Con questo articolo spieghiamo in cosa consiste una donazione, che è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donataria) disponendo a favore di quest’ultima di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
La donazione è un contratto con cui il donante non riceve alcun corrispettivo dal donatario, perché la donazione (di un bene mobile o immobile o di denaro etc.) viene fatta per mero spirito di liberalità, ossia senza alcun obbligo di legge.
L’elemento oggettivo del contratto consiste pertanto nel depauperamento del donante con contestuale arricchimento del donatario.
Si considera donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza, o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale rimunerazione (trattasi di donazioni c. d. remuneratorie).
Non costituisce invece donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (ad esempio un regalo di compleanno o per una festività).
La donazione può comprendere solo i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
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Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
La donazione può avere ad oggetto anche prestazioni periodiche, ma essa si estingue necessariamente alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà. In questo caso, è valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.
E’ bene sapere che non tutti possono fare una donazione.
In particolare, coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni non possono fare una donazione.
È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166 del codice civile.
Quanto sopra si applica anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale.
Se la donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
L'azione tuttavia si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione.
Il curatore dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.
Il genitore e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.
Sono invece consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.
È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
La donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità.
Se ha per oggetto cose mobili (di non modico valore), essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti.
L'accettazione della donazione a favore di nascituri benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321 del codice civile.
Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia.
I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito.
Se la donazione è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.
L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione.
Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio.
Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di preminenza del donatario e dei suoi discendenti.
Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.
Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.
Il patto di riversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.
È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.
La donazione può essere gravata da un onere a carico del donatario.
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
Tuttavia, se l'onere risulta illecito o impossibile si considera come non apposto.
Ma se l’illiceità o impossibilità dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della donazione essa è da ritenersi nulla.
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463 del codice civile, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 del codice civile.
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
Non possono invece revocarsi per causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.
Se hai bisogno di un parere su un contratto di donazione puoi rivolgerti all’avv. Nicola Barsotti del foro di Lucca, il quale ha esperienza più che ventennale nel settore del diritto civile e saprà consigliarti come tutelare i tuoi diritti.
Può infatti capitare che un tuo familiare abbia disposto una donazione (ad esempio un tuo genitore ha donato a uno dei tuoi fratelli) e puoi valutare se essa ha leso la tua quota legittima di eredità.
Per fissare un appuntamento con l’avv. Nicola Barsotti, presso il suo studio di Lucca, Roma o Torino, puoi contattarci tutti i giorni tramite i vari canali che trovi indicati nel nostro sito.
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2 Comments
Mio padre è morto e quando ho visto gli estratti del suo conto corrente risulta che negli ultimi anni ha bonificato più di 50mila euro a mio fratello. Posso fare qualcosa? Grazie
I bonifici fatti da suo padre possono essere interpretati come donazioni, quindi potrebbero aver illegittimamente diminuito la quota di eredità che le spetterebbe. Per una analisi completa del suo caso può fissare un appuntamento in uno dei nostri studi o una video consulenza. Grazie