
Come chiedere un risarcimento danni all’ospedale?
05/02/2024
Come viene calcolato il risarcimento danni per malasanità?
06/02/2024I casi giudiziari di malasanità sono le vicende trattate dai giudici che hanno per oggetto l’accertamento della responsabilità di uno o più medici per la morte di un paziente o per un suo peggioramento di salute, dopo le cure prestate in ospedale, in clinica privata o in libera professione.
Nel nostro sito abbiamo creato un apposito spazio dove puoi trovare tantissimi casi giudiziari di malasanità e ti invitiamo a visitarlo per cercare anche quello che è capitato anche a te o un tuo familiare. Ti basta cliccare su “Casi di Malasanità”.
Con questo articolo ti spieghiamo come si svolge un caso giudiziario di malasanità davanti ad un giudice civile e davanti a quello penale.
Il caso di malasanità trattato dal giudice civile
I casi giudiziari di malasanità che si svolgono in sede civile sono quelli promossi da un paziente o dai suoi familiari contro l’ospedale in cui si è verificato il caso di responsabilità medica, ed è intentato al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dal paziente o dai suoi familiari.
La causa civile per risarcimento danni da malasanità deve sempre essere preceduta, in alternativa, da un ricorso per accertamento tecnico preventivo al Tribunale (con cui si chiede che venga eseguita una perizia medico legale da periti incaricati dal giudice) o da un invito a mediazione obbligatoria (con cui si invita l’ospedale a cercare un accordo davanti ad un avvocato terzo ed imparziale detto “mediatore).
Se l’ospedale non intende risarcire il paziente dopo una delle due condizioni di procedibilità suddette (A. T. P. o invito a mediazione obbligatoria), allora si dovrà fare causa contro l’ospedale per far valere le proprie ragioni ed ottenere il risarcimento danni. I tempi medi dell’A. T. P. e della mediazione obbligatoria si aggirano intorno ai 6/9 mesi, mentre la causa di merito di primo grado potrebbe richiedere più tempo.
Il caso di malasanità trattato dal giudice penale
I casi giudiziari di malasanità penali sono quelli che vengono trattati davanti ad un giudice penale che deve stabilire se il medico o i medici che hanno avuto in cura il paziente si sono resi responsabili del reato di omicidio colposo (nel caso di decesso del paziente) o di lesioni colpose (nel caso in cui il paziente abbia riportato un peggioramento delle condizioni di salute).
Il caso penale inizia sempre dopo una querela o una denuncia, ma nei casi più gravi può partire anche d’ufficio per iniziativa del Pubblico Ministero, e si svolge tramite una prima fase di svolgimento delle indagini preliminari, quando viene svolta una autopsia o una consulenza medico legale, viene acquisita la cartella clinica, vengono sentite persone informate dei fatti.
All’esito della prima fase, il Pubblico Ministero potrà chiedere l’archiviazione se ritiene che non ci siano responsabilità penali del medico (con possibilità per la persona offesa di opporsi all’archiviazione) o, diversamente, potrà portare a giudizio davanti al Tribunale il medico affinché sia processato.
Nel corso del giudizio penale il paziente ancora in vita o i familiari del paziente morto potranno costituirsi parte civile al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti laddove il giudice condanni penalmente il medico.
Relazione tra causa civile e giudizio penale
Chi ha subito un caso di malasanità può rivolgersi sia al giudice civile che a quello penale, ma con alcune limitazioni previste dal codice di procedura penale che di seguito ti spieghiamo.
L’articolo 75 del codice di procedura penale è intitolato “Rapporti tra azione civile e azione penale” e così recita:
Primo caso: se è già iniziata la causa civile si può partecipare anche al processo penale?
L’articolo 75 c. p. p. prescrive che l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale solo fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.
Ciò significa che è possibile rinunciare alla causa civile finché non c’è stata la sentenza di primo grado.
Tuttavia, ciò si potrà fare solo se nel processo penale in cui ci si vuole costituire parte civile ancora non è scaduto il termine per la costituzione di parte civile, ciò che avviene all’udienza preliminare davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare per taluni reati, e alla prima udienza davanti al Tribunale per altri.
Secondo caso: se si è già parte civile nel processo penale si può iniziare una causa civile?
Se il paziente o i suoi familiari si sono già costituiti parte civile nel processo penale a carico del medico, il processo civile rimane sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
Per casi di malasanità è meglio rivolgersi al giudice civile o penale?
Ogni caso di malasanità presenta diverse peculiarità, per cui un avvocato esperto in malasanità saprà consigliarti se perseguire la via penale o quella civile al fine di ottenere giustizia ed il giusto risarcimento.
In base alla nostra esperienza ventennale nel settore della malasanità, possiamo comunque dirti che l’accertamento della colpa medica è certamente più facile nel corso di una causa civile piuttosto che davanti al giudice penale.
Ciò perché nel giudizio civile la colpa del medico è valutata dal giudice secondo un giudizio probabilistico, nel senso che il medico sarà ritenuto responsabile civilmente se risulterà “più probabile che non” che abbia commesso l’errore da cui è derivata la morte del paziente o gravi lesioni a suo carico.
Diversamente, nel giudizio penale, la colpa del medico sarà condannato solo se risulterà la prova certa della sua colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ciò che richiede una serie di prove chiare, precise e concordanti in merito alla imprudenza, negligenza o imperizia del medico nel corso delle cure prestate al paziente morto o rimasto gravemente leso.
Un altro vantaggio della causa civile sta nei tempi previsti per arrivare ad una sentenza, che dipendono (anche) da quando l’avvocato fa iniziare la causa, mentre nel giudizio penale i tempi con cui inizia il procedimento dipendono dal Pubblico Ministero.
Da ultimo, nella causa civile il tuo avvocato dovrà confrontarsi solo con l’avvocato dell’ospedale, mentre nel giudizio penale, oltre che doversi confrontare con l’avvocato dell’imputato, ci si dovrà confrontare anche con il Pubblico Ministero che, seppur rappresenti l’accusa, nel caso in cui non emergano prove schiaccianti contro il medico potrà chiedere una sua assoluzione.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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