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Diagnosi al Pronto Soccorso: il medico deve essere rapido
28/11/2023Il Tribunale Civile di Bologna Sezione III, con la sentenza n. 559 del 13 marzo 2023, ha riconosciuto la responsabilità di un ortopedico per mancata tempestiva diagnosi di mielopatia cervicale, con conseguente aggravamento della patologia della paziente che finiva in sedia a rotelle per sempre.
Alla donna è stato riconosciuto un risarcimento per le lesioni subite superiode a 500mila euro.
Indice
Cosa si intende per mielopatia cervicale
La mielopatia cervicale è una condizione medica caratterizzata dalla compressione del midollo spinale nella regione cervicale della colonna vertebrale.
I sintomi possono includere debolezza muscolare, rigidità del collo, perdita di sensibilità e problemi di equilibrio. La causa principale è l'osteoartrite, ma può anche essere causata da ernie discali o tumori.
Il trattamento può comprendere fisioterapia, farmaci antidolorifici e, in alcuni casi, interventi chirurgici. È importante ricevere una diagnosi e un trattamento tempestivi per prevenire il deterioramento della funzione del midollo spinale.
Il caso: l’ortopedico non richiede accertamenti urgenti
La paziente conveniva in giudizio l’ortopedico esponendo che, dall'inizio dell'anno 2015, incominciava a soffrire di dolori alla colonna vertebrale, parestesie e ipoestesie alle dita della mano sinistra anche con sofferenze notturne; pertanto, si rivolgeva ad un poliambulatorio e, in particolare, si affidava alle cure dello specialista in ortopedia.
Il Medico specialista alla prima visita, effettuata in data 5.5.2015, così refertava: 'da circa 40 giorni riferisce perdita di sensibilità dal tronco in giù ed agli inferiori fino alle ginocchia.
Al controllo clinico deambula con difficoltà, lamenta dolore al rachide al confine tra rachide cervicale e dorsale, sensibilità molto ridotta dal rachide dorsale fino al rachide lombare, sensibilità ridotta ai glutei con sensazione di gonfiore, parestesie molto importanti agli arti inferiori in territorio di L2-L3, L3-L4 e L4-L5, normale sensibilità a livello di L5-S1, ROT normo evocabili, parestesie alla mano sx che coinvolgono il 3°, 4° e 5° dito. Esami richiesti: RMN rachide in toto (Urgente). Esami del sangue (emocromo con formula, VES, PCR, fibrinogeno) Urgenti.
Diagnosi: parestesia dorso-lombare ed arti inferiori e mano sx. Terapie consigliate dopo controllo esami prescritti'.
In data 3.6.2015 l'attrice si sottoponeva ad esame di risonanza magnetica di tutta la rachide cervicale all'esito del quale veniva steso il seguente referto: 'Grossolana ernia parzialmente estrusa a sede centrale al passaggio intersomatico C4-C5 e C5-C6, con evidenti associati segni di discomalacia e marcata compressione sugli spazi peri-liquorali corrispondenti.
Il canale vertebrale a detti livelli appare marcatamente stenotico. Iniziali aspetti gliotici reattivi del midollo in detti tratti. Ulteriori modiche protrusioni a sede centrale sottolegamentosa sono evidenti da D8 a DI0. Grossolana protrusione centrale sottolegamentosa del disco intersomatico al passaggio L5-S 1 con iniziali segni di discomalacia. Normale trofismo dei restanti dischi esaminati. Artrosinovite reattiva delle articolazioni interapofisarie da L3 ad L5 bilateralmente. Canale vertebrale normale in ampiezza nei tratti dorsale e lombosacrale'.
Alla successiva visita, avvenuta in data 23.6.2015, il medico scriveva: 'Viene al controllo, porta la RMN del rachide in toto che evidenzia a livello di C4-C5 e C5-C6 formazioni erniarie che comprimono il midollo con forte restringimento del canale vertebrale, presenza a livello di L5-S 1 di ampia protrusione discale con presenza di artrosinovite articolare, porta anche esami del sangue che mostrano lieve alterazione dei Leucociti (assume da circa 1 mese e mezzo cortisone) e normalità degli altri parametri.
