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28/11/2023Con questo articolo parliamo del caso di malasanità di errato intervento di artoprotesi d’anca e del diritto del paziente rimasto leso di ottenere il risarcimento danni.
L’intervento ortopedico di protesi d’anca è infatti un trattamento chirurgico che deve essere effettuato correttamente per apportare un beneficio al paziente e, laddove non venga eseguito correttamente, il paziente che ha riportato lesioni, infezioni o necessità di nuovi interventi, può chiedere il risarcimento.
Se anche tu o un tuo familiare avete subito danni per errato intervento di artoprotesi d'anca, potete rivolgervi ai nostri avvocati e consulenti medici legali esperti in malasanità e tutela dei diritti del malato dal 2004, per essere assistiti nella richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti.
Continua a leggere questo articolo per sapere come possiamo aiutarti ad ottenere il risarcimento per errato intervento di protesi d’anca e per conoscere un caso di risarcimento da errato intervento di artroprotesi all’anca recentemente trattato dal Tribunale Civile di Firenze Sezione IV che, con ordinanza del 12 giugno 2023, ha riconosciuto il risarcimento a un paziente vittima di errato intervento di artroprotesi all’anca da cui derivava una lussazione trattata mediante manovra non risolutiva a cui seguiva un nuovo intervento.
Indice
- Come ottenere con noi il risarcimento da errato intervento di protesi d’anca
- Il caso trattato dal Tribunale di Firenze: errato intervento artoprotesi anca, lussazione e necessità di nuovo intervento
- In sede di A. T. P. i periti danno ragione al paziente
- Quantificazione del danno e risarcibilità del danno c.d. differenziale
- Responsabilità solidale dei convenuti
- Leggi altri articoli su casi di errati interventi ortopedici:
Come ottenere con noi il risarcimento da errato intervento di protesi d’anca
Il paziente che ritiene di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute per errato intervento di protesi d’anca può rivolgersi a noi per chiedere il risarcimento all’ospedale o alla clinica dove è avvenuto il caso di malasanità.
Per avere una nostra valutazione del caso di malasanità ortopedica, è necessario contattarci tramite il nostro Numero Verde Malasanità 800 91 23 01 o la chat WhatsApp presente in ogni pagina del nostro sito.
A rispondere sarà subito uno dei nostri avvocati esperti in malasanità e tutela dei diritti del malato!
Nel corso del primo colloquio l’avvocato farà una serie di domande per capire quando si sono svolti i fatti, quali sono i dubbi del paziente, se già ci sono stati pareri specialistici etc.; tutto ciò al fine di valutare se ci sono i presupposti giuridici per procedere con una richiesta risarcitoria.
Se la valutazione dell’avvocato è positiva, il paziente sarà invitato a trasmetterci copia della cartella clinica per una valutazione dei presupposti clinici da parte dei nostri consulenti medici legali e specialisti in ortopedia, che sapranno individuare gli errori commessi nel corso dell’intervento di protesi d’anca e sapranno quantificare le lesioni permanenti subite dal paziente.
Sulla base della valutazione dei nostri consulenti si procederà poi a richiedere il risarcimento all’ospedale o alla clinica dove è avvenuto l’intervento di protesi d’anca al fine di trovare un accordo.
Se in tempi brevi non si dovesse però giungere ad un accordo sul risarcimento, i nostri avvocati rappresenteranno il cliente davanti al Tribunale del luogo in cui è avvenuto il caso di malasanità nella perizia medico legale che sarà richiesta.
E’ importante sapere che il paziente che ha subito danni da errato intervento di protesi d’anca ha dieci anni di tempo per chiedere il risarcimento e che i suoi familiari possono altresì chiedere il risarcimento, ma nel minor tempo di cinque anni, se il caso di malasanità ha stravolto la vita familiare.
Il caso trattato dal Tribunale di Firenze: errato intervento artoprotesi anca, lussazione e necessità di nuovo intervento
Dopo aver introdotto avanti al Tribunale di Firenze un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. il paziente ha presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenendo in giudizio la clinica ove si era operato ed i due medici che l’avevano operato, per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per malpractice sanitaria verificatasi in occasione di errato intervento di artroprotesi all'anca sinistra a cui il ricorrente si sottopose in data 18.10.2016.
Secondo il paziente i chirurghi scelsero e posero in essere una inappropriata strategia protesica a cui conseguì un aggravamento delle condizioni di salute poiché in data 22.10.2016 durante una seduta fisioterapica presso la medesima struttura sanitaria il paziente riportò una lussazione della protesi all'anca trattata da uno dei due medici mediante una manovra riduttiva eseguita in narcosi senza, tuttavia, esito risolutivo.
