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Riportiamo la sentenza n. 964 del 4 novembre 2021 con cui il Tribunale di Lucca si è pronunciato sulla richiesta di addebito della separazione alla moglie per sua infedeltà.
La domanda del marito è stata rigettata perché i tradimenti della moglie sono sopraggiunti quando il matrimonio era già in crisi.

Indice

  1. I fatti di causa
  2. Rigettata la domanda del marito di addebito della separazione
  3. Accolta la richiesta di mantenimento della moglie

I fatti di causa

Il marito esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con la moglie; che dall'unione dei coniugi non erano nati figli; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, a causa delle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio ascrivibili alla moglie; tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Lucca di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della resistente.

Si costituiva la moglie, che contestava il fondamento della domanda in punto di addebito, insistendo per la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.

Disposta ed espletata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale e non riuscito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa per l'ulteriore corso della trattazione dinanzi al Giudice Istruttore.

La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, veniva infine trattenuta in decisione.

Rigettata la domanda del marito di addebito della separazione

Con riferimento alla domanda di addebito della separazione proposta dal marito, devesi premettere in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'addebitabilità della separazione, “occorre accertare se le irreversibile crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ad opera di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa”.

Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.

In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se e in qual misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effetto disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.

L'indagine sull'intollerabilità della convivenza, poi, deve svolgersi sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro coniuge, solo siffatta comparazione consentendo di riscontrare se e quale incidenza le singole condotte abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (Cass., n. 15101/2004; Cass., n. 14162/2001; Cass., n. 279/2000).

Ebbene, nel caso trattato dal Tribunale di Lucca, il quadro di conflittualità tra i coniugi è emerso pienamente nel corso del procedimento e, anche all'attualità, non ha conosciuto alcuna forma di attenuazione.

Tenuto conto dei sopra enunciati principi giurisprudenziali, quindi, il Tribunale ha concluso che dall'esame del materiale probatorio non può dirsi acquisita prova certa a sostegno della domanda di addebito, che va pertanto respinta.

Nel concreto, la domanda di addebito proposta da parte ricorrente è stata fondata sulla dedotta reiterata violazione del dovere di fedeltà coniugale.

L'effimera riconciliazione e i successivi eventi ebbero ad intervenire, quindi, in un quadro ormai compromesso.

I dedotti mezzi istruttori, pertanto, non valgono ad introdurre indici decisivi ai fini dell'addebito, atteso il contesto familiare sopra evidenziato, connotato anche dei problemi di salute della resistente.

Detti mezzi di prova, pertanto, non possono trovare ingresso; né decisivi risultano, parimenti, i documenti versati in atti.

In definitiva, le dinamiche che hanno contrassegnato il matrimonio, nei termini sopra esaminati, appaiono, in effetti, tali da avere innescato una situazione di obiettivo disagio e di progressiva ed inarrestabile disgregazione nel corso del tempo della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.

Non v'e' pertanto prova che i comportamenti addebitati alla moglie abbiano avuto una forza causale esclusiva nel naufragio del matrimonio.

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Accolta la richiesta di mantenimento della moglie

Tenuto conto della rispettiva condizione economica delle parti, il Tribunale ha ritenuto congrua la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, nella misura di Euro 600,00.

Invero, è stata considerata l'attuale condizione di precarietà sia lavorativa che abitativa della donna (la stessa resistente risulta essersi attivata, a seguito delle dimissioni dal precedente lavoro sulle quali ebbe ad incidere la riferita condizione personale, per reperire occasioni di lavoro, attraverso l'iscrizione nelle liste di collocamento).

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