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09/05/2024In caso di colpa del progettista e del direttore dei lavori da cui siano derivati danni all’opera commissionata, il committente ha diritto al risarcimento dei danni.
La colpa può essere del progettista o del direttore dei lavori, ma anche di entrambi tanto più se lo stesso professionista ha fatto sia il progettista che il direttore dei lavori.
Con questo articolo ti spieghiamo quando si verifica la colpa del progettista e del direttore dei lavori e come puoi tutelarti legalmente per ottenere il risarcimento dei danni che hai subito.
Se vuoi approfondire l’argomento puoi anche leggere un altro nostro articolo intitolato “Risarcimento danni per gravi difetti di costruzione o ristrutturazione”
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Di cosa si occupa il progettista
Il progettista è colui che definisce preliminarmente gli elementi che devono essere poi realizzati nell'opera.
Egli si occupa dello studio, dell'elaborazione, della sintesi del progetto, traducendo tutto in uno strumento di carattere unitario.
In questa veste il progettista deve garantire l'idoneità qualitativa dell'opera commissionatagli, che va eseguita con diligenza e competenza, esente da difetti e conforme alle norme di legge ed ai regolamenti urbanistici.
Il ruolo del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori si deve occupare dell'alta sorveglianza delle opere appaltate il che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta il controllo degli stadi di realizzazione dell'opera e pertanto la verifica dell'osservanza delle regole dell'arte e della corrispondenza dei materiali impiegati.
Pertanto, in caso di difetti di costruzione il direttore dei lavori risponde in via solidale con l'appaltatore e con tutti i soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'intervento edilizio, abbiano contribuito alla determinazione dei vizi.
Compensi non dovuti in caso di errori
L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione e/o di fare la direzione dei lavori di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico.
Da ciò consegue che la irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento (Cass. sent. n. 1214 del 2017; sent. n. 2257 del 2007, n. 2540 del 1997, n. 1040 del 1995, quest'ultime tutte in tema di progettazione di opera pubblica).
Talora si è tuttavia preferito abbandonare la rigida dicotomia obbligazioni di mezzi-obbligazioni di risultato, per ritenere che "l'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ." (Cass. sent. n. 11728 del 2002; n. 5928 del 2002; n. 6812 del 1998).
Ciò che nelle sopra indicate fattispecie rileva è l'irrealizzabilità del progetto affidato, il che implica innegabilmente inadempimento della prestazione dovuta, dal momento che l'irrealizzabilità pratica del progetto schiude il manifestarsi all'esterno (res ipsa loquitur) della carenza di sforzo volitivo e tecnico che viene assurto a parametro della diligenza richiesta al professionista in base alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, 2° comma, c.c.)
Il committente può anche chiedere il risarcimento
Quando il progetto affidato all’architetto, ingegnere o geometra si rivela inidoneo a rendere l’immobile vista tecnico e giuridico, eventualmente anche per negligenze nella direzione dei lavori, il committente ha anche diritto al risarcimento dei danni.
Il risarcimento dei danni subiti per colpa del progettista e/o del direttore dei lavori può essere richiesto quando, a causa della responsabilità professionale, il committente è entrato in possesso di un immobile difettoso dal punto di vista tecnico e/o giuridico.
Per valutare una richiesta di risarcimento danni nei confronti del progettista e/o del direttore dei lavori è sempre opportuno rivolgersi preliminarmente ad un consulente tecnico che possa effettivamente riscontrare errori e danni.
Non appena si avrà a disposizione la relazione di un consulente tecnico, sarà opportuno affidare la richiesta di risarcimento danni ad un avvocato.
Alcuni esempi di colpa di progettista e direttore dei lavori
In tema di responsabilità del progettista-direttore dei lavori per abuso edilizio, la vendita degli immobili rappresenta uno sviluppo prevedibile e naturale dell'attività edilizia e non costituisce causa autonoma e imprevedibile idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno subito dagli acquirenti. La violazione urbanistica incide direttamente sulla commerciabilità e sull'utilizzo economico del bene, saldando così il nesso causale tra la condotta illecita e il pregiudizio lamentato, a prescindere dalla prevedibilità soggettiva dell'evento dannoso, che rileva solo ai fini della responsabilità contrattuale ai sensi dell' art. 1225 c.c. Pertanto, sussiste la responsabilità risarcitoria del progettista-direttore dei lavori per i danni subiti dagli acquirenti degli immobili (Cassazione civile, sez. III, 16/10/2025, n. 27558).