Riferisce quindi che, per ovviare alle problematiche riportate a seguito del primo intervento chirurgico fu necessario un secondo intervento di riprotesizzazione dell'anca sinistra, che egli tuttavia scelse di eseguire in data 3.11.2016 presso altra struttura ospedaliera ove fu accertata la presenza di una 'frattura ossea peri-protesica dell'apice dello stelo' formatasi nell'esecuzione del primo intervento.
In sede di A. T. P. i periti danno ragione al paziente
I consulenti nominati dal Tribunale in sede di A. T. P., dopo avere analiticamente esaminato le condotte tenute dai medici odierni convenuti nella fattispecie oggetto di causa, hanno valutato che il mancato raggiungimento del risultato cui mirava l'intervento (cioè una efficace e stabile protesizzazione dell'anca) sia da mettere in relazione causale con le erronee e imperite scelte terapeutiche compiute dagli operatori.
Invero secondo i CCTTUU i due medici sono da stimare concorrenti in pari misura alla scelta e alla esecuzione dell' errato intervento di artoprotesi all'anca.
Secondo i periti "la instabilità della protesi applicata il 18.10.2016 fu favorita dalle patologie locali da cui il paziente era già afflitto, che peraltro erano note e avrebbero dovuto essere tenute in considerazione ai fini della scelta dell'intervento da eseguire... " e che la complicanza rappresentata dalla lussazione della protesi era prevedibile e prevenibile "almeno in larga misura" con una diversa strategia protesica.
In particolare viene descritta la strategia protesica che avrebbe ridotto, molto più probabilmente che non, il rischio di lussazione e comunque evitato un secondo intervento per riposizionare il cotile in posizione fisiologica, secondo intervento che, evidentemente effettuato con la giusta tecnica e strategia protesica, ha conseguito invece il risultato voluto, sebbene peggiore di quello che si sarebbe potuto ottenere se fosse stata adottata sin da subito la tecnica giusta.
Rilevano infatti i consulenti del giudice che "la lussazione irrisolvibile della protesi impiantata il 18.10.2016 ha comportato la necessità di un reintervento di sostituzione protesica con tecnica diversa, dalla quale è derivato un vistoso miglioramento rispetto alla condizione di lussazione irriducibile e anche rispetto alle iniziali condizioni preoperatorie, realizzando così l'obbiettivo dell'intervento del 18.10.2016 e che non era stato conseguito da quell'intervento; la necessità di reintervento ha allungato l'inabilità temporanea e la rinnovata e profonda manipolazione dei tessuti scheletrici e di quelli molli ha determinato sia tm risultato funzionale peggiore di quello atteso in caso di intervento iniziale ben progettato e ben eseguito, sia un indebolimento dei tessuti scheletrici coinvolti: entrambe queste conseguenze costituiscono una diminuzione della integrità psicofisica causalmente riconducibile all'intervento del 18.10.2016...”.
Alla luce di ciò le condotte tenute dai sanitari hanno concorso - in modo prevalente - con la patologia preesistente nel determinare l'esito sfavorevole dell'intervento del 18.10.2016.
Tanto sopra dedotto si deve pertanto ritenere, secondo la regola del ''più probabile che non" raggiunta la prova, gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c., della relazione eziologica intercorrente tra le condotte, ritenute censurabili, dei sanitari convenuti in occasione dell'intervento eseguito il 18.10.2016 e della scelta della strategia protesica di fatto eseguita e il danno lamentato dal ricorrente conseguente ad una non riuscita della procedura chirurgica de qua, essendo stato rilevato con accertamento controfattuale che in caso di esecuzione corretta dell'intervento i postumi riportati sarebbero stati inferiori rispetto a quelli di fatto realizzatisi e non vi sarebbe stata la necessità di un secondo intervento.
Quantificazione del danno e risarcibilità del danno c.d. differenziale
Passando a quantificare monetariamente le voci di danno, il Tribunale dà atto che le stesse vanno circoscritte al danno non patrimoniale per la lesione all'integrità fisica quali inabilità temporanea e postumi permanenti da considerare esclusivamente nell'ambito del danno biologico.
Nel caso di specie secondo i CCTTUU il danno biologico temporaneo iatrogeno è stimabile in 18 giorni di inabilità temporanea totale più ulteriori 45 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, rispetto a quanto sarebbe stato prevedibile per un intervento iniziale ben progettato, ben eseguito e privo di complicazioni; l'inabilità si è esercitata in pari misura su tutte le attività della vita quotidiana; il danno biologico permanente iatrogeno è stimabile nel 5% e precisamente nella differenza tra il 20% prevedibile in assenza di eventi avversi e il 25% riscontrato attualmente''.