Al controllo clinico appare sostanzialmente invariata. Diagnosi: Cervicalgia e lombalgia associata a parestesie al tronco e agli arti inferiori e alle mani. Terapie consigliate: consiglio controllo da Neurochirurgo (Dott. F.) per eventuali decisioni chirurgiche. Exinef 90 mg, 1 cp al bisogno max 1 volta al dì'.
Parte attrice, successivamente alla visita del 23.6.2015, si adoperava per la prenotazione della visita neurochirurgica consigliata dall’ortopedico, visita che veniva fissata ad un anno di distanza, in quanto priva del codice 'U' indicativo dell'urgenza, non indicato dall’ortopedico e conseguentemente dal medico di medicina generale.
Dopo qualche mese, i sintomi di parte attrice si aggravavano tanto da indurre la stessa a rivolgersi al medico di medicina generale al fine di ottenere una prescrizione urgente per visita neurochirurgica, che veniva effettuata in data 08.10.2015. In tale sede veniva rassegnate le seguenti conclusioni diagnostiche: ' omissis....La RMN in toto del rachide, eseguita nel mese di giugno 2015, documentava due ernie discali cervicali voluminose a livello C4-C5 e C5-C6 con già refertato danno midollare.
Canale spinale stenotico. Si constata tetraparesi emiparesi emisoma sinistro e segni di clono inesauribile a livello dell'arto superiore sinistro e dell'arto inferiore sinistro. Deficit dell'estensione ulnare della mano sinistra. Si predispone ricovero per lunedì prossimo e intervento in urgenza. Il danno midollare instaurato appare irreversibile e l'intervento è finalizzato a stabilizzare lo stato attuale e evitare aggravamenti ulteriori'.
In data 14.10.2015 l'attrice si sottoponeva ad intervento chirurgico d'urgenza di micro osteofitodiscectomia che stabilizzava lo stato irreversibile di 'tetraparesi spastica ed emiparesi sx' con prescrizione di sedia a rotelle a vita.
Il medico legale incaricato da parte attrice ravvisava una condotta negligente dell’ortopedico relativamente all'omessa tempestiva diagnosi alla quale sarebbe da ricondurre l'aggravamento delle condizioni neurologiche dell'attrice e l'irreversibilità delle stesse.
La perizia riconosce la responsabilità dell’ortopedico
In corso di causa il Tribunale disponeva una prima C. T. U. e, a seguito di critiche, una seconda C. T. U. che dava i seguenti esiti.
In particolare, i periti del Tribunale rilevano come: 'i riscontri della RMN in data 3.6.2015 del rachide erano tutt'altro che tranquillizzanti ed anzi riportavano un quadro di ernie discali multiple, specie a livello cervicale, con significativa compressione del midollo e marcato restringimento del canale vertebrale. Lo specialista preso atto, in occasione della visita di controllo del 23.6.2015, di quanto minuziosamente descritto dal neuroradiologo a livello cervicale, consigliava una valutazione neurochirurgica indicando anche un noto specialista, nonché blanda terapia medica '...Terapie consigliate: consiglio controllo da Neurochirurgo per eventuali decisioni chirurgiche. Exinef 90 mg, 1 cp al bisogno max 1 volta al dì...'].
In questa occasione la diagnosi formulata dall’ortopedico era di '...Cervicalgia e lombalgia associata a parestesie al tronco e agli arti inferiori e alle mani...' ovvero, all'esito dei diversi riscontri di cui lo specialista disponeva in quel momento, univocamente indicativi di una mielopatia cervicale, la diagnosi dallo stesso formulata rinviava alla semplice elencazione dei sintomi lamentati dalla paziente.
Non si trattava certamente di una diagnosi difficile o di particolare complessità tecnica anche se riferita alle competenze di uno specialista ortopedico e non già ad un neurochirurgo. Talmente palesi erano i riscontri radiologici, nonché la sintomatologia neurologica lamentata dalla paziente, che non vi poteva essere alcun dubbio in ordine alla patologia sottesa alla sintomatologia lamentata dalla paziente.
