La Corte di Cassazione civile sez. III, con sentenza n. 511 del 15.01.2020, ha affrontato il caso di un bambino nato con epilessia e sindrome da disadattamento per colpa medica.
Vediamo in cosa consistono tali patologie e perché i giudici hanno dato ragione alla famiglia del minore.
Epilessia
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità “l’epilessia è un disordine cronico del cervello, caratterizzata dal ripetersi di fenomeni chiamati crisi epilettiche, di solito di breve durata (secondi o pochi minuti), che possono manifestarsi con alterazione dello stato di coscienza e/o con movimenti involontari che riguardano una sola parte del corpo” .
Quando l’epilessia non si associa a danni del cervello si parla di Epilessia Primaria, mentre quando è associata a lesioni cerebrali (tumori, malformazioni, eventi infiammatori avvenuti nel passato, anomalie dello sviluppo, etc.) si parla di Epilessia Secondaria o Sintomatica.
Sindrome di disadattamento
Le sindromi da disadattamento (dette anche “diatesi parassite”) sono patologie che si manifestano con delle crisi temporanee di stanchezza psico-fisica.
A tali crisi si associano depressione e dei “vuoti” di tutte le capacità intellettuali.
E’ una malattia invalidante che si può ritrovare sotto tre diverse forme: a) sindrome da disadattamento ipofiso-corticosurrenalica o genitale, b) sindrome da disadattamento ipofiso-pancreatico endocrino, c) sindrome da disadattamento ipofiso-pancreatico esocrino.
Il parto cesareo avrebbe evitato danni!
Torniamo adesso al caso di malasanità trattato dai giudici.
I familiari di un bambino nato con epilessia e sindrome da disadattamento facevano causa all’Azienda Ospedaliera per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dal minore, ritenendoli causati da colpa dei sanitari che avevano assistito il parto.
I giudici, sia in primo che in secondo grado, sulla base di Consulenze Tecniche d’Ufficio, ritenevano che non sussistessero dubbi o perplessità di sorta in ordine alla responsabilità professionale dei sanitari che assistettero la madre del bambino in occasione del parto, in quanto è risultato che i presidi medici adoperati non furono adeguati ed idonei alle conoscenze ed ai parametri della scienza e della prassi medica dell’epoca, tenuto anche conto della stessa qualificazione della struttura sanitaria in oggetto.
In particolare i consulenti, dopo aver preso in esame tutta la documentazione sanitaria in loro possesso concludevano che “un travaglio prolungato e difficoltoso con feto macrosomico in primipara oltre il termine erano tutti dati che dovevano venire presi in considerazione per un cesareo che, imprudentemente non venne effettuato, dovendosi alla fine ricorrere alla estrazione di un feto di rilevanti dimensioni, con il forcipe“.
Quindi, i periti ritenevano che “è possibile ritenere con quasi assoluta certezza che le lesioni neurologiche presentate, alla nascita, dal bambino furono compatibili con le modalità con cui avvenne il parto, essendo stata, la nascita, comunque troppo rimandata e ritardata con l’uso di manovre estrattive imprudenti e non adeguate al caso“.
Come si ottiene il risarcimento dei danni
Se ritieni che tuo figlio sia morto o abbia riportato lesioni per responsabilità dei medici che hanno assistito al parto, puoi rivolgerti ai nostri avvocati e ai nostri consulenti medici per avere un parere gratuito.
Per prima cosa avrai modo di parlare con noi e descriverci cosa è successo, contando sulla nostra comprensione umana e competenza ventennale in casi di malasanità relativi a danni da parto.
Dopodichè potrai farci visionare la cartella clinica, ossia tutta la documentazione medica relativa alla fase di gravidanza e del parto. I nostri consulenti medico-legali e specialisti in ginecologia ed ostetricia sapranno dirti se vi è stata o meno responsabilità medica.
Se così fosse, i nostri avvocati potranno assisterti gratuitamente per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti da tuo figlio e da tutti i familiari.
Per ottenere il risarcimento sarà sufficiente dimostrare il nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il danno, prova da ritenere sussistente quando: da un lato, non vi sia certezza che il danno patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall’altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato.
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