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13/05/2024L’omessa diagnosi di aneurisma dell’aorta addominale da parte dei medici può provocare conseguenze letali per il paziente, come avvenuto nel caso trattato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 15786/2022.
Infatti, i medici devono sempre approfondire il quadro sintomatologico del paziente ed effettuare una diagnosi differenziale quando si possono ipotizzare più patologie.
L’omessa diagnosi di aneurisma dell’aorta addominale per errori medici, da cui deriva la morte del paziente, consente ai familiari di quest’ultimo di ottenere il risarcimento dei danni.
Si possono infatti denunciare penalmente i medici per non essersi accorti dell’aneurisma dell’aorta addominale e si può chiedere il risarcimento all’ospedale per i danni subiti per perdita del proprio congiunto.
- L’aneurisma dell’Aorta Addominale
- Le Conseguenze in Caso di Omessa Diagnosi di Aneurisma
- In Primo Grado i Medici vengono Assolti
- In Secondo Grado i Medici vengono Condannati
- La Corte di Cassazione Conferma la Condanna
- Altri Casi di Errori del Cardiologo
- Rivolgiti ad Avvocati Esperti in Danni da Errori Cardiologici
L’aneurisma dell’Aorta Addominale
Prima di affrontare il caso giudiziario trattato dalla Corte di Cassazione, riteniamo utile spiegare in cosa consiste un aneurisma dell’aorta addominale.
Si tratta di una dilatazione dell’aorta, che è la più grande ed importante arteria, corrispondente al tratto addominale.
L’aneurisma si verifica normalmente in età adulta ed è prevalentemente dovuto a ipercolesterolomia, tabagismo, ipertensione, diabete, dislipedimia.
L’aneurisma addominale viene trattato chirurgicamente in maniera tradizionale (open), tramite sostituzione del tratto dilatato con protesi in tessuto plastico, o endovascolare, tramite inserimento di protesi all’interno dell’aorta nel tratto dilatato.
Le conseguenze di una omessa diagnosi di aneurisma dell’aorta addominale possono portare alla sua rottura ed al conseguente decesso del paziente per emorragia.
Le Conseguenze in Caso di Omessa Diagnosi di Aneurisma
Nel caso trattato dalla Corte di cassazione, due medici venivano accusati per aver colposamente cagionato la morte di un paziente per insufficienza cardio circolatoria in soggetto sottoposto ad intervento di riparazione aortica a cielo aperto per rottura di aneurisma dell'aorta addominale.
In particolare, il primo, nella qualità di medico in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di (Omissis), e la seconda nella qualità di cardiologa presso il suddetto Ospedale, non si attenevano, nello svolgimento della propria attività, alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Omettevano, infatti, di effettuare una corretta diagnosi e una corretta valutazione del quadro clinico manifestatosi in relazione alla sintomatologia accusata dal paziente sul lato sinistro dell'addome (dolore addominale in ipocondrio lato sinistro), in occasione del primo accesso, quando il paziente veniva dimesso con la diagnosi di ipertensione arteriosa.
Diagnosi che avveniva senza effettuare un ulteriore approfondimento diagnostico idoneo a rilevare la presenza di un aneurisma letale (situazione poi correttamente accertata in occasione del secondo accesso presso il medesimo nosocomio), la quale ha comportato la necessità di un trasferimento di urgenza presso altra struttura idonea per le cure del caso.
Nell'editto accusatorio veniva altresì evidenziato che le condotte omissive sopra descritte, laddove adeguatamente tenute, avrebbero determinato una corretta diagnosi ed evitato l'evento morte, così come verificatosi, ovvero determinato un evento morte diverso o comunque differito nel tempo.
In Primo Grado i Medici vengono Assolti
In primo grado, il Tribunale di Larino aveva condiviso le conclusioni cui erano pervenuti i periti che, nell'affermare la correttezza della condotta dei sanitari che ebbero in cura il paziente dal secondo accesso fino al decesso, concludevano come segue.
La morte era attribuibile ad insufficienza cardiocircolatoria in soggetto sottoposto ad intervento di riparazione aortica a cielo aperto per rottura di aneurisma dell'aorta addominale, affetto da ipertensione arteriosa, miocardiosclerosi e portatore di bioprotesi valvolare aortica.
I sanitari che ebbero in cura il paziente durante il primo accesso in Ospedale, presso il Pronto Soccorso, nello svolgimento della propria attività non si attennero alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, omettendo l'esecuzione di un esame obiettivo completo e di approfondimenti diagnostici indispensabili al raggiungimento di una corretta diagnosi.
Tuttavia, non era possibile assumere, con ragionevole certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che una diagnosi correttamente impostata al momento del primo accesso e un eventuale trattamento chirurgico in elezione, avrebbero evitato, ogni oltre ragionevole dubbio, il decesso del paziente.
