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24/07/2023Tra i molteplici casi di malasanità che trattiamo da più di venti anni, vi è anche quello relativo a lesioni permanenti o decessi riportati da neonati (e/o partorienti) per errata gestione della gravidanza o del parto.
E’ un settore estremamente specialistico che richiede, oltre a competenze legali, anche un supporto da parte di consulenti medici legali e specialisti in ostetricia e ginecologia.
Se tu o un tuo familiare avete subito danni a causa della errata gestione medica della gravidanza, della fase pre-parto, del parto, o della fase post-parto, potete contattarci tutti i giorni per richiedere un parere ai nostri avvocati e consulenti medici esperti in malasanità.
Adesso rispondiamo a qualche domanda sul diritto al risarcimento dei danni subiti da neonato e familiari per colpa medica.
Indice
- Quando si può chiedere il risarcimento?
- Come si ottiene il risarcimento dei danni?
- Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal neonato
- Il risarcimento del danno patrimoniale subito dal neonato
- Il risarcimento spettante ai familiari del neonato macroleso o deceduto
- Come lavorano i nostri avvocati e medici legali
Quando si può chiedere il risarcimento?
Il diritto al risarcimento a seguito di negligenza medica nella gestione della gravidanza e/o del parto spetta sia al neonato che ha riportato lesioni permanenti, sia ai suoi familiari che dovranno sopportarne le conseguenze.
Quando il neonato invece muore, si dovrà distinguere a seconda del momento in cui è avvenuto il decesso.
Se il decesso è avvenuto nel corso della gravidanza il risarcimento spetterà solo ai familiari.
Se invece il decesso è avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla nascita, il diritto al risarcimento sorge, sia in capo al bambino (e si trasmette iure hereditatis agli eredi), sia ai suoi familiari (iure proprio) a titolo di perdita del rapporto parentale.
Il termine per richiedere il risarcimento in favore del neonato è di 10 anni, mentre quello dei familiari è di 5 anni, termine che decorre dal momento in cui i danneggiati hanno avuto conoscenza delle cause per cui si è verificato il fatto dannoso per colpa medica.
Come si ottiene il risarcimento dei danni?
Per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal neonato e dai suoi familiari si può procedere in due modi.
1) Il procedimento penale
Il primo è sporgere una denuncia e querela nei confronti del/dei medico/i che si ritengono responsabili del decesso o delle lesioni subite dal neonato, con conseguente instaurazione di un procedimento penale per omicidio o lesioni colpose, nell’ambito del quale i danneggiati potranno costituirsi parte civile per tramite di un avvocato al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti dal minore e dai suoi familiari.
2) La causa civile
Laddove non ci si intendesse costituire parte civile nel processo penale, si potrà agire direttamente davanti al giudice civile, secondo i seguenti passi:
• per prima cosa andrà inviata una formale richiesta risarcitoria all’ospedale o alla clinica privata o al medico libero professionista ritenuto responsabile;
• in caso di ricontro negativo alla richiesta risarcitoria, si potrà scegliere se invitare la controparte ad una mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, o se procedere davanti al Tribunale ai sensi dell’art. 696 bis c. p. c. per la nomina di un collegio peritale e la relativa relazione;
• se nemmeno all’esito di uno dei due procedimenti appena citati, che rappresentano una condizione di procedibilità, si dovesse raggiungere un accordo, allora si potrà fare una vera e propria causa davanti al giudice competente per territorio e valore.
Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal neonato
Quando un neonato riporta lesioni per colpa dei medici che hanno assistito la fase della gravidanza e/o del parto, si dovrà innanzitutto valutare tramite consulenza medico legale quali specifiche lesioni si sono verificate e che incidenza esse avranno nel corso della sua vita.
Le lesioni possono essere sia fisiche che psichiche ed il relativo danno è detto biologico, perché incide direttamente sulla funzionalità corporea e mentale del soggetto lesionato.
Le lesioni inoltre potranno essere temporanee (in riferimento ai giorni in cui il neonato è stato ricoverato e fino a che non avrà raggiunto una stabilità delle sue condizioni), o permanenti (quando sono destinate a sussistere per tutta la vita) e in quest’ultimo caso si parlerà di microlesioni (se la percentuale di invalidità non va oltre il 9%) o macrolesioni (dal 10% al 100%).
La quantificazione del danno biologico avviene in base a parametri stabiliti per legge dal Codice delle Assicurazioni, per quanto riguarda le microlesioni, o in virtù di tabelle elaborate dai principali Tribunali (Milano o Roma) per quanto riguarda le macrolesioni.
All’interno del danno non patrimoniale subito dal neonato, oltre al suddetto danno biologico, può rientrare anche il danno da lesione di specifici aspetti dinamico-relazionali personali, nonchè quello c. d. morale da sofferenza soggettiva interiore che, laddove sussistenti singolarmente o congiuntamente, permetteranno di procedere ad una “personalizzazione” del danno, aumentando la liquidazione del complessivo danno biologico già liquidato con le aliquote di personalizzazione previste dall’art. 139 Codice Assicurazioni (per le microlesioni) o dalle tabelle milanesi o romane (per le macrolesioni).
