Per Gratuito Patrocinio si intende l’assistenza legale prestata da un avvocato senza alcun costo per il cliente, perché ai compensi dell’avvocato provvederà lo Stato, tanto vero che il termine corretto è “Patrocinio a Spese dello Stato”.
Rispondiamo a qualche domanda in materia di gratuito patrocinio per separazioni o divorzi.
Quando posso avere il Gratuito Patrocinio?
La normativa sul Gratuito Patrocinio è quella di cui al D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, che prevede che se vuoi separarti o divorziarti senza pagare l’avvocato, il tuo reddito non deve superare € 11.746,68.
Il reddito si calcola facendo riferimento a quello annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, tenendo presente che si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Ma v’è di più, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Rilevano anche altre risorse ai fini del calcolo del reddito?
Ai i fini della determinazione del reddito rilevante ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. Corte Cost., ord. n. 153/2016), si deve tener conto, non solo dei redditi dichiarati, ma anche “di risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga”.
Ad esempio, se già si è separati e si intende procedere con il divorzio, oltre agli assegni di mantenimento stabiliti nella separazione, va tenuto conto della partecipazione del marito alle spese di moglie e figlio e della proprietà di un immobile in capo alla moglie.
Ma non solo, si è recentemente ritenuto che anche il reddito di cittadinanza, nel giudizio di separazione anche consensuale, concorre per la propria quota personale alla determinazione del reddito che dà diritto all’accesso al gratuito patrocinio.
Si tiene conto anche del reddito del coniuge da cui devo separarmi o divorziare?
Nel caso di separazioni o divorzi è prevista un’eccezione: per il calcolo del reddito non si tiene conto anche di quello del coniuge da cui ci si vuole separare o divorziare.
Infatti l’art. 76 del D. P. R. 115/2002 prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Resta inteso, però, che si dovranno conteggiare i redditi di “altri” componenti della famiglia con cui si abita stabilmente (ad esempio i figli, il/la nuovo/a compagno/a…).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “nel valutare le condizioni per l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nel caso in cui l’istanza sia formulata in una causa di separazione o divorzio, si deve escludere dal cumulo dei redditi familiari il solo reddito dell’altro coniuge, e non anche quello dei figli conviventi, essendo esclusivamente il coniuge in conflitto di interessi con l’altro che ha promosso l’azione o che è convenuto” (Cass. Civ. Sez. III, n. 30068 del 14.12.2017).
Posso avere il Gratuito Patrocinio anche per separazioni consensuali o divorzi congiunti?
La separazione consensuale è quella chiesta dai coniugi che sono d’accordo sulle condizioni a cui vogliono separarsi (mantenimento figli, assegnazione casa coniugale…), così come il divorzio congiunto è quello a cui si giunge per dare fine al matrimonio a condizioni condivise.
Diversamente, quando i coniugi non sono d’accordo, si parla di separazione o divorzio giudiziale.
Ebbene, ci si è chiesti se anche in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto si possa avere il Gratuito Patrocinio, e la risposta è stata positiva (cfr. Cass. Civ. Sez., n. 20545 del 29.09.2020), quindi si può avere l’avvocato gratis anche per separarsi o divorziarsi di comune accordo.
Come e dove si presenta la richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio?
Se vuoi procedere alla separazione o al divorzio puoi contattarci per sapere se hai diritto o meno al Gratuito Patrocinio.
Se la risposta sarà positiva Ti aiuteremo a compilare l’apposito modulo da presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale davanti al quale si terrà la causa di separazione o divorzio.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati verificherà se il modulo e/o la documentazione allegata sono idonei all’ammissione, dopodichè invierà la delibera di ammissione al Gratuito Patrocinio e potrai iniziare la causa senza sostenere alcuna spesa.
Di quali dati ho bisogno per compilare la domanda di ammissione al Gratuito Patrocinio?
Ci sono moduli che devono essere compilati e presentati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che normalmente prevedono di inserire i seguenti dati:
Quali documenti devo allegare alla richiesta di Gratuito Patrocinio?
Per l’ammissione al Gratuito Patrocinio per separazioni o divorzi è opportuno allegare alla domanda il certificato per riassunto di matrimonio, il certificato contestuale di residenza e stato di famiglia dei coniugi, la documentazione relativa alla separazione se si intende procedere al divorzio, un documento di identità.
Scarica il modulo per l’ammissione al Gratuito Patrocinio
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