
Il calcolo dei danni non patrimoniali da malasanità
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27/11/2023Segnaliamo la sentenza n. 626 del 2 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Novara ha riconosciuto la responsabilità civile di una RSA in cui una donna anziana ospite cadeva e dopo pochi giorni moriva, per mancata sorveglianza dei sanitari.
Il figlio ha agito in giudizio per chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e il Tribunale gli ha riconosciuto un risarcimento di 171mila euro.
L’accusa del figlio dell’anziana donna
Il figlio di una anziana donna, sia in proprio che in qualità di erede di quest’ultima, citava davanti al Tribunale di Novara la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in cui la madre era ospitata e decedeva a seguito di una caduta.
Precisamente, egli deduceva che la madre, all’epoca di anni 88, a distanza di poco più di due mesi dall'entrata nella struttura, cadeva per la prima volta rovinosamente a terra, procurandosi la rottura del femore della gamba destra, con necessità di un primo intervenuto chirurgico volto alla sistemazione del femore che fortunatamente dava esito positivo.
Successivamente, sentendosi poco bene durante la cena, veniva trasportata a bordo della sua sedia a rotelle, senza alcuna protezione, nella sala che si trova alle spalle della cucina, dove veniva inspiegabilmente lasciata sola e poco dopo cadeva nuovamente a terra, riportando la rottura del femore della gamba sinistra.
Trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Novara, la donna veniva sottoposta a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura ma, a seguito di scompenso cardio-polmonare, decedeva pochi giorni dopo.
Sulla base di tali allegazioni, l'attore deduceva l'esclusiva responsabilità dell’RSA per l'evento dannoso, per non aver rilevato che le necessità assistenziali e la scarsissima autonomia personale rendevano la paziente non autosufficiente e come tale inidonea al ricovero e, in ogni caso, per non aver adottato tutte le misure di sicurezza atte a prevenire la caduta, prima fra tutte l'uso delle cinture di contenimento.
L’obbligo di protezione dell’RSA verso l’ospite
Intanto il Tribunale richiama gli obblighi ascrivibili in capo alla RSA per mancata assistenza a donna anziana che cadeva e dopo poco moriva.
Tenuto conto che l’RSA è una comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti, occorre richiamare la disciplina applicabile al fine di individuare il perimetro degli obblighi ascrivibili in capo alla struttura nel rapporto instauratosi con l'ospite.
L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla Delibera della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 25-6772.
In particolare, tali comunità vengono fatte rientrare tra le strutture a carattere comunitario, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza (cfr. art. 7 D.M. 21 maggio 2001, n. 308).
Si tratta di strutture destinate ad accogliere persone anziane, nelle quali vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi, nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale, per la cui apertura e funzionamento sono prescritti stringenti requisiti strutturali e organizzativi.
La citata delibera precisa che "Le comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti sono prive di personale proprio, ma ad esse deve essere garantito, con natura ed entità variabile a seconda dei bisogni espressi dall'utente, il supporto dei servizi assistenziali di base operanti nel territorio, sia per quanto riguarda le prestazioni di assistenza domiciliare, sia per quanta riguarda l'appoggio socio-relazionale volto a mantenere o ripristinare l'inserimento nella vita socio-culturale-ricreativa del territorio".
Da quanto evidenziato si ricava che tra l'ospite e la struttura si instaura un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive per effetto del quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa-famiglia, accanto a quelli lato sensu alberghieri, obblighi di assistenza e messa a disposizione del personale infermieristico e medico ausiliario.
Il contratto produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura apprestare una adeguata organizzazione del lavoro del personale e l'osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza, che impongono di tenere in concreto e per il tramite dei propri operatori.
Rientra tra le obbligazioni di assistenza e protezione la necessità di assicurarsi che la permanenza dell'ospite sia svolta in condizioni di sicurezza.
L'estensione e il contenuto dell'obbligo di vigilanza variano in funzione delle circostanze del caso concreto: l'obbligo sarà tanto più stringente, quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare danni o patirne.
In quanto "obbligo di protezione" scaturente naturaliter dal contratto (art. 1374 c.c.), esso non è teleologicamente orientato, ma va adempiuto omnimodo, al fine di prevenire tutti i rischi potenzialmente incombenti sul soggetto, alla sola condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità, secondo una ragionevole prognosi ex ante.
Il Tribunale riconosce la responsabilità della RSA
Premesso che l’RSA ha un obbligo di protezione verso gli ospiti, il Tribunale ritiene quindi necessario accertare se il comportamento diligente, prudente e perito degli operatori della struttura avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di prevenire l'evento dannoso; verifica da compiersi non sulla base di calcoli meramente statistici, ma facendo ricorso ad un giudizio di probabilità logico- razionale, cioè di ragionevole verosimiglianza che va operato alla stregua degli elementi di conferma (tra cui, soprattutto, l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Venendo al caso di specie, essendo incontestata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, si rileva come il figlio della paziente, com'era suo onere, abbia allegato un inadempimento della struttura di residenza per anziani astrattamente idoneo a causare l'evento di danno della caduta dalla carrozzina e conseguente decesso, consistito nell'omesso utilizzo delle fasce di contenimento sulla sedia a rotelle e nell'omessa vigilanza da parte dei dipendenti della RSA e, in ogni caso, nel mancato trasferimento ad altra struttura idonea, essendo la paziente persona non autosufficiente.
La struttura avrebbe dovuto rendersi conto – già al momento dell'ammissione e in ogni caso certamente nel corso dei dovuti accertamenti successivi – di non essere in grado di gestire il caso della donna, illustrando diverse soluzioni di assistenza e di sistemazione.
Le specifiche condizioni psico-fisiche della paziente avrebbero dunque richiesto l'adozione da parte della struttura di accorgimenti ulteriori e idonei ad evitare comportamenti autonomi da parte della paziente, quali l'utilizzo delle cinture di contenimento sulla carrozzina.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la Struttura deve ritenersi responsabile per l'evento occorso e i conseguenti danni, dovendo ritenersi positivamente accertata una condotta non diligente degli operatori della struttura.
Al figlio viene riconosciuto il risarcimento per perdita del rapporto parentale
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il danno parentale rappresenta un particolare aspetto del danno non patrimoniale, consistente in un vero e proprio sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita.
Ai fini della determinazione del risarcimento vengono applicate le Tabelle di Milano in base alle quali, considerata l’età della donna e quella del figlio, il loro grado di parentela ed altre circostanze, viene riconosciuto al figlio un risarcimento di 171mila euro.
Un tuo familiare ha subito un caso simile?
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Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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