Orbene, nonostante la presenza di esami specialistici con relativo dettagliato referto stilato dal medico radiologo, l’ortopedico ignorava colposamente: 1) la palese evidenza di un forte restringimento del canale midollare chiaramente descritto dal radiologo, 2) la congruità dei sintomi neurologici rilevati rispetto ai riscontri radiologici, 3) la presenza della iniziale sofferenza ischemica del midollo in corrispondenza delle grossolane ernie cervicali a livello C4-C5 e C5-C6.
Dalla situazione complessiva della paziente in cura presso il convenuto, alla luce delle risultanze degli esami prescritti dal medesimo con urgenza, non poteva non evincersi, con alta probabilità, la possibilità di un improvviso e significativo aggravamento, poi effettivamente avvenuto.
Infatti, nell'elaborato peritale si definisce e si qualifica come 'censurabile' il comportamento del medico; in altri termini, se il convenuto avesse qualificato come urgente la valutazione neurochirurgica (così come era stato per la RMN e gli esami ematici), l'attrice, all'esito della visita neurochirurgica, sarebbe stata sottoposta ad un intervento decompressivo, così evitando la grave ed ulteriore compromissione neurologica irreversibile.
Concludono, quindi, i CCTTUU nominati che: un intervento chirurgico di stabilizzazione e decompressione eseguito in tempi più' brevi avrebbe permesso la riduzione dell'entità del danno midollare con il risultato di una disabilità neurologica certamente inferiore rispetto al quadro di tetraparesi spastica attualmente rilevato.
La condizione invalidante di parte attrice, ormai stabilizzata, viene quantificata nella misura del 65-70% a titolo di danno biologico. Da tale percentuale deve, però, sottrarsi la quota di invalidità che sarebbe residuata anche in assenza della condotta omissiva dell'odierno convenuto e che viene quantificata dai consulenti nominati nella misura del 30-35%.
La quantificazione del danno non patrimoniale
Ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dalla donna, il Tribunale applica le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, individuando un danno iatrogeno differenziale liquidabile in più di 500mila euro.
Alla paziente è stata riconosciuta la personalizzazione del danno, considerato che è stato provato che quest'ultima era dedita alla famiglia - composta dal marito e da tre figli - ed alle correlate attività di accudimento ed accompagnamento, didattiche, ludiche e di svago; la condizione attuale della danneggiata preclude tutte quelle attività che costituiscono la base necessaria per il pieno sviluppo della persona umana, anche nella fase precedente all'adolescenza, che i genitori e soprattutto una madre casalinga può e deve garantire.
Aderendo all'orientamento espresso da Cass. Civile Sent. Sez. 3 n. 28986/2019, accertata la causalità materiale (collegamento naturalistico tra il fatto della visita specialistica e l'aggravarsi della malattia) e la colpa dell'odierno convenuto (consistita nella mancata diagnosi della mielopatia cervicale nonostante le evidenze degli esami diagnostici e della sintomatologia riferita dalla paziente) ed attese le menomazioni policrone concorrenti di parte attrice, è indubbio che nel caso di specie ricorra un'ipotesi in cui lo stato anteriore della vittima abbia concausato il consolidarsi di postumi più gravi, rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se non fosse risultata già affetta, a quella data, da mielopatia cervicale al momento della seconda visita specialistica, allorquando l’ortopedico esaminava la RMN (eseguita in data 3.6.15 e corredata da referto radiologico minuziosamente dettagliato) e gli esami ematici prescritti dal medesimo con urgenza; a tal proposito la scrivente evidenzia che nel referto redatto dallo stesso convenuto si legge: 'porta anche esami del sangue che mostrano lieve alterazione dei leucociti (assume da circa 1 mese e mezzo cortisone) e normalità degli altri parametri'.
In questi casi occorre individuare quali, tra i postumi derivati dalla lesione, possano dirsi una "conseguenza immediata e diretta" della mancata ed intempestiva diagnosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c..
A tale riguardo la Suprema Corte di Cassazione precisa (cit. Cass. Civile Sent. Sez. 3 n. 28986/2019):
'(a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico legale;
(b) di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità'.
Orbene, nella fattispecie de quo procedendo al calcolo suddetto risulta un danno imputabile monetizzato in E 496.548,73 che, rivalutato, porta al risarcimento suddetto, superiore a 500mila euro.
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