• Richiedi una Consulenza | Accedi al gratuito patrocinio | segreteria@avvocaticollegati.it
Quantificazione dell’assegno divorzile: conta anche la convivenza prematrimoniale?Quantificazione dell’assegno divorzile: conta anche la convivenza prematrimoniale?Quantificazione dell’assegno divorzile: conta anche la convivenza prematrimoniale?Quantificazione dell’assegno divorzile: conta anche la convivenza prematrimoniale?
  • Home
  • Competenze
    • Diritto Civile
    • Diritto Penale
    • Malasanità
    • Separazioni
    • Divorzi
    • Eredità e Successioni
    • Gratuito Patrocinio
  • Malasanità
    • Sei vittima di malasanità?
    • Ottieni il risarcimento
    • Affidati ai nostri medici
    • Alcuni casi trattati
    • Calcola il risarcimento
    • Invia la cartella clinica
  • Blog
  • Podcast
  • Domande
  • Video Consulenze
  • Chi Siamo
    • Avv. Nicola Barsotti
    • Avv. Lino Mancini
    • Avv. Fabrizio Dalla Mutta
    • Dott. Roberto Muscatello
    • Dott.ssa Cristina Tambellini
  • Gli Affiliati
    • I nostri affiliati
    • Unisciti a noi
    • Domiciliazioni
  • Contatti
0

€0,00

✕
Malasanità: il danno iatrogeno differenziale
04/01/2023
Danni da emotrasfusione: il ruolo della Commissione medico-ospedaliera
10/01/2023
09/01/2023
Categorie
  • Diritto Civile
Tag
  • Assegno divorzile
  • convivenza prematrimoniale

Riportiamo l’ordinanza interlocutoria n. 30671 del 18.10.2022 con cui la Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di valutare, nell’ambito dei criteri di determinazione della misura dell’assegno divorzile, non soltanto la durata del matrimonio ma, anche, la durata della convivenza prematrimoniale precedente, e tanto alla luce della sempre maggiore considerazione dei legami di fatto, intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali.

Indice

  1. L'ordinanza interlocutoria
  2. Il nostro parere
  3. Ascolta la versione audio dell'articolo

L'ordinanza interlocutoria

La Corte di appello di (omissis) accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto da (omissis) nei confronti di (omissis) avverso la decisione del Tribunale di (omissis) e rideterminava in € 400,00 mensili la misura dell’assegno divorzile ed in pari importo l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, oltre al 100% delle spese straordinarie.

La Corte distrettuale rilevava che non era in discussione il diritto alla percezione dell’assegno divorzile ma solo il quantum che rideterminava tenuto conto di una disponibilità economica dell’uomo, pari ad € 2.500,00 mensili, e della durata legale del matrimonio, di sette anni, nella misura di 400,00 mensili.

Avverso tale decisione (omissis) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso (omissis)..

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 5, comma VI, l. nr 898/1970, l’erronea ed omessa valutazione dei fatti e dei documenti di causa ed omesso apprezzamento della disparità patrimoniale con particolare riferimento agli emolumenti e alle ricchezze di (omissis) e alle condizioni economiche della ricorrente in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver la Corte distrettuale “ rivisitato la valutazione operata dal Tribunale delle condizioni economiche complessive di (omissi) con una motivazione lacunosa e contra legem.

Con il secondo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 5, comma VI, l. nr 898/1970 e la totale pretermissione del criterio assistenziale, potenzialmente rilevante ex se e in ogni caso la non corretta interpretazione del criterio compensativo in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello obliterato l’aspetto assistenziale ritenendo preponderante quello compensativo.

Con il terzo la ricorrente si duole della violazione dell’art 6 della legge 898/1970 in merito alla determinazione del contributo di mantenimento del figlio per non aver legittimamente apprezzato le sostanze paterne in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c..
Nel presente giudizio, come si è detto, viene in discussione unicamente il quantum dell’assegno per la cui determinazione la Corte di appello ha fatto riferimento ai criteri indicati nell’art 5 della legge 898/1970 ponendo l’accento oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio escludendo dal computo il periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione.

Il giudice del merito si è attenuto al dato letterale della prescrizione normativa (durata del matrimonio) senza dare rilievo alcuno al periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per sette anni e caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall’assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza.

La convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento - nei dati statistici e nella percezione delle persone - dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali.

