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Risarcimento per intervento alla schiena non necessario e mal eseguito

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1803 del 14.06.2022, ha condannato l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze al risarcimento di 100 mila euro una paziente a cui è stato prescritto ed effettuato un intervento di “spondilolisi – spondilolistesi” che non era necessario e che, per di più, non è stato correttamente eseguito ed ha procurato lesioni permanenti alla paziente.

Indice

  1. La paziente chiede il risarcimento danni
  2. La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) da ragione alla paziente
  3. Il Tribunale: danno biologico, danno morale e “personalizzazione”
  4. Guarda il video dell’avv. Nicola Barsotti su un caso analogo

La paziente chiede il risarcimento danni

Con citazione ritualmente notificata, P. De V. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC), al fine di ottenere la condanna dell'AOUC al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza dell'intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione di spondilolistesi eseguito in data 29.3.2010, al quale sarebbe conseguito un evidente peggioramento delle sue condizioni cliniche.

In particolare, a fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto:

- di aver sofferto, dagli anni 2005-2006, di dolori alle ginocchia e al rachide lombosacrale;

- di aver eseguito degli esami RX rachide lombosacrale in data 1.12.2006, TC rachide vertebrale eseguito in data 16.3.2009 e RMN lombosacrale eseguito in data 23.3.2010;

- di essersi sottoposta, in data 29.3.2010, presso la U.O. di neurochirurgia dell'AOUC, a intervento di 'artrodesi lombare e lombo sacrale con approccio posteriore';

- che si è successivamente sottoposta a esami diagnostici (RX rachide lombosacrale il 7.5.2010, TC rachide lombosacrale il 26.5.2010, RMN rachide cervicale e lombosacrale il 3.6.2010, RMN rachide lombosacrale il 9.9.2010, RMN rachide lombosacrale il 22.12.2010);

- che, a distanza di qualche anno, ha effettuato nuovi esami diagnostici (TC rachide lombosacrale e sacrocoggige in data 24.11.2014, RMN rachide lombosacrale e TC rachide lombosacrale e sacrocoggige in data 19.5.2015 e TC rachide lombosacrale e sacrocoggige in data 31.8.2015);

- di aver subito, in conseguenza dell'intervento al quale si è sottoposta, in data 29.3.2010, presso l'AOUC una lesione della sua integrità psico-fisica costituita da una grave sofferenza a carico delle radici nervose lombari, che le ha provocato una lombosciatalgia pressoché continua e particolarmente intensa in posizione ortostatica, nonché ipoestesia estesa fino al piede sinistro e di essere poi sottoposta a rischio di lesione dei vasi iliaci per la pericolosa sporgenza delle viti di stabilizzazione;

La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) da ragione alla paziente

Il CTU Neurochirurgo ha affermato che l'intervento che è stato portato a temine non era giustificato, tenuto conto sia della modestia della spondilolistesi dimostrata dall'esame di diagnostica medica per immagini, sia della mancanza di documentazione che confermasse l'instabilità della listesi, sia del fatto che le algie lamentate dalla paziente fossero essenzialmente correlate al ciclo mestruale e non alla instabilità della listesi.

Perciò, non solo non esisteva una sintomatologia specifica che dovesse indurre a porre l'indicazione al trattamento chirurgico cui la paziente fu successivamente sottoposta, ma neppure risulta che furono eseguiti accertamenti collaterali idonei a suffragare tale ipotesi.

Ad avviso del CTU, il chirurgo avrebbe quindi dovuto, prima di prospettare l'opportunità di un intervento non scevro da rischi, tenere in osservazione la paziente, nonché eseguire indagini più accurate volte a valutare il grado di consistenza dell'instabilità prima di procedere a strumentare meccanicamente, a cielo aperto, una colonna.

Quanto all'errata esecuzione dell'intervento, dalla CTU depositata emerge che le viti che sono state effettivamente scelte nel caso di specie non corrispondono alle esigenze della paziente in quanto troppo sottili, per cui, contestualmente all'inizio dell'incremento della sintomatologia algica durante la deambulazione, si è verificata la loro rottura, prima di quella sinistra, con conseguente dislocazione dallo stesso lato della cage, come evidenziato da più indagini neuroradiologiche.

Inoltre, il CTU Neurochirurgo ha evidenziato come le viti utilizzate fossero troppo lunghe, in quanto sporgenti l'una di otto e l'altra di quattro millimetri oltre la seconda corticale, in maniera rischiosa per i vasi iliaci.

Dalla CTU emerge, dunque, che la scelta di sottoporre a intervento chirurgico di spondilolisi - spondilolistesi la sig.ra De V. fu errata poiché la patologia da cui era affetta la paziente non rendeva inevitabile l'intervento chirurgico e inoltre, nel corso del suo svolgimento, furono effettuati errori tecnici che hanno determinato gli esiti attualmente rilevati sulla medesima.

Pertanto, la lesione dell'integrità psicofisica lamentata dalla paziente deve essere ricondotta all'opera dei sanitari convenuti in causa.

Circa la sussistenza di colpa, in conclusione, il CTU ha individuato un profilo di colpa grave nella condotta posta in essere da parte convenuta, in quanto il trattamento chirurgico è stato eseguito in assenza di indicazione e nonostante fosse nota e prevedibilità la comparsa di successive complicanze ed effetti secondari.

Pertanto, deve ritenersi provata la grave violazione delle leges artis e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica posta in essere da parte dagli operatori dell'AOUC.

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Il Tribunale: danno biologico, danno morale e “personalizzazione”

Quanto alla prova del danno non patrimoniale subito in conseguenza del colposo inadempimento di parte convenuta, entrambi i profili di danno biologico e morale sono stati dimostrati da parte attrice (in particolare si è valorizzata la componente di dolore e sofferenza soggettiva dell'attrice come legittimante un aumento percentuale del danno biologico, nell'ambito della sua personalizzazione.

