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20/10/2022Con questo articolo e il nostro video ti spieghiamo come puoi risolvere una questione familiare complessa, come una separazione o un divorzio, tramite i nostri avvocati con gratuito patrocinio. Per Gratuito Patrocinio per separazioni o divorzi si intende che puoi avere un avvocato gratuitamente per affrontare la separazione o il divorzio se i tuoi redditi non ti consentono di pagare l’avvocato.
Il Gratuito Patrocinio consente infatti a chi ha un reddito inferiore a € 13.659,64 di separarsi o divorziare con un avvocato che verrà pagato dalla Stato e potrà assisterti anche se la separazione o il divorzio sono giudiziali, ossia se non hai trovato un accordo con il tuo ex partner.
L’avvocato Nicola Barsotti è un avvocato che può assistere con Gratuito Patrocinio chi intende separarsi o divorziare o chi ha già in corso una causa per separazione o divorzio, quindi contattalo se hai bisogno di un avvocato divorzista con Gratuito Patrocinio al tuo fianco!
- Quando posso avere il Gratuito Patrocinio?
- Rilevano anche altre risorse ai fini del calcolo del reddito?
- Si tiene conto anche del reddito del coniuge da cui devo separarmi o divorziare?
- Posso avere il Gratuito Patrocinio anche per separazioni consensuali o divorzi congiunti?
- Come e dove si presenta la richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio?
- Di quali dati ho bisogno per compilare la domanda di ammissione al Gratuito Patrocinio?
- Quali documenti devo allegare alla richiesta di Gratuito Patrocinio?
- Scarica il modulo per l’ammissione al Gratuito Patrocinio
- Leggi altri articoli sull’argomento
Quando posso avere il Gratuito Patrocinio?
La normativa sul Gratuito Patrocinio è quella di cui al D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, che prevede che se vuoi separarti o divorziarti senza pagare l’avvocato, il tuo reddito non deve superare € 13.659,64.
Il reddito si calcola facendo riferimento a quello annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, tenendo presente che si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Ma v’è di più, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Rilevano anche altre risorse ai fini del calcolo del reddito?
Ai fini della determinazione del reddito rilevante ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. Corte Cost., ord. n. 153/2016), si deve tener conto, non solo dei redditi dichiarati, ma anche di “risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga”.
A titolo esemplificativo si fanno rientrare nel reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio:
- gli assegni di mantenimento per i figli che vengono corrisposti dall’altro genitore nei casi di coppie separate o sposate;
- gli assegni percepiti da INPS, INAIL, Enti Locali, ecc. anche se non sottoposte a IRPEF: l’Assegno per il Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli erogato da INPS, le pensioni di vecchiaia o invalidità, il reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione, le indennità di disoccupazione o di mobilità, la Cassa Integrazione, le rendite erogate da INAIL, la diaria per migranti (cd. pocket money) e ogni altra diversa entrata, escluse le prestazioni concesse al solo titolo di minorazione indipendentemente dalle condizioni economiche (indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali, indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti, indennità speciale per i ciechi civili parziali, indennità di comunicazione ai sordi).
Si tiene conto anche del reddito del coniuge da cui devo separarmi o divorziare?
Nel caso di separazioni o divorzi è prevista un’eccezione: per il calcolo del reddito non si tiene conto anche di quello del coniuge da cui ci si vuole separare o divorziare.
Infatti l’art. 76 del D. P. R. 115/2002 prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Resta inteso, però, che si dovranno conteggiare i redditi di “altri” componenti della famiglia con cui si abita stabilmente (ad esempio i figli, il/la nuovo/a compagno/a…).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “nel valutare le condizioni per l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nel caso in cui l’istanza sia formulata in una causa di separazione o divorzio, si deve escludere dal cumulo dei redditi familiari il solo reddito dell’altro coniuge, e non anche quello dei figli conviventi, essendo esclusivamente il coniuge in conflitto di interessi con l’altro che ha promosso l’azione o che è convenuto” (Cass. Civ. Sez. III, n. 30068 del 14.12.2017).
