Riportiamo le linee guida del 24 aprile 2023 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per la redazione di convenzioni di negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia a seguito dell’entrata in vigore della c. d. Riforma Cartabia.
La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.
Si tratta di una procedura stragiudiziale che consente alle parti, assistite dai rispettivi avvocati, di risolvere in via amichevole e collaborativa una controversia.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.
In certi casi la procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: ciò avviene per i casi di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione).
La negoziazione assistita può essere invece utilizzata facoltativamente per raggiungere un accordo per separazioni, divorzi, modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
L’accordo può concernere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, la determinazione degli alimenti, nonché lo scioglimento dell’unione civile e sue eventuali modifiche successive.
La Procura di Milano ha previsto che l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.
In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale (territorialmente) competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso.
Il Procuratore della Repubblica lo autorizzerà solo quando riterrà che l’accordo sia conforme all’interesse dei figli; in caso contrario, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale.
Tale termine è da ritenersi perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali: e ciò in ragione degli effetti che la legge fa discendere dalla data certificata dell’accordo.
La conseguenza del mancato rispetto del termine di dieci giorni è l’irricevibilità, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo.
L’eventuale cambio di data (per interlineatura o sbianchettamento), non approvato espressamente dalle parti, comporterà egualmente il rigetto dell’accordo.
In assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il nulla osta, che verrà emesso solo in difetto di irregolarità.
Nell’accordo gli avvocati dovranno espressamente dare atto:
All’accordo dovranno essere allegati i seguenti documenti.
Per separazioni:
La Procura della Repubblica territorialmente competente per l’approvazione dell’accordo deve essere individuata nel luogo di residenza di una delle parti (ai sensi dell’art. 453bis.51 c.p.c. per separazione, divorzio, modifiche, esercizio della responsabilità genitoriale e scioglimento dell’unione civile; nonché dell’art. 473bis.11 c.p.c. per tutte le altre questioni).
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