Il danno accertato dai periti appartiene alla categoria del c. d. danno differenziale, da liquidare sulla base del principio confermato dalla Suprema Corte in una delle sentenze del cosiddetto decalogo del novembre 2019 (la numero 28986) in base al quale, di eventuali malattie preesistenti che hanno contribuito alla lesione finale della salute (il c.d. "danno differenziale") si debba tenere conto a fini risarcitori non mediante la detrazione dei punti di invalidità permanente pregressa (o comunque ipotizzabile come evoluta in base alla patologie pregresse) dal grado percentuale di invalidità permanente completa e comprensiva riscontrata in corpo al momento dell'accertamento, bensì operando al momento della liquidazione, monetizzando i punti percentuali di invalidità complessiva finale accertata e quelli dell'invalidità teoricamente preesistente e che si può ipotizzare sarebbe stata presente in caso di assenza dell' illecito e sottraendo l'una dall'altra entità.
In altre parole, in presenza di postumi permanenti anteriori all'errato intervento di artoprotesi all'anca o che comunque sarebbero oggettivamente residuati in caso di intervento correttamente operato e in assenza di eventi avversi, che si trovano in rapporto di concorrenza coi postumi permanenti causati da quest'ultima, l'importo monetario corrispondente al danno alla salute provocato da colpa medica consiste nello scarto fra le conseguenze complessivamente patite dalla parte lesa e le più lievi conseguenze che la stessa avrebbe comunque dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa se l'errore medico non si fosse verificato.
Tornando al caso in esame, monetizzato sulla base delle tabelle milanesi, il danno differenziale calcolato sulla base di questi criteri, all'importo che corrisponde a postumi per invalidità permanente del 25% in un soggetto sessantunenne come il paziente, pari ad euro 66.383,00, occorrerà sottrarre euro 45.890'00, il quantum previsto per un soggetto 61enne con postumi permanenti pari al 20 % sicché il danno da invalidità permanente differenziale sarà, quindi, pari ad euro 20.493 00.
A tale importo va aggiunto il quantum risarcitorio per il danno biologico temporaneo stimato (18 gg ITT e 45 giorni di ITP al 50% in più del prevedibile decorso di un solo intervento ben progettato anziché due pari ad euro € 4.009,50.
In totale il risarcimento del danno biologico ammonta ad € 24.499,50.
Responsabilità solidale dei convenuti
Per i tre convenuti (clinica e due medici) la responsabilità è solidale per l'intero danno accertato come subito del paziente, ai sensi degli articoli 1228, 1292 e 2055 del Codice Civile.
La solidarietà prescinde, del resto, da una possibile ma non provata, diseguale efficienza causale per la realizzazione dell'evento dannoso delle condotte medico chirurgiche attuate dai chirurghi in occasione dell'intervento eseguito presso la sala operatoria della struttura sanitaria perché tale disuguaglianza rimane irrilevante nel rapporto tra danneggianti e danneggiato il quale può pretendere l'adempimento dell' intera obbligazione anche da uno solo dei co-obbligati, senza pregiudicare l'eventuale diritto di rivalsa del condebitore solidale.
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per fondare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va infatti intesa in senso non assoluto, ma relativo alle conseguenze derivatene al danneggiato, sicché tale forma di responsabilità ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno finale.
Per ciò che attiene, più specificamente, il quantum del regresso che la struttura sanitaria, in caso sia escussa dal creditore per l'intero, può pretendere dai medici operanti che con la loro condotta hanno causato il danno alla salute (e viceversa) è opportuno richiamare una sentenza del noto 'Decalogo' del novembre 2019 in materia sanitaria della Cassazione Civile la quale, muovendo dalla considerazione in base alla quale il fatto che la struttura sanitaria si serva di terzi ausiliari per l'adempimento della propria obbligazione rientra nel programma contrattuale tra le parti, statuisce che la stessa struttura si assume il rischio per i danni che possono derivare al creditore-paziente dalla loro attività e, pertanto, risponde ai sensi dell'art. 1218 c.c. per fatto dell'ausiliario, cioè con responsabilità diretta per fatto proprio, seppur fondata su un elemento soggettivo(dolo o colpa ) dell'ausiliario.
Da ciò consegue che la struttura potrà rivalersi nei confronti del sanitario nella misura dell'apporto causale dello stesso nella causazione dell'evento: in linea di principio, la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Per vincere la presunzione di cui agli artt.1298 II comma e 2055 c.c. per cui le responsabilità di struttura e medico si presumono uguali, salvo dimostrare il fatto contrario, non è sufficiente dimostrare che la prestazione sanitaria dannosa è riconducibile esclusivamente alla condotta colposa del singolo operatore, ma, siccome la struttura risponde solidalmente del proprio operato in cui si incardina la prestazione del professionista, spetterà alla struttura dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni.
In pratica, la struttura dovrà fornire la prova della responsabilità del medico intesa (non solo) come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice".
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