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05/12/2022Vediamo come ci si può tutelare quando, essendo separati o divorziati, l’altro genitore non rispetta quanto stabilito in sede di separazione o divorzio in merito all’affidamento dei figli (diritto di visita, tempi di permanenza..) e all’esercizio della responsabilità genitoriale (istruzione, educazione, salute….
L’art. 709 ter del codice di procedura civile
La procedura prevista per far fronte ai contrasti o agli inadempimenti dell’altro genitore nei confronti dei figli, in caso di separazione o divorzio, è quella prevista dall’articolo 709 ter del codice di procedura civile, che di seguito si riporta:
Comma 1: per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 del codice di procedura civile (modificazione dei provvedimenti riguardanti i figli dopo la separazione) è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
Comma 2: a seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
Comma 3: i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Quali provvedimenti può prendere il tribunale?
Quando la controversia riguarda comportamenti non propriamente illeciti (ad esempio si rimprovera all’altro genitore di non occuparsi dell’attività scolastica dei figli) il giudice potrà limitarsi a indicare i comportamenti da tenere.
Quando, invece, il tribunale ritiene provato che un genitore abbia tenuto condotte illecite (ad esempio se ha cambiato unilateralmente la residenza del figlio minore) può modificare i provvedimenti già in vigore ma anche emettere provvedimenti sanzionatori verso quest’ultimo.
Le misure che il tribunale può emanare sono le seguenti:
a) Ammonimento: è un mero rimprovero che il tribunale rivolge al genitore inadempiente, invitandolo a tenere una condotta diversa da quella per cui è stata introdotta la causa.
b) Risarcimento dei danni a favore del figlio: avviene nel caso in cui il tribunale accerta una condotta lesiva nei confronti del (solo) figlio da parte del genitore, per cui condanna quest’ultimo ad un risarcimento dei danni che, normalmente, vengono quantificati in via equitativa. Il risarcimento non presuppone necessariamente l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore.
c) Risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore: questo è il caso più frequente, ossia quello in cui la condotta del genitore inadempiente rechi pregiudizio a quello diligente. Un caso potrebbe essere quello del genitore che non tiene con sé i figli nei giorni stabiliti, con ciò gravando sull’altro genitore. In questi casi il tribunale può indicare una somma una tantum a titolo di risarcimento o individuare una somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.
d) Sanzione amministrativa pecuniaria: è una punizione che viene inflitta al genitore inadempiente (da sola o in aggiunta ad altri provvedimenti sanzionatori) e che consiste nel pagamento di una multa che va da 75 euro a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
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Alcuni casi trattati dai tribunali
Partecipazione del figlio ad una vacanza. Deve ritenersi legittimo il ricorso alla procedura di cui all’articolo 709 ter del codice di procedura civile per dirimere una questione, sulla quale i genitori della minore non hanno trovato accordo, relativa alla frequentazione della figlia ad una vacanza, dovendosi ritenere la questione tutt'altro che irrilevante, in quanto attiene a scelte educative fondamentali per la minore quale è , appunto, quella di consentirle, o meno, la prima esperienza di una permanenza fuori casa per un tempo significativo (Tribunale di Firenze, sezione Prima, 28.06.2022).
Vaccinazione dei figli. Se il rifiuto opposto dalla madre alla vaccinazione anti-Covid-19 della figlia appare non solo decisamente in contrasto con la volontà manifestata dalla figlia, ma anche contrario alla salvaguardia della salute psicofisica della minore, la cui mancanza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, la espone ad un concreto rischio di contrarre la malattia, oltre a costringerla a pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti, scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale, al padre va riconosciuta la facoltà di condurre la minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell'altro genitore (Tribunale di Bologna, sezione Prima, 13.10.2021).
Violazione dell’obbligo di mantenimento dei figli. L’ articolo 709 ter comma 2 del codice di procedura civile deve essere interpretato nel senso che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento della prole, nella misura in cui è già sanzionato penalmente, non è compreso nel novero delle condotte inadempienti per le quali può essere irrogata dall’autorità giudiziaria adita la sanzione pecuniaria del pagamento alla Cassa delle Ammende. Le condotte suscettibili di tale sanzione sono infatti “altre”, ossia le tante condotte, prevalentemente di fare infungibile, che possono costituire oggetto degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale e all’affidamento di minori (Corte Costituzionale, sentenza numero 145, 10.07.2020). L'interpretazione dell'articolo in commento è dubbia, sotto il profilo dei presupposti oggettivi: dubbio è se essa riguardi solo gli aspetti inerenti l'affido od anche i contenuti economici del rapporto genitoriale (ad esempio l'inadempimento agli obblighi di mantenimento); tuttavia è sempre più largamente accolta l'accezione ampia di tali obblighi rientrandovi evidentemente anche il mantenimento e ben potendo avere lo stesso- in caso di rifiuto – ampie ripercussioni su un corretto esercizio della responsabilità genitoriale oltre che costituire fonte di pregiudizio grave per il minore (Tribunale di Lodi, sentenza numero 189, 19.02.2019).
Genitore che ostacola il rapporto del figlio con l’altro genitore. Va accolta la richiesta risarcitoria avanzata dal padre nei confronti della madre quando il Giudice di merito, attraverso un prudente apprezzamento dei fatti, accerta che la relazione affettiva tra padre e figlio è stata gravemente pregiudicata da una condotta alienante della madre, che si rende così responsabile di ledere sia il diritto del figlio alla bigenitorialità che il diritto del padre di poter vivere il proprio ruolo genitoriale (Tribunale di Cosenza, sezione Seconda, sentenza numero 549 del 07.11.2019).
Pubblicazione di foto dei figli sui social. Allorché un genitore, senza il consenso del figlio, continui a pubblicare sui social network immagini e notizie relative alla vita privata del minore, peraltro in violazione di un precedente divieto posto dall'Autorità giudiziaria, il Giudice può intervenire anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 709 ter del codice di procedura civile, imponendo non solo l'immediata cessazione pro futuro delle condotte lesive del diritto alla vita privata del figlio minore, ma altresì la rimozione delle immagini e delle notizie già pubblicate (Tribunale di Roma, sezione Prima, 23.12.2017).
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