Posso avere il Gratuito Patrocinio anche per separazioni consensuali o divorzi congiunti?
La separazione consensuale è quella chiesta dai coniugi che sono d’accordo sulle condizioni a cui vogliono separarsi (mantenimento figli, assegnazione casa coniugale…), così come il divorzio congiunto è quello a cui si giunge per dare fine al matrimonio a condizioni condivise.
Diversamente, quando i coniugi non sono d’accordo, si parla di separazione o divorzio giudiziale.
Ebbene, ci si è chiesti se anche in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto si possa avere il Gratuito Patrocinio, e la risposta è stata positiva (cfr. Cass. Civ. Sez., n. 20545 del 29.09.2020), quindi si può avere l’avvocato gratis anche per separarsi o divorziarsi di comune accordo.
Come e dove si presenta la richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio?
Se vuoi procedere alla separazione o al divorzio puoi contattarci per sapere se hai diritto o meno al Gratuito Patrocinio.
Se la risposta sarà positiva Ti aiuteremo a compilare l’apposito modulo da presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale davanti al quale si terrà la causa di separazione o divorzio.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati verificherà se il modulo e/o la documentazione allegata sono idonei all’ammissione, dopodichè invierà la delibera di ammissione al Gratuito Patrocinio e potrai iniziare la causa senza sostenere alcuna spesa.
Di quali dati ho bisogno per compilare la domanda di ammissione al Gratuito Patrocinio?
Ci sono moduli che devono essere compilati e presentati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che normalmente prevedono di inserire i seguenti dati:
- I dati identificativi del soggetto che presenta la richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio
- Il tipo di causa (separazione o divorzio) per cui si chiede di essere ammessi al Gratuito Patrocinio
- I dati identificativi del soggetto contro (o con) cui si agisce, ossia l’altro coniuge
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000, con cui si dichiarano i redditi utili ai fini dell’ammissione prodotti nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza; in caso di cittadino extracomunitario si devono indicare anche i redditi prodotti all’estero, producendo apposita certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità della dichiarazione di reddito indicato;
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000, con cui si indicano i nominativi dei familiari conviventi o dei soggetti che coabitano in modo stabile e continuativo con l’istante, nonché i loro redditi;
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000, di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 291 quater Dpr 43/1973, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, e 74, comma 1, Dpr 309/1990, nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste;
- L’impegno a comunicare, fino a che il processo non sarà definito al magistrato di fronte al quale pende la causa, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 79 TU 115/2002, ogni eventuale variazione del reddito verificatasi nell’anno precedente, che superi il limite sopraindicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di un anno dal momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio o dall’eventuale precedente comunicazione di variazione.
- L’indicazione dell’avvocato che seguirà la causa;
Quali documenti devo allegare alla richiesta di Gratuito Patrocinio?
Per l’ammissione al Gratuito Patrocinio per separazioni o divorzi è opportuno allegare alla domanda il certificato per riassunto di matrimonio, il certificato contestuale di residenza e stato di famiglia dei coniugi, la documentazione relativa alla separazione se si intende procedere al divorzio, un documento di identità.
Scarica il modulo per l’ammissione al Gratuito Patrocinio
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Articolo aggiornato al 12 maggio 2026




2 Comments
Eventualmente potrei chiedere il gratuito patrocinio se sono a carico di mio marito e non lavoro.Posseggo un giardino in regime di bene personale e il 50% della casa vacanza.Non abbiamo una prima casa familiare,siamo in affitto.
I beni immobili come il giardino non rilevano ai fini del Gratuito Patrocinio, così come non rilevano i redditi del coniuge in caso di separazione o divorzio. Deve fare riferimento solo ai suoi redditi ed eventualmente a quelli degli altri familiari con cui convive.