Con questo articolo commentiamo la sentenza n. 13509 del 29.04.2022 con cui la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di malasanità relativo a responsabilità del chirurgo per aver omesso di informare il paziente sul percorso di guarigione.
Cosa si intende per “follow up” in medicina
Il termine inglese “follow up” è traducibile in italiano come controllo, monitoraggio, verifica.
In ambito medico descrive il percorso verso la guarigione di un paziente che ha affrontato una malattia e che, dopo la cura, necessita di controlli periodici ed esami.
E’ un termine particolarmente usato in ambito oncologico per monitorare la salute del paziente che è stato colpito da un tumore e, negli anni successivi alla terapia, ha bisogno di essere monitorato periodicamente per controllare che non si presentino recidive e/o ricadute.
E’ quindi fondamentale che un paziente, che ha superato la fase acuta del tumore, venga informato dai medici che lo hanno avuto in cura su modi e tempi dei controlli e degli esami che dovrà fare negli anni a venire.
Ad esempio, se una donna è stata colpita da tumore al seno, saranno prescritte periodiche visite ed esami ecografici e/o mammografici, così come se un paziente ha subito una neoplasia del colon-retto gli saranno prescritti esami quali la colonscopia.
Se il medico non informa il paziente è responsabile
Se è vero che è importante la prevenzione e la diagnosi precoce di tumori, è altresì fondamentale che il paziente che ha vinto la malattia continui a sottoporsi a controlli di “follow up”, al fine di prevenire ricadute.
Quindi, il medico dovrà essere diligente non solo nella fase diagnostica ma anche in quella successiva alle terapie anti-tumorali, cioè dovrà consigliare al paziente di seguire un percorso di visite ed esami.
Qualora ciò non avvenisse, e quindi il paziente non sia messo nella condizione di affrontare un corretto percorso di monitoraggio e guarigione, il medico sarebbe responsabile delle conseguenze negative derivanti da tale omissione.
Il caso: melanoma non monitorato e decesso anticipato del paziente
Con la sentenza che abbiamo citato, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un paziente deceduto a seguito dell’asportazione di una lesione cutanea cupoliforme sospetta, localizzata sul dorso sottoscapolare sinistro, con diagnosi di melanoma, a cui non era seguito da parte del chirurgo, né un esame istologico, né un trattamento di “follow up” informativo o anche solo di monitoraggio.
Dopo l’asportazione era infatti emersa, all’apparire di rigonfiamenti ai linfonodi del cavo ascellare, una metastasi massiva da melanoma, ricollegata da altri medici all’oggetto del passato intervento di escissione, e che, nonostante i plurimi interventi e trattamenti succedutisi, aveva condotto alla morte.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, con pronuncia tuttavia riformata dalla Corte di Appello che escludeva che la pur riscontrata inadeguatezza della tecnica operatoria adottata, per insufficienza dei margini di escissione, e difetto di successiva radicalizzazione, avesse prodotto effetti apprezzabili, tenuto conto delle mancate recidive locali.
La Corte di Appello, ad ogni modo, riconosceva la rilevanza causale del mancato “follow up“, del quale non poteva che rispondere anche il chirurgo come tale e, dunque, quale sanitario dell’azienda coinvolta.
Quindi la Corte di Appello concludeva per la sussistenza del nesso causale rispetto dal danno da perdita di “chances” di sopravvivenza, liquidandolo con una riduzione volta a tener conto della misura di quelle, rispetto all’evento morte.
Corte di Cassazione detta la regola
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello, stabilendo che
<<l’attività del medico chirurgo non può essere limitata all’intervento di cui risulta essere stato incaricato ma deve ritenersi estesa, in coerenza con la compiutezza della sua prestazione e in relazione alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni per il doveroso “follow up” prescritto dai protocolli ovvero fatto proprio come corretto dalla comunità scientifica in relazione alla specifica diagnosi effettuata nel caso concreto>>.
Peraltro, lo stesso chirurgo, quale dipendente della struttura vincolata al contratto di spedalità, deve ritenersi appartenente, lui per primo, al collettivo dei medici tramite cui quella agisce per adempiere lo specifico impegno negoziale, senza che sia possibile sezionare, a fini di esenzione e senza sinergie funzionali alla tutela della salute, le responsabilità inerenti a quell’adempimento.
Quindi, si deve ritenere che la prestazione fornita al paziente dall’ospedale o dalla clinica privata, tramite i medici che vi lavorano, non sia limitata all’intervento, ma anche al successivo necessario follow up come è normale e logico che sia tutte le volte (cioè praticamente sempre) che all’esecuzione di un intervento chirurgico debbano seguire una serie di controlli appunto finalizzati a verificare e tempestivamente curare eventuali complicanze.
Il medico non ti ha correttamente informato?
Se tu o un tuo familiare avete riportato conseguenze dannose, perché i medici non vi hanno correttamente informato sul percorso post operatorio, potete contattarci tutti i giorni per avere un parere gratuito.
Sarà opportuno far visionare la cartella clinica dai nostri consulenti medici-legali per riscontrare che non vi è stata idonea informazione da parte dei medici, e sentire le persone informate dei fatti affinchè confermino che vi è stata negligenza da parte dell’ospedale.
Se verrà riscontrato un caso di malasanità i nostri avvocati procederanno a richiedere in sede civile il risarcimento di tutti i danni derivati da responsabilità medico-sanitaria, e a denunciare penalmente il medico che ha provocato per sua colpa lesioni o morte del paziente.
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