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03/05/2023Riportiamo alcune considerazioni e recenti sentenze in merito al mancato mantenimento dei figli minorenni da parte di un genitore. Tale condotta, oltre che violare un obbligo morale, può essere punita penalmente.
Vediamo in cosa consiste e quando il colpevole può essere punito o meno.
Indice
- Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
- Il reato sussiste amche se non c'è la separazione
- Il reato sussiste anche se i genitori non sono sposati
- Mancato mantenimento per forza maggiore
- L'intervento di terzi non esclude la violazione
- Il caso di particolare tenuità
- Il reato è procedibile d'ufficio
- Sei coinvolto in un processo relativo al mantenimento dei figli?
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
L’art. 570 del codice penale prevede che:
[I] Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
[II]Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
[III] Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
[IV] Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
Il reato sussiste amche se non c'è la separazione
Anche se i genitori non sono separati o divorziati, sussiste l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli da parte di quello dei due genitori che si è allontanato dalla casa familiare.
Con la sentenza n. 5237 del 30.01.2020, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, “l'omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione”, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto.
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Il reato sussiste anche se i genitori non sono sposati
Il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli è configurabile “anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5574 del 24.10.2018, ha chiarito, quanto ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lg. 1 marzo 2018, n. 21 , che vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54 e quella prevista dall' art. 570-bis c.p..
Mancato mantenimento per forza maggiore
Il genitore che si trova sotto processo potrebbe difendersi dicendo che non aveva possibilità economiche per mantenere i figli. Vediamo se e come potrebbe avere ragione.
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 623 del 03.08.2020, ha ritenuto che incorre nell'imputazione per il reato di cui all'art. 570 c. p. il soggetto che si sottragga all'obbligo di assistenza inerenti la potestà genitoriale relativamente ai figli minori, omettendo integralmente il versamento degli assegni di mantenimento e delle spese straordinaria dovute per i figli suddetti.
Sotto il profilo psicologico, il dolo generico richiesto dal reato è provato dalla consapevolezza dell'onere a suo carico e dalla volontà di sottrarsene, con la precisazione che la giustificazione che può esimere da responsabilità non può essere ravvisata nella mera impossidenza.
Peraltro, “l'onere di provare l'impossibilità economica ad adempiere grava in maniera rigorosa sull'imputato e, per esentare da responsabilità, deve essere assoluta e concretizzarsi in una oggettiva e incolpevole situazione di indisponibilità di introiti perdurante per tutto il periodo di inadempienza ed essere documentata con rigore da chi la prospetta in termini di forza maggiore giacché l'obbligato è tenuto ad adoperarsi con ogni mezzo per adempiere la sua prestazione”.
E in questo senso grava sull'onerato un vero e proprio onere di allegazione degli elementi dai quali possa desumersi la impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione.
L'intervento di terzi non esclude la violazione
Se l’imputato intendesse difendersi sostenendo che al mantenimento dei figli ha comunque provveduto qualche altro familiare, probabilmente non avrebbe possibilità di andare assolto..
Infatti, come ha da ultimo stabilito il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 894 del 08.04.2016, “il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste anche se vi sia l'intervento di terzi per il mantenimento dei figli di minore età”. .
Nel caso affrontato dal Tribunale, il totale omesso versamento per un lungo periodo dell'ex marito costringeva la moglie a chiedere aiuto ai familiari per il mantenimento dei figli e anche se prima del processo l'ex marito versava la somma di Euro 300,00 al mese il reato è stato ritenuto sussistente anche in considerazione della documentazione dell'Agenzia delle entrate che attestava un reddito tale da consentire alla ex moglie e ai figli una vita dignitosa.
Il caso di particolare tenuità
Altro motivo per cui l’imputato potrebbe chiedere di non essere punito è quello della particolare tenuità del fatto, ossia sostenere che il mancato adempimento è stato di poco valore economico e/o per poco tempo.
Infatti, l’art. 131 bis del codice penale, prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Tuttavia, è bene sapere che, almeno in caso di reiterate omissioni, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 2253 del 01.07.2020) “la causa di esclusione della punibilità non si applica al reato di cui trattasi, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione”.
Il reato è procedibile d'ufficio
Se un genitore non provvede al mantenimento dei figli minorenni può incorrere in un procedimento penale anche se l’altro genitore non lo denuncia, trattandosi di reato procedibile d’ufficio e quindi perseguibile allorchè la notizia di reato giunga comunque alla Procura della Repubblica (ad esempio tramite Assistenti Sociali, Forze dell’Ordine, altri parenti etc.).
La Corte d’appello di Taranto, con sentenza n. 772 del 22.03.2021, ha affermato che il reato di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c. p. è procedibile d'ufficio “in tutti i casi in cui il soggetto obbligato abbia omesso i versamenti dovuti facendo venir meno i mezzi di sussistenza ai propri figli”.
A tal fine, per l'integrazione dell'elemento materiale del reato di cui trattasi è sufficiente la mera sottrazione all'obbligo di mantenimento, posto che la condizione di incapacità a provvedere autonomamente al proprio sostentamento è connessa alla minore età e a non ha carattere di esimente il fatto che sia l'altro genitore a provvedere a quanto di necessario.
Sei coinvolto in un processo relativo al mantenimento dei figli?
Se sei coinvolto in un processo penale relativo per mancato adempimento degli obblighi familiari, puoi contattare l’avv. Nicola Barsotti di Lucca per avere assistenza legale di un avvocato penalista con esperienza ventennale.
Puoi ricevere assistenza se sei indagato o imputato in un processo penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, e riceverai dall’avvocato tutti i consigli più utili per difenderti nel migliore dei modi.
Se invece sei la parte lesa, ovvero il genitore dei figli che non sono stati mantenuti, puoi chiedere all’avv. Nicola Barsotti di assisterti al fine di costituirti parte civile, anche nell’interesse dei figli, ed ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che avete subito.
L’avv. Nicola Barsotti può assistere anche con gratuito patrocinio i clienti che abbiano i relativi requisiti reddituali.
© avvocaticollegati.it
2 Comments
Ho fatto denuncia contro mio marito e ho bisogno di un avvocato per l’udienza del 20 luglio al Tribunale di Lucca, potete assistermi con gratuito patrocinio?
Buongiorno Angela, certamente possiamo assisterla nel processo penale per costituirci parte civile e chiedere il risarcimento dei danni. Per essere ammessa al gratuito patrocinio può contattarci e valuteremo insieme la sua situazione reddituale. Saluti