Il risarcimento del danno patrimoniale subito dal neonato
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, nel caso di un neonato invalido a causa di colpa medica, la quantificazione del danno patrimoniale da soppressione della capacità lavorativa patita dal danneggiato deve essere operata escludendo lo scarto temporale tra il momento in cui l'illecito si è verificato (nascita) e il momento in cui il danno inizierà a prodursi (raggiungimento dell'età lavorativa).
In applicazione, infatti, dei criteri di liquidazione del danno da perdita della capacità di lavoro, allorquando quest'ultimo sia patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire:
1) sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa, e quello della liquidazione;
2) capitalizzando i redditi futuri, che la vittima perderà dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento della liquidazione;
3) se la liquidazione dovesse avvenire prima del raggiungimento dell'età lavorativa da parte della vittima, la capitalizzazione dovrà avvenire o in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro; oppure in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione.
All’interno del danno patrimoniale subito dal neonato vi rientreranno anche le spese medico-sanitarie sostenute per le sue cure passate e future.
Il risarcimento spettante ai familiari del neonato macroleso o deceduto
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, nel caso di un neonato invalido a causa di colpa medica, la quantificazione del danno patrimoniale da soppressione della capacità lavorativa patita dal danneggiato deve essere operata escludendo lo scarto temporale tra il momento in cui l'illecito si è verificato (nascita) e il momento in cui il danno inizierà a prodursi (raggiungimento dell'età lavorativa).
La nascita di un figlio disabile può comportare uno stravolgimento delle abitudini familiari e una ripercussione sulla salute psico-fisica dei congiunti del bambino che, necessariamente, dovranno accudirlo in modo più impegnativo e duraturo nel corso della vita.
Danno la lesione del rapporto parentale
Per tale motivo, quando il neonato riporta lesioni per colpa dei medici che hanno gestito la gravidanza o il parto, anche i suoi più stretti congiunti avranno diritto ad un risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Il danno che potrà essere riconosciuto in questo caso è quello per la lesione del rapporto parentale, perché la grave invalidità del bambino non consentirà ai suoi familiari di poter vivere come prima, per dovergli dedicare maggior tempo, per le proccupazioni sulle sue condizioni di salute, per tutta la sofferenza e le limitazioni che comporta vedere un familiare in difficoltà.
Danno da perdita del rapporto parentale
Quando invece il neonato muore a breve distanza di tempo o quando è già grande, pur sempre per colpa medica risalente al tempo della gravidanza o del parto, allora il risarcimento che sarà dovuto ai suoi familiari sarà quello, non di lesione, ma di perdita del rapporto parentale.
In questo caso infatti il legame con il bambino è stato definitivamente perso e dovrà essere risarcito lo sconvolgimento dei familiari che hanno definitivamente perso la possibilità di instaurarvi un legame duraturo.
Ai familiari di un neonato macroleso o deceduto per colpa medica, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali suddetti (da lesione o perdita del rapporto parentale), potrà spettare un ulteriore danno non patrimoniale biologico laddove dimostrino di aver subito lesioni psichiche o fisiche valutabili in sede medico legale.
Spetterà poi ai familiari del bambino macroleso o deceduto anche il risarcimento dei danni patrimoniali per spese sostenute o da sostenere a causa delle condizioni di salute del congiunto o del suo decesso.
Come lavorano i nostri avvocati e medici legali
Se hai bisogno di assistenza legale per un caso di malasanità che ha riguardato te o un tuo familiare, puoi contattare avvocaticollegati.it ogni giorno della settimana per avere un parere dai nostri avvocati e dai nostri consulenti medici legali.
Il primo contatto che avrai sarà con uno dei nostri avvocati, a cui potrai esporre il tuo caso di malasanità e da cui potrai intanto sapere se sei sempre in tempo per una richiesta risarcitoria, se c’è bisogno che ci invii documentazione medica etc..
Dopo il primo colloquio con un avvocato, potrai far esaminare la tua cartella clinica dai nostri consulenti medici legali e dai nostri consulenti medici specialisti nelle varie materie mediche.
Se intendi contattarci per un caso di negligenza medica che ha provocato lesioni o decesso del neonato, sappi che ti intefraccerai con avvocati che hanno esperienza ventennale nel settore, e con specialisti in ginecologia ed ostetricia che sapranno valutare se il chi ti ha preso in cura ha sbagliato ed in cosa ha sbagliato.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
© avvocaticollegati.it





2 Comments
Complimenti per la competenza e la chiarezza con cui seguite le vittime di malasanità. Mio figlio ha avuto problemi permanenti per il parto e non mi do pace perché mi sono affidata a persone incompetenti e non abbiamo avuto giustizia.
Salve Kety, grazie per i complimenti, è il frutto di tanti anni di lavoro nel settore della malasanità che cerchiamo di fare con passione e competenza. Se vuole può contattarci per valutare se siamo ancora in tempo per procedere a favore di suo figlio”