In ambito di malasanità possiamo dire di aver visto di tutto, tra cui il caso tipicamente “all’italiana” del soggetto che all’interno dell’ospedale lavora come medico senza aver nemmeno conseguito una laurea in medicina!
Con questo articolo spieghiamo come tutelarsi nel caso in cui un paziente sia stato vittima di lesioni o decesso per colpa di un falso medico, e riportiamo la sentenza n. 31574 del 25.10.2022 con cui la Corte di Cassazione Sezione III Civile ha trattato il caso di un falso ginecologo che ha cagionato gravissime lesioni a un neonato.
Quando si sospetta che il soggetto da cui si è in cura o si è stati curati non abbia titoli per esercitare la professione medica, il primo passo da fare è chiedere informazioni alla Azienda Sanitaria presso cui il soggetto esercita e, ove non convinti delle mere scartoffie che attestano i suoi titoli, rivolgersi alle forze dell’ordine per valutare se fare una denuncia.
Quando invece si è certi che il soggetto da cui siamo stati curati è un falso medico, perché ad esempio è uscita la notizia in televisione o sui giornali, si potrà andare direttamente a fare una denuncia, raccontando di essere stati curati da quella persona.
Una volta che la Procura della Repubblica avrà accertato che il soggetto non aveva titoli per esercitare la professione medica, procederà nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 348 del codice penale, che è quello di “esercizio abusivo di una professione” e così recita:
I. chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
II. la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata;
III. si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
Quando si svolgerà il processo penale contro il falso medico, i pazienti che sono stati curati da quest’ultimo potranno costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni morali da reato: “è legittimato a costituirsi parte civile nei confronti di chi ha esercitato abusivamente la professione di medico il paziente che, senza sua colpa, si sia avvalso delle prestazioni di tale soggetto, subendone un danno” (Tribunale di Milano, sez. uff. indagini prel., 24.02.2006).
I pazienti che si affidano alle cure ospedaliere non possono nemmeno lontanamente immaginare di potersi trovare sotto le mani di un falso medico, ma se dovesse succedere c’è almeno il modo di essere risarciti laddove siano stati riportati aggravamenti di salute o il decesso.
Innanzitutto si potrà procedere nei confronti della struttura ospedaliera presso la quale esercitava il falso medico.
Infatti, il rapporto che lega paziente ed ospedale è di tipo contrattuale (c. d. rapporto di spedalità), e da ciò discende che “la struttura risponde per responsabilità contrattuale per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute ( art. 1218 c.c. ) rispondendo altresì dell'opera degli ausiliari che abbiano cagionato un danno per dolo o colpa ( art. 1228 c.c. )” (cfr. tra le varie Corte appello, Milano, sez. II, 05.02.2020, n. 381).
Resta inteso che il paziente potrà agire anche nei confronti del falso medico, questa volta per responsabilità estracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Una coppia di genitori convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, medico e Asl esponendo:
- che il 4 giugno 2008 avevano portato il bambino, di pochi mesi, che da alcuni giorni presentava un pianto continuo, al P.S. dell'Ospedale (Omissis), ove era in servizio il medico, il quale lo aveva dimesso dopo aver effettuato una radiografia, ipotizzando una coxalgia e prescrivendo la somministrazione di un antinfiammatorio;
- che il giorno seguente il minore fu riportato al P.S. (ove era nuovamente in servizio il predetto) e, a seguito di analisi del sangue, ne venne disposto il trasferimento nel reparto di pediatria, ove veniva intubato, essendo stata rilevata la presenza di pneumococco;
- che la successiva diagnosi fu di meningoencefalite grave, con presenza di lesioni focali multiple sia del tronco encefalico che a livello degli emisferi cerebrali;
- che la consulenza tecnica esperita in sede di ATP attestò l'imperizia, l'imprudenza e la negligenza del medico;
- che successivamente venne accertato che quest'ultimo, pur prestando servizio presso il pronto soccorso pediatrico, non era un medico.
Tanto premesso, la coppia ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal minore e, di riflesso, da essi stessi.
Il Tribunale di Milano accolse la domanda, condannando il falso medico e l’Asl, in solido fra loro, al risarcimento.
La sentenza del Tribunale veniva poi parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano, la quale ha condiviso le valutazioni del Tribunale circa la sussistenza del nesso di causalità tra il danno riportato dal minore e le omissioni imputate al falso medico e alla struttura, evidenziando come la CTU avesse accertato comportamenti sanitari imperiti, imprudenti e negligenti, tenuto conto delle condizioni del minore, delle linee guida vigenti all'epoca e della migliore pratica medica (secondo i consulenti, il falso medico non era stato in grado di inquadrare correttamente il caso clinico del bambino e lo aveva dimesso senza una corretta diagnosi e senza chiedere il parere di un medico specialista, mentre una corretta e tempestiva diagnosi avrebbe consentito, con il 70% di probabilità, un'evoluzione favorevole della malattia del piccolo).
Ciò che è stato riformato è il punto in cui la Corte territoriale, considerata l'impossibilità di stabilire in modo oggettivo una durata presumibile della vita del bambino, e tenuto conto altresì del carattere permanente del danno, ha ritenuto che la modalità del risarcimento in forma di rendita vitalizia meglio rispondesse alle concrete esigenze del danneggiato, garantendogli per tutta l'effettiva durata della vita la percezione di quanto liquidato annualmente.
A seguito dell’approdo della causa davanti alla Corte di Cassazione, la sentenza d’appello è stata solo cassata nella parte in cui la Corte territoriale aveva applicato un coefficiente errato nella determinazione della rendita.
E’ rimasta quindi accertata definitivamente la responsabilità del falso medico.
L’ultimo caso di cui ci siamo occupati è quello che riguarda più pazienti che si sono rivolti all’Ospedale di Lucca per cure odontoiatriche e sono stati curati da un falso medico, ossia da un soggetto che, non solo non aveva conseguito una laurea in medicina, ma lavorava all’interno dell’Ospedale come mero tirocinante e quindi non poteva curare i pazienti.
Ma i casi di cronaca sono molti, tra cui un altro avvenuto sempre presso l’Asl di Lucca dove nel 2023 è stato scoperto un medico necroscopo che lavorava in ospedale a “gettone” da un anno senza averne titolo.
C’è stato poi il caso del falso medico che ha esercitato la professione per ben 15 anni presso l’Ospedale S. Giacomo di Roma e che è stato scoperto nel 2022 dopo che un intervento da lui eseguito era finito con gravi lesioni per il paziente.
Altro caso è stato scoperto presso l’Ospedale di Magenta nel 2015, dove un soggetto ha lavorato per 30 anni come chirurgo plastico senza averne titolo.
Potremmo continuare a citare casi in cui le strutture sanitarie hanno accolto soggetti privi di titolo per lavorare come medici, evidentemente perché presentatisi con autocertificazione come tali, ma andiamo avanti.
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