La globalizzazione non ha portato solo ad uno scambio di merci tra i vari Paesi del mondo, ma anche ad un incremento dell’emigrazione e dell’unione di persone con diversa cittadinanza che hanno avuto figli.
Quando due genitori con diversa cittadinanza si lasciano e uno dei due torna a vivere nel proprio Paese, laddove non vi sia stato un accordo sul mantenimento del figlio, si pone il problema di come tutelare il figlio, ed in particolare di come rendere possibile il coordinamento tra lo Stato in cui vive il figlio con un genitore e lo Stato in cui vive l’altro genitore.
Per risolvere questo problema, a tutela dei figli, il 23 novembre 2007 è stata firmata da parecchi Stati la Convenzione dell’Aja sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, entrata in vigore per l’Italia il 1° agosto 2014.
La Convenzione si applica alle dispute internazionali relative a soggetti residenti in Stati aderenti esterni allo spazio europeo.
Pertanto, quando un genitore intende ottenere il mantenimento del figlio avuto da chi risiede in altro Stato, può attivarsi in virtù della Convenzione, rivolgendosi all’autorità centrale del proprio Stato che, a sua volta, si interfaccerà con quella dello Stato in cui risiede l’altro genitore, affinchè si tenti un accordo per il mantenimento del figlio.
Riportiamo di seguito la procedura della Convenzione e la relativa normativa europea di applicazione, così come dettagliata dal Ministero della Giustizia.
Le domande che sono proponibili sono di quattro tipi.
1) Domande volte ad ottenere una decisione
Il creditore può presentare tramite l’autorità centrale una domanda per ottenere che l’autorità giudiziaria straniera condanni il debitore residente in un altro Stato membro dell’Unione Europea a pagare una prestazione alimentare. Può essere presentata anche una domanda per l’accertamento della filiazione.
2) Domande relative all’esecuzione di una decisione
Il creditore può presentare tramite l’autorità centrale una domanda per ottenere che la sentenza di condanna emessa nei confronti del debitore, residente in un altro Stato membro dell’Unione Europea, sia riconosciuta, dichiarata esecutiva ed eseguita nell’altro Stato membro dell’Unione Europea in cui il debitore risiede o dove si trovano i beni da assoggettare all’esecuzione.
3) Domande volte ad ottenere la modifica di una decisione emessa in precedenza
Il creditore può presentare tramite l’autorità centrale una domanda volta ad ottenere che l’autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell’Unione Europea modifichi una precedente decisione già emessa nello Stato membro richiesto o in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.
4) Domande del debitore
Il debitore può attivare tramite l’autorità centrale una domanda volta ad ottenere che l’autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell’Unione Europea modifichi una decisione già emessa nello Stato membro richiesto o in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.
Il debitore può inoltre attivare tramite l’autorità centrale una domanda volta ad ottenere il riconoscimento, nello Stato membro richiesto, di una decisione che comporta la sospensione o che limita l’esecuzione di una precedente decisione.
Il Regolamento prevede che le autorità centrali collaborino tra loro per:
1) agevolare la concessione del patrocinio a spese dello stato a favore dei creditori che attivano le domande sopra elencate;
2) contribuire a localizzare il debitore o il creditore;
3) aiutare ad ottenere informazioni riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni;
4) incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti;
5) agevolare l’esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti;
6) agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti;
7) agevolare l’ottenimento di prove documentali o di altro tipo, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1206/2001;
8) fornire assistenza nell’accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti;
9) avviare o agevolare l’avvio di un’azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti pendente;
10) agevolare la notificazione o comunicazione degli atti, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1393/2007.
L’autorità centrale italiana è rappresentata dall’Ufficio II del Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Tale ufficio riceve le domande presentate dai soggetti residenti in Italia; assiste gli istanti affinché le domande siano complete;
trasmette le istanze all'autorità centrale dello Stato dove deve essere svolto il procedimento (=cooperazione attiva).
L’autorità centrale dell’altro Stato dovrà adottare tutte le misure appropriate per avviare o agevolare l’avvio delle azioni necessarie; riceve le domande che i soggetti residenti negli altri Stati membri dell’Unione Europea rivolgono a loro per il tramite dell'autorità centrale del rispettivo Stato di residenza e svolge una serie di compiti finalizzati a soddisfare la richiesta dell'istante (=cooperazione passiva), adottando tutte le misure appropriate per avviare o agevolare l’avvio delle azioni necessarie.
Chiunque risieda stabilmente nel territorio italiano e intenda far valere i propri diritti in un altro Stato membro dell’Unione Europea in relazione ad un’obbligazione alimentare derivante da un rapporto di famiglia, parentela, matrimonio o affinità.
L’assistenza da parte delle autorità centrali è gratuita.
Quanto alle spese dei procedimenti giudiziari, il Regolamento (CE) n. 04/09 prevede un’ampia possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, gli Stati membri richiesti sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato alla persona minore di anni 21 relativamente alle domande presentate tramite le autorità centrali per ottenere il riconoscimento, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività, l’esecuzione di decisioni relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione.
Inoltre, gli Stati membri richiesti sono tenuti a concedere al creditore, che nello Stato membro d’origine abbia usufruito del patrocinio a spese dello Stato, il patrocinio più favorevole o l’esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
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