Se sono passati già più di dieci anni da quando un paziente ha subito danni per colpa del medico, non è detto che il diritto al risarcimento sia già prescritto.
Leggi questo articolo di commento alla sentenza n. 1021 del 28 aprile 2023 con cui il Tribunale di Monza riconosce che il termine di prescrizione di dieci anni decorre, non dal fatto, ma da quando il paziente ha avuto piena contezza di aver subito un danno per colpa medica!
Ricordiamo che per i familiari del paziente che vogliono richiedere il risarcimento per lesione o perdita del rapporto parentale il termine di prescrizione è di 5 anni, con la stessa decorrenza di cui sopra.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. A. P. conveniva in giudizio ASST della Brianza (oggi ASST Vimercate) e ASST Nord Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir dichiarare la risoluzione dei contratti intercorsi con le convenute e condannare le stesse, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni quantificati in euro 40283,0 ovvero, in subordine, stante l'inadempimento dei convenuti, alla restituzione di euro 11.000,00.
Parte attrice riferiva di essersi sottoposta, a partire dal maggio 2007 e sino all'anno 2017, presso il centro Odontostomatologico sito in Sesto San Giovanni, facente capo sino alla data del 31.12.2008 ad ASST Vimercate (ora ASST della Brianza), e successivamente, a decorrere dal 1.1.2009, ad ASST Nord Milano, a plurimi trattamenti odontoiatrici di tipo estrattivo, endodontico e protesico, in entrambe le arcate dentarie, lamentando la incongruità, inesattezza e inadeguatezza delle cure ricevute, la sussistenza di plurimi inadempimenti qualificati imputabili ai sanitari operanti nel corso del tempo all'interno della struttura e la insorgenza di molteplici conseguenze pregiudizievoli, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
Si costituiva in causa L’Asl di Vimercate che chiamava in causa l’ASST Nord di Milano ed entrambe, tra le varie eccezioni, eccepivano la prescrizione decennale del diritto al risarcimento da parte della paziente.
Il punto che ci interessa evidenziare è la decisione del Tribunale in merito all’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte del paziente.
Siccome un paziente ha dieci anni per chiedere il risarcimento, il Tribunale determina da quando far decorrere tale termine: dal momento in cui si è verificata la colpa del medico o da quando il paziente ne prende consapevolezza?
Ebbene, il Tribunale così scrive: “il momento dal quale far partire il periodo decennale di prescrizione della responsabilità contrattuale decorre dal momento in cui il paziente, presunto danneggiato, ha piena consapevolezza del danno subìto e del nesso causale tra danno e l'attività terapeutica dei sanitari. Ai fini della decorrenza del periodo di prescrizione del danno provocato dal professionista si ha riguardo al momento in cui il danno diventa pienamente percepibile e conoscibile, in tutte le sue componenti, anche causali, dal committente danneggiato”.
Il paziente dovrà quindi raggiungere la piena consapevolezza che il danno è riferibile alla negligente prestazione del professionista.
Il Tribunale si è quindi attenuto a importanti sentenze della Corte di Cassazione (n. 16463/09; n. 578/2008 SS. UU.) secondo cui il termine da cui far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni non coincide con il giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì dal momento in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Il Tribunale si attiene quindi al principio che abbiamo appena ricordato e ritiene che il diritto della paziente al risarcimento del danno non sia prescritto, osservando quanto segue.
Nel caso di specie, il rapporto dell'attore con la struttura sanitaria è iniziato nell'anno 2007, e la sola prima fase di cure primarie si è conclusa nell'anno 2012; il sig. A. P., come riferito dai CC.TT.UU.:"..ha inizio un trattamento riabilitativo che prevede un periodo clou che si caratterizza con una iniziale visita a cura del dott. P., una prima fase di trattamenti che culmina, circa nell'anno 2012, con la cementazione di protesi definitive alle due arcate… giacchè le protesi risultano applicate nel 2012, si può affermare che, a distanza di circa cinque anni dalla loro applicazione, si assiste a un completo fallimento della riabilitazione di carattere protesico, con conseguenze gravi a livello degli elementi pilastro, sia naturali che implantare e distale superiore destro".
I consulenti d'ufficio, poi, individuano nella immagine ortopantomografica del 11 gennaio 2016 il primo documento di carattere radiografico che permette di osservare, per comparazione, la situazione post-cure con la situazione iniziale.
Il sig. A. P. si è rivolto nel febbraio 2018 al dott. C. R. acquisendo in tale sede contezza circa la sussistenza delle responsabilità professionali, del nesso di causa e delle conseguenze pregiudizievoli patite.
Ne consegue che alla data di introduzione del presente giudizio, corrispondente alla notifica dell'atto di citazione, il periodo di prescrizione decennale del risarcimento del danno per inadempimento contrattuale lamentato dall'attore non era ancora compiuto considerato, altresì, che alla data della messa in mora, 11 maggio 2008, ancora non era neppure terminato il primo "ciclo primario" di cure, conclusosi nel 2012.
Precisato quanto sopra, la domanda formulata dal sig. A. P. è risultata fondata e, pertanto, merita accoglimento.
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