I figli di genitori separati o divorziati (o non sposati che non convivano più) hanno diritto di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.
Solo se emergono circostanze pregiudizievoli per la crescita psico-fisica del figlio minore, il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno dei genitori.
Invitiamo chi ha problemi legati alla gestione e al mantenimento di figli minorenni in sede di separazione o divorzio a contattare l’avv. Nicola Barsotti di Lucca per assistenza legale.
L’art. 337 ter del codice civile, aggiunto dall’art. 55 del D. Lgs. N. 154/2013 e poi modificato con la Riforma Cartabia del 2022, prevede quanto segue:
1) il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa; valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli; prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare; adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare; all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero;
3) la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori; le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.; qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento;
4) salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
a. le attuali esigenze del figlio.
b. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
c. i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
d. le risorse economiche di entrambi i genitori.
e. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In base all’art. 337 ter c. c. sussiste in capo ai figli minorenni il principio di bigenitorialità.
Partendo dal presupposto che ogni bambino ha diritto alla c. d. 'bigenitorialità', ossia ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, in caso di crisi della famiglia l'affidamento "condiviso" (che comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggior interesse per il minore) si pone come regola, rappresentando invece l'eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Dunque perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che uno dei genitori manifesti una evidente carenza o inidoneità educativa o che comunque l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per il minore, secondo una valutazione che spetta al giudice e che si articola, da un lato, nell'accertamento in positivo dell'idoneità del genitore affidatario e dall'altro lato nella valutazione in negativo dell'inidoneità educativa dell'altro genitore.
Quindi, il principio di bigenitorialità prevede che, nel caso in cui, alla luce del complesso delle deduzioni e allegazioni delle parti nonché delle dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto protetto, non siano emersi elementi che inducano a ritenere che il nuovo regime dell’affidamento ad entrambi i genitori ai sensi dell’art. 337-ter c. c. sia controindicato per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio minorenne, il giudice può disporre l’affidamento dello stesso ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, onde evitare ulteriori mutamenti delle abitudini di vita del minore.
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2 Comments
E’ giusto che un figlio continui a stare con padre e madre anche se c’è stata la separazione. Complimenti per il lavoro che fate perchè ho trovato molte informazioni utili al mio caso e vi contatterò per assistenza nel divorzio!
Grazie Francesco, la regola deve essere quella della bigenitorialità, ossia che i figli mantengano gli stessi rapporti con entrambi i genitori. Ci chiami pure quando vuole per un incontro in studio