
Il consenso informato non libera il medico da responsabilità
04/06/2022
Il “follow up”: il medico deve informare il paziente sul percorso di guarigione
08/06/2022Chi è stato vittima di responsabilità medico-sanitaria ha diritto ad ottenere un risarcimento dei danni, ma può denunciare anche penalmente il medico che ha causato lesioni o il decesso del paziente e richiedere il risarcimento dei danni morali all’interno del processo penale, costituendosi parte civile.
- Come si denuncia il medico
- La costituzione di parte civile del paziente e/o dei suoi familiari
- Come ci si costituisce parte civile
- Rapporti tra azione civile e azione penale
- Come costituirsi parte civile nel processo penale o fare causa civile?
Come si denuncia il medico
La responsabilità penale in caso di lesioni o morte del paziente è soggettiva, quindi si dovrà sporgere una denuncia-querela contro il medico, alle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri etc.) o alla Procura della Repubblica del Tribunale del luogo in cui si è verificato il fatto.
La denuncia-querela può essere fatta sia verbalmente, recandosi personalmente presso le forze dell’ordine (che provvederanno ad ascoltare l’interessato e a redigere un verbale di ricezione della denuncia-querela), o per iscritto, sia personalmente che tramite avvocato, depositando l’atto alle forze dell’ordine o direttamente in Procura della Repubblica.
Dopo aver acquisito la denuncia-querela, le forze dell’ordine, tramite delega del Pubblico Ministero, svolgeranno tutte le indagini del caso (sequestro della cartella clinica, audizione delle persone informate dei fatti etc.), dopodichè il Pubblico Ministero deciderà se portare a giudizio il/i medico/i.
Se il procedimento penale andrà avanti, il paziente che ha riportato lesioni, o i familiari del paziente morto, potranno costituirsi parte civile nel processo penale al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni morali subiti.
La costituzione di parte civile del paziente e/o dei suoi familiari
Si parla di costituzione di parte civile nel processo penale quando la vittima del reato partecipa al processo in cui il/i medico/i sono imputato/i per lesioni provocate al paziente (lesioni colpose) o per la sua morte (omicidio colposo).
In quest’ultimo caso saranno i familiari del paziente a costituirsi parte civile.
La finalità della costituzione di parte civile è quella di “monitorare” tramite un proprio avvocato il processo penale e, laddove il giudice dovesse condannare il/i medico/i per lesioni colpose o omicidio colposo, ottenere il risarcimento dei danni scaturiti dal reato.
Come ci si costituisce parte civile
L’art. 76 del codice di procedura penale prevede che la costituzione di parte civile venga esercitata nel processo penale, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante un atto scritto denominato “costituzione di parte civile”.
L’art. 77 c. p. p. prevede che le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l’esercizio delle azioni civili e che, se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il Pubblico Ministero può chiedere al Giudice di nominare un curatore speciale.
Per costituirsi parte civile è richiesta la forma scritta, ossia la presentazione al Giudice di un documento firmato dall’avvocato che deve contenere, a pena di inammissibilità:
- le generalità della persona fisica che si costituisce parte civile;
- le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
- il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
- l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
- la sottoscrizione del difensore.
L’art. 79 c. p. p. prevede poi un termine a pena di decadenza per la costituzione di parte civile, che è l’udienza preliminare e la prima udienza di comparizione davanti al Tribunale, fino a che non è stato dichiarato aperto il dibattimento.
Rapporti tra azione civile e azione penale
Abbiamo visto come denunciare un medico che si è reso responsabile di lesioni o omicidio colposo e come costituirsi parte civile nel processo penale.
Ma costituendosi parte civile nel processo penale pregiudica la possibilità di agire anche in una causa civile per ottenere il maggior risarcimento dei danni?
La risposta è no. Se nel processo penale si possono ottenere i cosiddetti danni morali, nella causa civile si possono ottenere altre e più cospicue somme.
L’art. 75 c. p. p. prevede tuttavia dei rapporti tra la costituzione di parte civile nel processo penale e l’azione civile, e così recita:
(i) l’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
(ii) l’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
(iii) se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
Conviene costituirsi parte civile nel processo penale o fare causa civile?
I nostri avvocati hanno esperienza ventennale in ambito di responsabilità medico-sanitaria, sia come difensori di vittime di malasanità in ambito penale che civile.
La scelta della costituzione di parte civile nel processo penale varia da caso a caso, ma generalmente si tende a privilegiare la causa civile, limitandosi a partecipare al processo penale come “mera” persona offesa, il che significa che l’avvocato parteciperà al processo penale con un ruolo minore e senza avanzare richieste risarcitorie.
Questo è consigliabile perché nel processo penale il medico verrà condannato solo se verrà provata la sua responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio”, quindi se il Pubblico Ministero porterà prove schiaccianti del fatto di reato.
Invece, in ambito civile, il medico (e anche la struttura sanitaria pubblica o privata in cui ha operato) sarà condannato anche solo se risulterà “più probabile che non” che dalla sua condotta siano derivate lesioni o morte del paziente, quindi per noi sarà più facile avere giustizia.
C’è poi da dire che i tempi del processo penale dipendono prevalentemente dal Pubblico Ministero che esercita l’azione penale, mentre in ambito civile è l’avvocato della vittima che prepara gli atti di causa e chiede la fissazione dell’udienza.
Comunque, lo ripetiamo, tutto varia da caso a caso, quindi sapremo darti un consiglio solo dopo aver parlato e preso visione di tutta la documentazione medico-legale utile a sciogliere ogni dubbio e farti avere quanto ti spetta.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
© Riproduzione riservata avvocaticollegati.it