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Cassazione civile sez. I, 04/09/2025, n.24567).
Nel caso in cui l'illecito, consistente nell'utilizzo dell'intera cubatura residua del lotto senza il consenso degli altri proprietari e senza alcun contratto di cessione della cubatura, sia legato da un nesso causale al comportamento del professionista responsabile dei calcoli, dell'elaborazione del progetto e della direzione dei lavori, la violazione della normativa edilizia deve essere imputata al progettista in virtù della sua responsabilità professionale. Tale imputazione segue il criterio della specifica diligenza richiesta dall' articolo 1176, comma 2, c.c. atteso che, la soluzione del caso di specie non richiedeva la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà come contemplato dall' articolo 2236 del Codice civile (Tribunale di Napoli Nord, sez. II, 06/10/2023, n. 3965).
Nel contratto di appalto il vincolo di responsabilità che lega l'appaltatore, il progettista ed il direttore dei lavori ha natura solidale, per cui costoro si considerano responsabili se ciascuno dei loro inadempimenti ha concorso a produrre il danno al committente, essendo sufficiente, per sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso (Tribunale di S. Maria Capua V., sez. I, 25/09/2023, n. 3508).
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister , per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Corte appello Genova, sez. I, 15/09/2023, n. 998).
Il termine di un anno per la denuncia di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità, decorre, anche per il progettista, dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (Tribunale Verbania, sez. I, 24/08/2023, n. 285).
Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell’art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale – cui si era uniformato – con quella sovraordinata nazionale (Cassazione civile, sez. III, 25/05/2023, n. 14527).
Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all' art. 2226, comma 1, c.c. , la firma apposta dal committente sul progetto redatto (Cassazione civile, sez. II, 21/03/2023, n. 8058).
Il progettista/direttore dei lavori è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione delle opere da parte delle imprese appaltatrici rispondendo in rivalsa nei confronti del suo contraente in base alla quota di responsabilità a lui in concreto imputabile, fermo restando anche l'eventuale concorso di colpa degli altri soggetti coinvolti ivi compresa la stessa società che lo ha nominato. Quest’ultima, infatti, rivestendo la qualifica di “costruttrice”, è tenuta anch'essa a vigilare sull'esecuzione dell'opera che continua ad essere a lei riferibile atteso il potere di direttiva o di controllo sull'operato dei terzi in virtù del quale è responsabile, ai sensi dell’art. 1669 c.c., nei confronti degli acquirenti per i gravi vizi e difetti di costruzione dell'edificio (Corte appello, Milano, sez. IV, 27/02/2023, n. 657).
In materia di appalto privato, il progettista è responsabile ex art. 1669 Cc verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all' articolo 2055 del Cc , il quale, dettato in tema di responsabilità ex tracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità (Cassazione civile, sez. II, 05/10/2022, n. 28947).
Il progettista è responsabile di tutti i gravi vizi e difetti costruttivi derivanti da insufficienze o carenze progettuali, cosicché il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della diligentia quam in concreto. Allo stesso modo il direttore lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che comportano l'impiego di specifiche competenze tecniche, deve assicurare il risultato sperato dal committente, onde anche il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della diligentia quam in concreto (Tribunale, Siracusa, sez. II, 07/04/2022, n. 586).
Avvocato a Lucca per risarcimento danni immobiliari
Se ritieni che la casa che hai acquistato dal venditore-costruttore sia affetta da difetti che la rendono inidonea all’uso o priva di requisiti tecnici o giuridici, puoi rivolgerti all’avvocato Nicola Barsotti di Lucca per chiedere il risarcimento.
In caso di errata progettazione, errori nella direzione dei lavori, opere mal eseguite dalla ditta o dagli artigiani che hanno lavorato in cantiere, puoi rivolgerti allo Studio Legale Barsotti di Lucca per essere tutelato.
L’avvocato Barsotti di Lucca si è già occupato di richieste risarcitorie per gravi difetti di immobili, per colpa di progettista, direttore dei lavori, società costruttrice e venditrice.
Per un parere in merito al tuo caso di risarcimento danni subiti per colpa di progettista, direttore dei lavori o costruttore-venditore, contatta lo Studio Legale di Lucca dell’avvocato Nicola Barsotti.
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