Con la sentenza n. 17545 del 20 giugno 2023 la Corte di Cassazione Civile Sezione Prima ha stabilito che “la separazione personale dei coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale; pertanto, i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”.
Il caso era quello di un marito disoccupato che, come la moglie, percepiva il reddito di cittadinanza. I giudici hanno negato alla moglie il mantenimento.
Riportiamo la sentenza per esteso e vi invitiamo a contattare l’avv. Nicola Barsotti per questioni di diritto familiare come separazioni e divorzi.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 135/2021, dichiarava la separazione giudiziale tra i coniugi B.S. e C.T., e poneva a carico del padre il contributo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non autosufficiente e del figlio minore dell'importo di Euro 600 mensili, oltre rivalutazione annuale agli indici Istat-Foi, nonché oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza n. 235/2021 pubblicata il 2-7-2021 e notificata il 67-2021 la Corte d'appello di Cagliari sez. dist. di Sassari, così ha statuito: "In parziale riforma della sentenza n. 135/2021 emessa dal Tribunale di Sassari il 9.2.2021, dispone che B.S. versi in favore di C.T., a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di Euro 400,00 (oltre rivalutazione secondo indici ISTAT a decorrere dal febbraio 2022), nonché il 50% delle spese straordinarie ed a titolo di contributo al mantenimento della C., la somma mensile di Euro 250,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT; conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento".
Per quel che ora interessa, la Corte di merito ha rilevato che:
a) l'ex marito svolgeva attività di guardiania e/o portierato nel 2019, ossia in un periodo in cui già percepiva il reddito di inclusione, poi divenuto reddito di cittadinanza, e servizio d'ordine durante partite di calcio e manifestazioni culturali;
b) l'ex marito, pur percependo solo il cd. reddito di cittadinanza di circa Euro 731,00 aveva maggiore capacità reddituale dell'ex moglie, che si era attivata per reperire un'occupazione lavorativa, come da documentazione prodotta, ma aveva patologie invalidanti che avevano reso necessari due interventi chirurgici, sicché era per lei più difficoltoso, in assenza di specifica professionalità, trovare attività di pulizie domestiche o manuali in genere, dovendo ella anche sostenere le spese di locazione (Euro 400) della casa ove viveva con i due figli, sussistendo pertanto in capo alla stessa i presupposti per il diritto al contributo di mantenimento a carico del marito, quantificato in Euro 250 mensili;
c) in considerazione delle rispettive capacità reddituali e professionali delle parti, il contributo di mantenimento dei due figli a carico del padre era fissato nell'importo mensile di Euro 400,00.
Avverso questa sentenza B.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.T., che resiste con controricorso.
Il ricorrente denuncia:
1) con il primo motivo la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 156 c.c. commi 1 e 2, in merito ai criteri utilizzati per procedere alla quantificazione del contributo di mantenimento in favore del coniuge posto a carico del ricorrente, con riferimento alla statuizione con la quale è stato individuato il suo reddito, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 su un fatto controverso relativo all'autonoma capacità reddituale della parte convenuta, in particolare per non avere la Corte d'appello rilevato che l'odierno ricorrente si trovava in posizione di minorità economica rispetto alla moglie, poiché non aveva attività lavorativa stabile fin dall'anno 2013, durante il periodo di riconciliazione con la C. non lavorava, solo fino a maggio 2019 aveva occasionalmente percepito Euro 30,00 (trenta/00 EURO) quale addetto al servizio d'ordine durante le partite di calcio, aveva interrotto le attività occasionali da quando (maggio 2019) era divenuto percettore del reddito di cittadinanza, mentre la moglie percepiva la provvidenza del reddito di cittadinanza in misura superiore alla sua, avendo i figli a carico, esercitava lavoro domestico presso privati non dichiarato fiscalmente, possedeva un'autovettura di proprietà, godeva della casa coniugale in una zona signorile della città e, infine, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, aveva solo una situazione di temporanea inabilità a causa di una lombalgia acuta, che non le impediva di lavorare;
2) con il secondo motivo, l'errata valutazione degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, l'omessa valutazione degli elementi probatori e documentazione prodotta in giudizio, la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d'appello fondato la propria decisione su prove reputate assenti e invece presenti (Cass. 30182/2018) e viceversa, nonché per avere i giudici di merito fatto cattivo uso del potere discrezionale di valutazione della prova ex art. 116 c.p.c. in modo talmente grave da immutare ingiustificatamente il fatto, incorrendo nel vizio di falsa applicazione di legge, censurato ex art. 360 c.p.c., n. 3.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.
Occorre ribadire che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. 12196/2017 e Cass. 22616/2022).
Ciò posto, le censure, da ritenersi inammissibili nella parte in cui, mediante la denuncia di erronea valutazione del compendio probatorio, sollecitano impropriamente il riesame dei fatti, colgono nel segno laddove evidenziano che, proprio in base a quanto la Corte di merito ha accertato in fatto, entrambi i coniugi sono percettori di reddito di inclusione (poi divenuto reddito di cittadinanza), mancando, altresì, il necessario collegamento con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, posto che l'odierno ricorrente è privo di stabile occupazione dal 2013, ossia da periodo ben anteriore all'instaurazione del giudizio separativo (gennaio 2019).
La stessa controricorrente, su cui incombeva l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per ottenere l'assegno separativo, descrive il "contesto familiare" di riferimento come quello di una famiglia monoreddito, per avere ella sempre svolto il ruolo di casalinga, salvo essersi di seguito, dopo essere stata "abbandonata" del coniuge, attivata per reperire un'occupazione, ma senza alcunché dedurre in ordine al tenore di vita goduto nel periodo matrimoniale.
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini precisati, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
La sentenza che abbiamo riportato riguarda un caso di separazione giudiziale, ma il principio è valido anche in caso di divorzio.
Infatti, come recentemente stabilito dal Tribunale di Vibo Valentia con la sentenza n. 84 del 6 marzo 2023, in tema di assegno divorzile, non è riconosciuto il mantenimento assistenziale al coniuge che percepisce il reddito di cittadinanza e non dimostra l'oggettiva impossibilità di reintrodursi nel mondo del lavoro.
Infatti, nel caso in esame quello che manca è la determinante disparità economica fra i coniugi che giustifica l'erogazione dell'assegno di mantenimento per la parte più debole.
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