Da questo punto di vista il riconoscimento di una certa sostanziale identità, dal punto di vista della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista (non certo per tutti) rende meno coerente il mantenimento di una distinzione fra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza.

La stessa evoluzione giurisprudenziale si è fatta interprete di questo cambio di costume con la sentenza delle SU nr 32198/2021 che, sia pure nell’ottica limitata della conservazione dell’assegno divorzile, ha riconosciuto la componente compensativa dell’assegno (divorzile), in presenza dei relativi presupposti, anche in favore di chi aveva proceduto a instaurare una convivenza di fatto.

Non del tutto dissimile è la possibilità di tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale, cui sia seguito il vero e proprio matrimonio, successivamente naufragato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile il quale, ai sensi dell’art. 5 della legge 898/1970, deve essere computato dal giudice oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio, senza far menzione al più o meno lungo periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione.

La questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile presenta perciò serie ragioni per palesarsi come "questione di massima di particolare importanza" a norma dell'art. 374 c.p.c., comma 2. Con la necessità di rimettere la causa al sig. Primo Presidente di questa Corte per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della presente controversia alle sezioni unite per la sua soluzione.

Il nostro parere

Vedremo prossimamente cosa deciderà la Corte di Cassazione in merito alla questione che abbiamo evidenziato.

A nostro parere sarebbe importante il riconoscimento del periodo di convivenza prematrimoniale ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile al coniuge che ha sacrificato le proprie aspettative di lavoro per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo al mantenimento della famiglia.

E’ infatti sempre più frequente che una coppia si sposi dopo tanti anni di convivenza e quando già sono nati dei figli.

Ad ogni modo a decidere sarà la Corte di Cassazione, ed appena avremo notizie della decisione provvederemo a pubblicare il relativo provvedimento!

vuoi un parere dall'avvocato?

video consulenza a partire da 49 Euro

Prenota

Ascolta la versione audio dell'articolo

https://avvocaticollegati.it/wp-content/uploads/2023/01/Quantificazione-dellassegno-divorzile.mp3

© Riproduzione riservata avvocaticollegati.it

Share

Articoli Correlati

13/12/2022

Vittime di “phishing”: la banca deve rimborsare il correntista!


Leggi di più
30/11/2022

Cosa fare se l’altro genitore si disinteressa dei figli?


Leggi di più
10/11/2022

Come si ripartisce l’eredità quando non c’è testamento?


Leggi di più

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Numero Verde Malasanità

Clicca sul bottone e chiama

Chiedi una video consulenza, a partire da 49 euro!

Prenota online una video consulenza! La soluzione migliore se non vuoi o non puoi muoverti

Segui la pagina Facebook

avvocaticollegati.it

avvocaticollegati.it

avvocaticollegati.it

👉Se tu o un tuo familiare siete stati vittima di errore medico, possiamo difendervi gratuitamente per ottenere il giusto risarcimento.☎

avvocaticollegati.it

Se tu o un tuo familiare siete stati vittima di errore medico, possiamo difendervi gratuitamente per ottenere il giusto risarcimento.

   Guarda su Facebook

Iscriviti al canale Youtube

Ascolta i podcast

Vai all'Archivio

Articoli recenti

  • Condannato penalmente il medico che non individua il tumore 31/01/2023
  • Morte o invalidità del neonato: quali sono i possibili errori medici? 30/01/2023
  • Malasanità: chi sbaglia paga, sia nel pubblico che nel privato! 26/01/2023

Newsletter

Accetto la privacy policy
Email: segreteria@avvocaticollegati.it

Sede di Lucca

Via Alcide De Gasperi 83
55100 Lucca (LU)
Tel: 0583 49 34 67

Sede di Roma

Piazza dei Carracci 1
00196 Roma (RM)
Numero Verde: 800 912 301

Sede di Torino

Corso Enrico Tazzoli 215
10137 Torino (TO)
Numero Verde: 800 912 301
Powered by Hetaweb | www.hetaweb.it
  • P.Iva 01941670463
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
  • Note Legali
  • Lawyers in Lucca
0

€0,00

✕

Carrello

Il tuo carrello è vuoto.

Subtotale: €0,00
Totale: €0,00
Procedi con l'ordine Visualizza carrello
Chatta con l'Avvocato