conseguenze ed i danni di cui si chiede il risarcimento.
Se all’esito del processo penale il colpevole di violenza sessuale sarà condannato penalmente, il giudice penale lo condannerà anche al risarcimento dei danni.
Infatti, l’art. 2043 del Codice civile prevede che chiunque commette un fatto illecito, come un reato colposo o dolose che sia, è obbligato a risarcire chi ha subito i relativi danni.
Altresì, l’art. 185 del Codice penale precisa che ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ciò valendo sia per il colpevole che per le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui (ad esempio i genitori di un minorenne).
Il Calcolo del Risarcimento Danni da Violenza Sessuale
Abbiamo appena parlato del caso in cui la vittima di violenza sessuale si costituisce parte civile nel processo penale a carico del colpevole per richiedere il risarcimento dei danni.
Ebbene, si deve sapere che, solitamente, il giudice penale si limita a riconoscere un risarcimento dei danni morali, ossia della sofferenza provata dalla vittima per il fatto subito.
Infatti, il giudice penale normalmente non ha a disposizione documentazione utile per quantificare in toto il danno subito dalla vittima, quale è normalmente anche quello psicofisico.
Ecco allora che, quando la vittima di violenza si è costituita parte civile ed il processo penale si è definitivamente concluso con la condanna dell’imputato, si potrà agire davanti ad un giudice civile per ottenere l’intero risarcimento che spetta.
La quantificazione del risarcimento avviene essenzialmente in base al danno biologico eventualmente riportato dalla vittima ed ai danni morali.
Per danno biologico si intende la lesione della salute psicofisica subita dalla vittima di violenza sessuale, ossia eventuali lesioni fisiche o psichiche derivate dal reato.
Per una valutazione di tale danno è necessario che la vittima dimostri tramite una consulenza medico legale ed una eventuale perizia giudiziale quali danni ha subito.
Il calcolo del risarcimento sarà poi fatto dal giudice in base alla percentuale di invalidità permanente residuata.
Il risarcimento dei danni morali, invece, riguarda la sofferenza patita dalla vittima di reato e non è suscettibile di valutazione medico legale, per cui verrà effettuata una valutazione equitativa da parte del giudice.
Un aumento del risarcimento per le suddette voci potrà poi essere effettuato dal giudice in base ad una c. d. personalizzazione del danno.
L'Indennizzo in favore delle Vittime di Reati Violenza, in attuazione della Direttiva 2004/80/CE
Nei casi in cui la vittima di violenza sessuale non riesce a recuperare dal colpevole le somme che sono state riconosciute a titolo di risarcimento danni, è applicabile la Legge n. 122 del 2016.
L’art. 11 della legge prevede che, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del Codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del Codice penale.
L’indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del Codice penale nonché' per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del Codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3.
Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l’indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.
In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell’accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Nel caso di concorso di aventi diritto, l’indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del Codice civile.
L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:
1) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;
2) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
3) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
4) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore all’indennizzo statale.
5) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11 della Legge 122/2016, l’indennizzo è corrisposto esclusivamente per la differenza.
In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni suddette devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all’articolo 11, comma 2-bis della Legge 122/2016.
La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis;
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, della Legge 122/2016, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.
L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 22.11.2019, per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, del Codice penale, l’indennizzo dovuto dallo Stato è determinato nell'importo fisso di euro 25.000.
La Vittima di Violenza può avere l’Avvocato con Gratuito Patrocinio
La vittima di violenza sessuale che vuole costituirsi parte civile nel processo penale o vuole fare causa per il risarcimento, ha sempre diritto ad avere un avvocato con gratuito patrocinio, anche se ha redditi che potrebbero consentirgli di sostenere i costi della difesa.
Infatti, ai sensi dell’articolo 74 comma 4-ter del D. P. R. 115/2002, la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
L’avvocato Nicola Barsotti di Lucca è iscritto nelle liste dell’Ordine degli Avvocati di Lucca come difensore che può assistere con gratuito patrocinio.
Puoi rivolgerti all’avvocato Nicola Barsotti per assistenza legale con gratuito patrocinio nel processo penale per violenza sessuale o altri reati di natura dolosa violenza.
Rivolgendoti all’avvocato Nicola Barsotti di Lucca potrai avere un avvocato con gratuito patrocinio anche nella causa civile per risarcimento danni da violenza sessuale.
L’avvocato Nicola Barsotti di Lucca nel corso di venti anni ha già seguito con gratuito patrocinio processi penali per violenza sessuale e cause civili per risarcimento danni da reato.