Il danno morale nel caso di specie può anche ritenersi provato in via presuntiva, sulla base delle perizie medico-legali redatte dagli specialisti che hanno visitato l'attrice prima dell'instaurazione del presente giudizio, perizie attestanti sia un significativo peggioramento delle condizioni di vita della paziente, dovuto alla compromissione delle radici nervose lombari che sono state causa di dolori pressoché continui e particolarmente intensi, sia una considerevole sofferenza morale dovuta all'ansia per le proprie condizioni di salute e alla loro inemendabilità.

Dovendosi, quindi, procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale occorso, il Tribunale di Firenze ritiene di applicare le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2021, che prevedono la liquidazione disgiunta di entrambe le voci di danno non patrimoniale, ovvero sia del danno biologico che del danno morale.

Pertanto, tenuto conto del punto di invalidità accertato pari al 22% e dell'età che la paziente aveva al momento del fatto (39 anni), in base ai menzionati criteri tabellari adottati per la liquidazione del danno biologico e morale, il Tribunale di Firenze si stima equa, quale complessivo risarcimento del danno non patrimoniale, la somma già rivalutata di euro 85.675,00.

Per quanto attiene alla richiesta ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale, si rileva che, per giurisprudenza costante, la misura 'standard' del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.

Nel caso di specie, visto quanto rilevato nella CTU medico-legale, emerge la necessità di aumentare la misura del risarcimento per personalizzazione del danno biologico in ragione della presumibile maggiore usurarietà del lavoro attualmente svolto (quello di operaia pellettiera) connesso allo stato clinico della paziente.

Ciò, sulla base della produzione, in allegato all'atto di citazione, della certificazione ASL di invalidità civile attestante una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale del 35%, e dell'indicazione dell'attività lavorativa svolta al momento dell'instaurazione del giudizio come impiegata in una ditta di bottoni.

Pur in mancanza di specifiche indicazioni sull'orario e sulle condizioni di lavoro, sia di quello precedente che di quello attuale, deve comunque riconoscersi un più grave sconvolgimento delle condizioni di vita dell'attrice rispetto alla situazione in cui normalmente verserebbe l'uomo medio, per cui pare giustificato l'aumento in personalizzazione della componente di danno biologico/dinamico relazionale.

Considerato, inoltre, come il danno da ridotta capacità lavorativa generica sia già ricompreso all'interno dell'importo riconosciuto in liquidazione del danno biologico, al fine di evitare inammissibili duplicazioni, pare equo riconoscere una personalizzazione della componente del danno biologico/dinamico relazionale del danno non patrimoniale nella misura del 10%, per cui, visto il valore base di euro 62.083,00 esso ammonta a euro 6.208,00.

Il quantum spettante a parte attrice a titolo risarcitorio per l'inabilità temporanea, invece, alla luce delle indicazioni della CTU, è commisurata come segue: 90 giorni complessivi, di cui 30 giorni di inabilità temporanea assoluta e 60 giorni di parziale al 50% della totale.

In base alle tabelle di Milano aggiornate al 2021, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene riconosciuto, a titolo di danno non patrimoniale, sia per la componente biologico/dinamico relazionale che per la componente morale, l'importo di euro 99,00. Pertanto, in base alla stima dei periodi di inabilità risultante dalla CTU, pare equo quantificare l'inabilità temporanea nella somma di euro 5.940,00.

Il complessivo danno non patrimoniale liquidabile ammonta, dunque, ad euro 97.823,00, oltre interessi nella misura legale fino al soddisfo sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'intervento (29.3.2010), e poi via via annualmente rivalutata fino alla presente sentenza in base agli indici ISTAT del periodo di riferimento.

Guarda il video dell’avv. Nicola Barsotti su un caso analogo




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6 Comments

  1. Anna ha detto:
    30/06/2023 alle 15:26

    Posso rivolgermi a voi per una perizia ortopedica?

    Rispondi
    • Avv. Nicola Barsotti ha detto:
      03/07/2023 alle 09:58

      Se ha bisogno possiamo far visionare la sua cartella e farla visitare da uno dei nostri consulenti. Ci contatti pure per informazioni

      Rispondi
  2. Ricardo ha detto:
    21/07/2023 alle 13:56

    Ho subito due interventi e ora sto sempre peggio, una gamba non la muovo e il piede struscia per terra. Mi dicono che devo fare un’altra operazione perché quelle prima sono state fatte male. Posso giá fare causa o devo aspettare la terza operazione? Non so più cosa fare aiutatemi grazie

    Rispondi
    • Avv. Nicola Barsotti ha detto:
      24/07/2023 alle 09:04

      Salve Riccardo, in questi casi si deve sempre aspettare che le condizioni di salute si stabilizzino per poi richiedere un risarcimento danni per malasanità. Se le è stato consigliato un terzo intervento è opportuno che lo faccia, a meno che non si rivolga ad altri specialisti che le diano un diverso parere. Ad ogni modo nel frattempo può inviarci la cartella clinica per un parere da parte dei nostri consulenti in ortopedia e neurochirurgia

      Rispondi
  3. Matteo Boccia ha detto:
    27/07/2023 alle 07:19

    Ho subito danni alla colonna che sono irreversibili e praticamente cammino solo con le stampelle. Quanto posso avere di risarcimento dall’ospedale?

    Rispondi
    • Avv. Nicola Barsotti ha detto:
      27/07/2023 alle 07:30

      Salve Matteo, senza una consulenza da parte di un nostro consulente medico legale non possiamo quantificare il risarcimento. La invitiamo a contattarci per approfondire il suo caso senza anticipo spese da parte sua

      Rispondi

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