Con un articolo e video del 2 giugno 2022 ( Morte da Covid e polizza infortuni ) abbiamo parlato del diritto alla liquidazione di una polizza infortuni nel caso di morte da Covid dell’assicurato.
Nonostante tra giudici vi siano diversi orientamenti, secondo una recente sentenza del Tribunale di Bergamo (n. 561 del 16 marzo 2023) i beneficiari della polizza privata hanno diritto alla liquidazione, perché il Covid va equiparato a un infortunio e non ad una malattia.
In ambito assicurativo sociale, l'infezione virale viene comunemente considerata un infortunio (Cass. n. 29435/2022).
Infatti, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione.
Fin qui la giurisprudenza lavoristica si è occupata per lo più di casi di epatite, ritenendo irrilevante, ai fini della sussistenza dell'infortunio, la mancanza di prova dello specifico evento infettante (ad esempio, puntura di siringa o altro contatto con sangue infetto).
D'altro canto, l'art. 42 D.L. n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in L. n. 27/2020, considera l'infezione da Covid un infortunio sul lavoro; mentre l'INAIL, nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, sposa pienamente l'equiparazione 'causa virulenta/causa violenta'.
In ambito assicurativo privato, alcune pronunce di merito ritengono che il Covid sia un infortunio (Tribunale Torino 19 gennaio 2022 e Tribunale di Vercelli 3 agosto 2022); altre, invece, ritengono che sia una malattia (Tribunale Pesaro 9 giugno 2021, Tribunale Roma 30 gennaio 2022, Tribunale Pescara 22 marzo 2022).
Le prime pronunce ravvisano nell'infezione da coronavirus tutti i connotati dell'infortunio, inteso come evento dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna, ponendo l'accento sul fatto che, se il contratto d’assicurazione non prevede alcuna specifica esclusione, il contagio è equiparabile a un infortunio; sul fatto che la dottrina medico – legale e la normativa emergenziale (l'art. 42 D.L. n. 18/2020) individuano nel Covid un evento assimilabile all’infortunio e, in chiusura, appellandosi all'interpretazione contra stipulatorem (art. 1370 c.c.) secondo cui un contratto assicurativo, nel dubbio, si interpreta a favore dell’assicurato.
Le seconde pronunce evidenziano invece che si tratta di polizze infortunio, e non di polizze malattia; affermano che il coronavirus, sia secondo la scienza medico legale che secondo il comune sentire, è una malattia; valorizzano la circostanza che l'infezione viene contratta in assenza di un fattore 'traumatico'; escludono l'applicabilità alla fattispecie concreta della normativa emergenziale (l'art. 42 D.L. n. 18/2020), in quanto riferita al solo campo delle assicurazioni sociali; escludono, altresì, che si possa, in qualche modo, valorizzare il dato della malattia conseguente all'infortunio, difettando sempre nel meccanismo infettivo il presupposto dell'infortunio.
Segnaliamo la recente sentenza del Tribunale di Bergamo (n. 561 del 16 marzo 2023) che aderisce al primo orientamento: il Covid è un infortunio e non una malattia, quindi la polizza copre la morte da Covid, e ciò per le seguenti ragioni.
In primo luogo, quando la polizza non contiene una peculiare nozione di infortunio, tale nozione va ricostruita secondo i principi generali: la nozione di 'infortunio' è quella imperniata sul concetto di causa fortuita, violenta ed esterna, mutuata in parte dalla disciplina antinfortunistica (art. 2 D.P.R. n. 1124/1965)..
In secondo luogo, la normativa emergenziale, laddove considera il covid un infortunio, seppure dettata per il campo delle assicurazioni sociali, costituisce indubbiamente un elemento a favore di analoga interpretazione (quand'anche non autentica) per il settore delle assicurazioni private, a meno di non voler ipotizzare un'ingiustificata disparità di trattamento.
In terzo luogo, anche se nel comune sentire il Covid viene considerato una malattia, la scienza medico - legale propende nettamente per l'opinione contraria.
Oltre al comunicato della Società Medico Legale del Triveneto, che riconduce l'evento infezione ad una causa esterna, fortuita e violenta, vale la pena di leggere le annotazioni del Presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, il quale riassume i termini del dibattito e conclude nel senso che anche nell'ambito della polizza privata contro gli infortuni, prescindendo da qualsiasi condizione o clausola speciale ovvero diversa specificazione contrattuale nonché dalla valutazione medico legale dell'indennizzabilità e della quantificazione delle sue conseguenze, l'evento infettante in sé costituisca, ad ogni effetto, infortunio ai sensi della più diffusa definizione contrattuale dello stesso.
In quarto e ultimo luogo, venendo al nocciolo della questione (il concetto di 'causa violenta', rapportato al Covid), si predilige la tesi secondo cui il momento infettante non deve necessariamente essere di tipo 'traumatico' o 'meccanico', ma può consistere in qualsiasi altra condizione che presenta una efficienza causale lesiva, idonea a determinare lesioni corporali obiettivabili, proprio come previsto nel contratto.
Ciò che contraddistingue l'infortunio dalla malattia è il fatto che, nell'infortunio, la causa scatenante ha le caratteristiche della rapidità e della concentrazione, mentre, nella malattia, si evolve più lentamente nel tempo.
Concludendo, per il Tribunale di Bergamo non vi è dubbio che il meccanismo di contrazione dell'infezione da coronavirus sia del primo tipo, avuto riguardo all'impatto immediato e devastante dell'agente virale sull'organismo umano.
Se un tuo familiare è morto per Covid ed aveva una assicurazione privata per “morte da infortunio”, puoi contattarci per essere assistito se sei beneficiario della polizza.
L’assicurazione tenterà sicuramente di non liquidare la polizza, appellandosi alle sentenze che considerano il Covid come malattia, anziché come infortunio.
Ma, come abbiamo scritto in questo articolo, altre e più recenti sentenze equiparano il Covid a un infortunio, quindi possiamo appellarci a queste pronunce per fare pressione sull’assicurazione.
Qualora non si dovesse giungere ad un accordo in sede stragiudiziale, peraltro, si dovrebbe comunque procedere ad una mediazione obbligatoria con l’assicurazione, davanti ad un organismo di mediazione, i cui costi sono assai esigui.
Solo se anche la mediazione non dovesse sortire effetti positivi allora si potrà valutare se citare a giudizio l’assicurazione davanti ad un giudice.
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4 Comments
Stesso caso successo a me e mio madre! L’assicurazione che aveva mio padre morto di COVID non vuole pagarci cento mila euro di risarcimento. Vi contatto da Livorno potete aiutarmi?
Salve Federico, siamo a disposizione per valutare il caso se ci invia il contratto di polizza e documentazione relativa al decesso di suo padre. Se ci fossero i presupposti possiamo invitare l’assicurazione a mediazione davanti ad un Organismo di Mediazione affinchè si possa trovare un accordo. Se così non fosse si potrà procedere giudizialmente con un ricorso e tempi assai brevi”.
Mio padre aveva una polizza e è morto di Covid ma l’assicurazione non vuole pagare perché dice che non è un infortunio. Possiamo fare causa?!? Marilena da Torino
Salve Marilena, il Tribunale della sua città (Torino) ritiene che la polizza debba essere liquidata, quindi direi di procedere per far valere i suoi diritti. Ci contatti pure per un appuntamento