Sentenze su Vari Casi di Violenza Sessuale
• Sussiste il reato di violenza sessuale laddove l'atto sessuale sia compiuto nei confronti di persona che si trovi in condizioni di minorata difesa a seguito di assunzione (anche volontaria) di sostanze in grado di offuscare la capacità di giudizio e quindi di espressione di libero consenso. Infatti, l'assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l'assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all' articolo 609-bis, comma 1, del Cp, e non quello di violenza sessuale per induzione di cui all' articolo 609-bis, comma 2, del Cp. Cassazione penale, sez. III, 21/10/2025, n. 37173.
• Il mancato soddisfacimento di richieste a sfondo sessuale del soggetto agente, conseguente al rifiuto oppostogli dalla vittima della violenza o della minaccia, non consente la configurabilità della desistenza volontaria, risultando integrato il delitto di violenza sessuale tentata, posto che l'impossibilità di portare a consumazione il reato per l'opposizione della parte lesa costituisce fatto indipendente dalla volontà del reo. Cassazione penale, sez. III, 26/09/2025, n. 34368.
• In tema di atti sessuali, l'elemento oggettivo del reato previsto dall' art. 609-bis cod. pen. sussiste anche nel caso in cui il distretto corporeo della vittima attinto dall'gente sia sessualmente indifferente, ma a condizione che la porzione del corpo che l'agente pone a contatto con quello della vittima sia connotata da valenza sessuale. Deve, dunque, ritenersi integrata la condotta-e non il tentativo- di violenza sessuale il comportamento da parte dell'imputato che, dopo aver alzato ripetutamente il vestito indossato dalla vittima, le aveva toccato le cosce con l'intenzione di raggiungere parti più intime. Infatti, ai fini della configurabilità del reato penale punito dalla citata disposizione codicistica il rapporto non deve necessariamente attenere alle zone genitali, ma può comprendere anche tutte quelle ritenute erogene. Tribunale, Campobasso, 28/08/2025, n. 279.
• In tema di violenza sessuale, per integrare l'elemento soggettivo del reato non è richiesto che la condotta miri a soddisfare il piacere sessuale del soggetto agente; è sufficiente che quest'ultimo sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto compiuto, ovvero della sua capacità di soddisfare il piacere sessuale o provocarne lo stimolo. La possibile presenza di altre finalità da parte del soggetto, come quelle ingiuriose, minacciose o scherzose, non esclude la natura sessuale dell'azione. Cassazione penale, sez. III, 25/06/2025, n. 28970.
• In tema di violenza su minore, a piena attendibilità della parte offesa è riconosciuta sulla base di plurimi e concordanti elementi di conferma, tra cui la perizia sulla capacità a testimoniare, le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, le testimonianze di terzi a cui la vittima si era confidata (amica, zia, padre, insegnanti) e i messaggi acquisiti agli atti. Viene altresì evidenziata l'inverosimiglianza della tesi difensiva di una macchinazione o vendetta, confutata dalla condotta della vittima che aveva tentato di nascondere la violenza. Tribunale, Genova, sez. I , 15/05/2025, n. 1827.
• In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609-bis c.p., è sufficiente anche un solo episodio di rapporto carnale imposto al coniuge, quando risultino l'assenza di consenso e la costrizione mediante violenza, minaccia o intimidazione psicologica. La sussistenza di precedenti rapporti consenzienti o di una relazione coniugale non esclude la configurabilità del delitto, posto che non esiste, nell'ambito del matrimonio, un diritto all'amplesso e il dissenso della vittima può risultare anche implicitamente dal contesto o da manifestazioni di sofferenza e opposizione, come urla o pianto, rilevate nel caso di specie. Il fatto che la denuncia riguardi un solo episodio, distinto da eventuali altri tollerati per timore di ritorsioni, è sufficiente a integrare la fattispecie incriminatrice. Cassazione penale, sez. III, 08/04/2025, n. 29655.
• In tema di violenza sessuale, l'attenuante prevista dall' art. 609-bis, ultimo comma, c.p. può essere applicata anche quando si verifica una leggera compressione della libertà sessuale della vittima. Questa valutazione tiene conto delle modalità di esecuzione e delle circostanze dell'atto, considerando il livello di coercizione esercitato sulla vittima, le sue condizioni fisiche e psichiche, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della violazione della libertà sessuale e il danno causato, incluso quello di natura psichica. Cassazione penale, sez. III, 08/01/2025, n. 9128.
• In tema di violenza sessuale, il gesto compiuto ioci causa o con finalità di irrisione integra l'atto sessuale punibile, a condizione che, per le caratteristiche intrinseche dell'azione, rappresenti un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima. Cassazione penale, sez. III, 16/12/2024, n. 4322.
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