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30/01/2023Quando un paziente rimane vittima di malasanità, non c’è differenza se il fatto è avvenuto in ospedale pubblico o in una clinica privata.
Le responsabilità vengono accertate secondo analoghi criteri e il paziente ha comunque diritto al risarcimento.
- Il rapporto di “spedalità” con l’ospedale e la clinica
- La Corte di Cassazione equipara ospedali e cliniche
- Anche la legge Gelli-Bianco non fa differenze
- Anche l’onere della prova è identico
- L’accertamento del nesso causale
- Ottieni con noi il risarcimento
- Ascolta la versione audio dell’articolo
Il rapporto di “spedalità” con l’ospedale e la clinica
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha carattere contrattuale.
La responsabilità deriva infatti dall’articolo 1218 del codice civile, allorchè l’ospedale o la clinica privata non adempie correttamente al contratto concluso con il paziente, che non per niente paga le prestazioni e si aspetta di essere curato nel migliore dei modi.
L’accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta quindi e comunque la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico, detto di “spedalità”.
In esso è ricompresa sia la cura del paziente che la sua ospitalità in struttura, motivi per cui il paziente ha diritto di essere risarcito, non solo in caso di danni derivati da errate terapie o interventi, ma anche, ad esempio, se ha riportato infezioni a seguito di scarsa igiene dei locali.
Solo nei confronti dei familiari del paziente, che sono legittimati a chiedere il risarcimento dei danni subiti iure proprio per lesione o perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell’ospedale o della clinica ha natura extra contrattuale.
La Corte di Cassazione equipara ospedali e cliniche
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza numero 577 del 2008, ha avuto cura di precisare che <<è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi>>.
Quindi, anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.
Anche la legge Gelli-Bianco non fa differenze
I suddetti principi sono stati recepiti anche dalla legge numero 24 del 2017 (Legge Gelli – Bianco), recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Invero, l’articolo 7 primo comma della Legge, dispone che: <<la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, che se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose>>.
Anche l’onere della prova è identico
Quando il paziente rimane vittima di malasanità, ed intende richiedere il risarcimento dei danni subiti, sia che il fatto sia avvenuto in ospedale pubblico o clinica privata, l’onere della prova ha le stesse caratteristiche.
Precisamente, spetta al paziente provare l’esistenza del contratto di spedalità e l’evento dannoso, consistente nell’aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia oppure nell’insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell’intervento.
Spetta invece alla struttura sanitaria pubblica o privata l’onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l’evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero causalmente estraneo all’operato del personale medico (e/o paramedico), ovvero che l’inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell’evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo imputabile alla struttura medesima.
L’accertamento del nesso causale
Anche l’accertamento del nesso causale tra colpa medica e danni subiti dal paziente viene effettuato nello stesso modo, sia che i fatti siano avvenuti in ambiente pubblico che privato.
In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli articoli 40 e 41 del codice penale, per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi.
Ciò nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non“, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio“.
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità` professionale del medico (pubblico, parasubordinato o libero professionista), che, essendo quest’ultimo tenuto a espletare l’attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l’omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso.
Ottieni con noi il risarcimento
Se tu o un tuo familiare siete stati vittima di responsabilità medica, in ambito pubblico o privato, potete contattarci tutti i giorni per avere un parere sia da parte dei nostri avvocati che dei nostri consulenti medici legali.
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Ascolta la versione audio dell’articolo
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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