
Vittima di truffa online? Scopri come difenderti
08/10/2024
Responsabilità dell’otorinolaringoiatra e risarcimento danni
23/10/2024Ci viene chiesto da un utente se due cittadini stranieri residenti in Italia, che hanno contratto matrimonio all’estero, possono separarsi in Italia anche se il loro matrimonio non è stato trascritto nei registri dello stato civile.
Continua a leggere per sapere la risposta.
vuoi un parere dall'avvocato?
chiedi una video consulenza
La trascrizione del matrimonio estero in Italia
Chi ha contratto un matrimonio all’estero ed ha interesse a renderlo pubblico anche in Italia, può far trascrivere l’atto presso il proprio comune italiano di residenza.
Con la trascrizione del matrimonio nei registri del comune italiano di residenza si avrà come conseguenza quella di poter estrarre un certificato di matrimonio da cui, per appunto, risulterà pubblico il legame matrimoniale.
La trascrizione può essere richiesta sia da cittadini italiani che si sono sposati all’estero, sia da cittadini stranieri sposati all’estero, sia da cittadini italiani che si sono sposati con cittadini stranieri all’estero.
Il Regolamento (CE) n. 2201/2003
Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, tratta della competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
E, in particolare, l’articolo 3 recita come segue:
1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
— la residenza abituale dei coniugi, o
— l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
— la residenza abituale del convenuto, o
— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»;
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.
2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «domicile» cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.
La competenza dei giudici italiani anche per cittadini stranieri
Anche se i coniugi sono stranieri ed hanno contratto matrimonio all’estero, se sono residenti in Italia possono separarsi davanti ad un giudice italiano.
Infatti, ai sensi del suddetto articolo 3 lettera a) del Regolamento CE n. 2201/2003, la giurisdizione italiana sussiste quando i coniugi hanno residenza abituale in Italia ovvero quando in Italia era fissata l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora.
Secondo recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Foggia, n. 358/2023), nel caso di domanda di separazione o divorzio proposta da coniugi che non sono cittadini italiani e che hanno contratto matrimonio nel paese d'origine, va affermata la giurisdizione italiana in forza del Regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza Europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale.
Non rileva la trascrizione del matrimonio in Italia
Avendo ammesso la competenza dei giudici italiani per una domanda di separazione o divorzio di cittadini stranieri residenti in Italia, diamo ora risposto al quesito che segue.
È necessario che il matrimonio contratto all’estero sia stato trascritto nei registri italiani dello stato civile?
La risposta è che si può chiedere la separazione o il divorzio anche se in Italia non risulta trascritto il matrimonio estero.
Ed infatti, la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o scioglimento del matrimonio, posto che "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Vedi Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 28.10.1985 n. 5292; Tribunale di Milano Sez. IX 05/09/2011).
Si aggiunge che, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 della Costituzione, a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile.
Avvocati per separazioni e divorzi a Lucca
Lo Studio Legale Barsotti di Lucca si occupa tramite i propri avvocati di questioni familiari, tra cui separazioni e divorzi tra cittadini italiani, tra cittadini italiani ed esteri e tra cittadini esteri.
Se hai bisogno di avvocati divorzisti a Lucca puoi quindi rivolgerti all’avv. Nicola Barsotti che è avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lucca dal 2004.
L’avvocato Nicola Barsotti di Lucca ha affrontato nel corso degli anni numerose cause per separazioni e divorzi davanti al Tribunale di Lucca.
La separazione o il divorzio può essere consensuale se i coniugi sono d’accordo sulle condizioni della separazione, tra cui l’assegnazione della casa familiare, l’affidamento dei figli, il mantenimento.
La separazione o il divorzio è invece giudiziale quando le parti non trovano un accordo e quindi delegano al Tribunale la decisione.
Rivolgendoti agli avvocati dello Studio Legale Barsotti di Lucca avrai quindi a disposizione esperienza ventennale nel settore del diritto matrimoniale.
Potrai anche essere assistito/a gratuitamente dall’avvocato Nicola Barsotti di Lucca per la tua separazione o divorzio se hai i requisiti per il gratuito patrocinio.
L’avvocato Nicola Barsotti è infatti iscritto nelle liste degli avvocati che possono assistere in separazioni e divorzi con gratuito patrocinio.
Contattaci per un appuntamento in studio a Lucca per parlare del tuo caso di separazione o divorzio e per sapere se puoi essere seguito dall’avv. Nicola Barsotti con gratuito patrocinio.
© avvocaticollegati.it