Si poteva offrire, tuttavia, il tasso percentualistico di mortalità post-operatoria per il tipo di intervento in elezione (3-7%) richiesto nel caso de quo, percentuale considerevolmente più bassa rispetto a quella con aneurisma rotto, che è molto elevato e cresce con l'aumentare dell'età e della presenza di comorbità, ed è pari a circa 48-72% nei pazienti con età superiore ai 75 anni.
Pur riconoscendo l'errore diagnostico, il Tribunale di Larino pronunciava sentenza assolutoria motivava rimarcando l'impossibilità di discostarsi dai risultati raggiunti dai periti se non con argomentazioni idonee a scardinare le loro conclusioni, che apparendo logiche e coerenti con il quadro clinico del paziente, non potevano essere poste in dubbio nemmeno dai consulenti delle difese.
In Secondo Grado i Medici vengono Condannati
La Corte di Appello di Campobasso ribaltava la sentenza di primo grado dichiarando colpevoli i medici imputati.
Nell'affermare la responsabilità degli imputati, la Corte sottolineava in primo luogo come non fosse mai stato messo in discussione dai periti l'evidente errore diagnostico compiuto dai medici nella superficiale diagnosi effettuata sul paziente durante il primo accesso al P. S.
Tanto che anche il Tribunale ne aveva pacificamente dato atto, avendo i sanitari omesso sia l'esame obiettivo con palpazione sia ogni altro esame diagnostico, pur a fronte di un'osservazione del paziente che richiedeva un approfondimento.
La Corte considerava che - in base ai differenti tassi di mortalità in caso di intervento di riparazione di aneurisma intatto ovvero per un'operazione non in elezione, e cioè per libera scelta diagnostica, ma anche con aneurisma rotto, come nel caso di specie - nel paziente la percentuale di riuscita dell'intervento di riparazione dell'aneurisma in elezione avrebbe sfiorato il 60%.
Riteneva dunque del tutto contraddittorie e comunque riguardanti una questione strettamente giuridica sulla quale i periti non dovevano pronunciarsi (non avendone le specifiche competenze) le conclusioni nelle quali si richiamava da parte degli esperti il principio di diritto "dell'oltre ogni ragionevole dubbio".
Aveva dunque errato il primo giudice laddove aveva pedissequamente riproposto in sentenza le conclusioni dei periti del Gip senza criticamente vagliarle.
La Corte di (Omissis) ricordava, quindi, il principio di diritto enunciato dalla nota sentenza "Franzese" in tema di nesso causale nei reati omissivi impropri, secondo cui il nesso di causalità deve ritenersi accertato e sussistente, appunto, oltre ogni ragionevole dubbio, tutte quelle volte in cui con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica, dalla diagnosi omessa o dall'intervento terapeutico non effettuato o male effettuato, sarebbe potuta derivare non solo la salvezza della vita del paziente, ma anche una attenuazione del danno prodotto dalla patologia con conseguente ritardo dell'evento morte.
Affermava di conseguenza che nella fattispecie a giudizio, proprio sulla base delle conclusioni dei periti del Gip, adeguatamente supportate anche dal perito della parte civile, era ragionevole inferire che l'evento morte avrebbe avuto diverse modalità di verifica e differenti e più estesi tempi di sopravvivenza, qualora in occasione del primo accesso al P. S. i due medici imputati avessero praticato una corretta diagnosi come pacificamente emerso dall'intera istruzione dibattimentale svolta.
La correttezza della diagnosi - prosegue la Corte di Appello - avrebbe infatti avuto un elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica di salvare la vita del paziente, ovvero anche solo di ritardare l'evento morte e limitare le conseguenze dannose della patologia, il che equivale a dire che tra l'errore diagnostico commesso e l'evento morte sussiste un chiaro nesso di causalità sotto il profilo giuridico, prima ancora che fattuale.
La Corte di Cassazione Conferma la Condanna
I medici ricorrono alla Corte di Cassazione Penale che, con sentenza n. 15786/2022, dichiara inammissibili i motivi di ricorso.
I medici contestavano tra l’altro il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata circa la ritenuta condotta gravemente colposa per mancato approfondimento della situazione clinica del paziente ed errata diagnosi.
Ma la Corte di Cassazione ritiene indiscutibile l'errore diagnostico e le conseguenti errate condotte omissive, poiché sul punto entrambe le sentenze di merito così si erano espresse.
Per la Corte di Cassazione, la Corte di Appello è pervenuta ad una decisione difforme rispetto a quella del primo giudice per aver correttamente applicato i principi della sentenza "Franzese", cui nel tempo si sono uniformate le sezioni semplici della Suprema Corte.
Viene del resto riaffermato che, in tema di colpa professionale medica, "l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi".
Si afferma inoltre che "risponde di omicidio colposo per imperizia, nell'accertamento della malattia, e per negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di attuare la terapia più profittevole per la salute del paziente".
Altri Casi di Errori del Cardiologo
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- Responsabilità del cardiologo che sottovaluta i sintomi del paziente
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Rivolgiti ad Avvocati Esperti in Danni da Errori Cardiologici
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