Purtroppo questi anni sono stati caratterizzati dalla pandemia per Covid, e molte persone che lo hanno contratto hanno riportato lesioni permanenti o addirittura la morte.
Ci si è chiesti se i familiari di una persona morta per Covid, che aveva stipulato una polizza assicurativa contro gli infortuni, hanno diritto alla liquidazione.
Ebbene, il Tribunale di Torino, con la recente sentenza n. 184 del 19 gennaio 2022, ha stabilito che l’assicurazione deve liquidare gli eredi del defunto, perché il Covid va equiparato ad un infortunio.
Il caso: gli eredi fanno causa all’Assicurazione
Un marito e padre di famiglia moriva in ospedale nel marzo 2020, per complicazioni dovute al Covid.
Poiché il predetto aveva stipulato una polizza infortuni, che in caso di morte a seguito di infortunio riconosceva ai suoi eredi la somma di 100mila euro, questi ultimi chiedevano all’Assicurazione la liquidazione in loro favore della somma.
Ma l’Assicurazione negava la richiesta, ritenendo che la morte da Covid non fosse equiparabile ad un infortunio, ma ad una malattia.
Le parti divergevano, in particolare, su una clausola del contratto di assicurazione relativo alla “morte da infortunio per causa fortuita, violenta ed esterna”, che secondo gli eredi includeva il fatto e secondo l’Assicurazione lo escludeva.
Il Covid-19: cos’è e come si trasmette
Intanto il Tribunale di Torino inquadra l’aspetto clinico che ha portato al decesso del paziente.
In particolare, nella sentenza si legge che il Coronavirus del 2019 è un ceppo non precedentemente identificato nell’uomo, la cui trasmissione avviene principalmente tramite droplet ed aerosol da un soggetto infetto che starnutisce, tossisce, parla o respira e si trova in prossimità di altre persone.
Le goccioline possono quindi essere inalate o poggiarsi su superfici con cui altri soggetti vengono a contatto e si infettano toccandosi naso, bocca o occhi.
Si tratta, in sintesi, di un microorganismo estremamente piccolo che è esclusivamente in grado di replicarsi all’interno delle cellule dei tessuti dell’organismo causandone la distruzione.
In particolare, il virus responsabile della malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 entra nell’organismo legandosi all’Enzima di Conversione dell’Angiotensina 2 (ACE2), che è localizzato sulle cellule dell’epitelio polmonare e che ha la precipua funzione di proteggere i polmoni da danni provocati da infezioni e/o infiammazioni.
Legandosi ad ACE2 il virus entra nella cellula, impedisce all’enzima di compiere il proprio ruolo protettivo, ed inizia a replicarsi determinando una fase clinica che, in genere, è inizialmente caratterizzata da malessere, febbre e tosse secca.
Una eventuale evoluzione del processo replicativo del virus comporta l’insorgenza di una polmonite interstiziale associata a sintomi respiratori che, al principio, risultano limitati ma che, gradualmente, possono condurre ad una instabilità clinica con insufficienza respiratoria in grado di aggravarsi per fibrosi polmonare da eccessiva infiammazione.
In ambito assicurativo il Covid-19 va considerato infortunio
Ebbene, al fine di verificare la causa della morte dell’assicurato, in corso di causa il Tribunale ha disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio da cui è emerso in modo incontrovertibile che “le motivazioni all’origine del decesso sono da considerarsi conseguenza di una comprovata condizione di insufficienza respiratoria da Covid-19”.
A questo punto il Tribunale ha sciolto il dubbio, anche alla luce delle risultanze della esperita c.t.u., se la predetta situazione sia indennizzabile ai sensi delle condizioni generali del contratto di assicurazione, ove è statuito che “è considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea”.
Di conseguenza, nel caso oggetto di valutazione, la domanda che si è posto il Tribunale è se l’infezione da Covid sia da considerarsi evento inquadrabile quale infortunio tecnicamente risarcibile.
Quanto sopra premesso, del tutto condivisibili appaiono al Tribunale le conclusioni cui è giunto il c.t.u., nella parte della relazione in cui lo stesso rileva che le condizioni generali di assicurazione considerano l’infortunio – come peraltro di regola – un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, in grado di determinare constatabili lesioni che possono determinare come conseguenza anche la morte.
E’ un evento “fortuito”
Ora, analizzando i presupposti previsti per la individuazione del “fatto infortunio” è da prendere atto che l’infezione da SARS-CoV-2 risulta quale condizione determinata, innanzi tutto, da causa fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario.
Si potrebbe qui anche aggiungere che il carattere fortuito della causa è evidenziato dal fatto di essere del tutto estranea ad un’attività consapevole del soggetto infettato, che si è venuto a trovare in siffatta condizione senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere la più pallida idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l’infezione.
E’ un evento “violento”
La causa può inoltre considerarsi “violenta”, in quanto certamente, come rimarcato dal c.t.u., il contatto non è dilatato nel tempo, ma anche, sia consentito aggiungere, in quanto il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale.
Così come “violenta” sarebbe, ad esempio, la ferita provocata dalla caduta di un mattone sulla testa di una persona, allo stesso modo ben può dirsi violenta l’infezione di cui qui si discute, con un’alterazione dello stato normale di intere parti dell’organismo (in particolare dell’apparato respiratorio), al punto da causare gravissime sofferenze e, alla fine, addirittura la morte del soggetto interessato.
E’ una causa “esterna”
Infine, la causa è sicuramente “esterna”, proprio perché il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall’esterno: non per nulla il primo e più rudimentale rimedio contro siffatta infezione è costituito dal porto della mascherina, che serve proprio ad evitare il contatto con siffatta causa “esterna”.
Giustamente rileva poi il c.t.u. che nel contratto assicurativo di riferimento non sono peraltro escluse le infezioni virali – così come quelle batteriche, micotiche o parassitarie – e che non sono documentate nel soggetto preesistenti situazioni in grado di facilitare l’insorgenza dell’infezione da SARS-CoV-2 così come la determinatasi sfavorevole evoluzione.
È quindi da concludere, secondo il Tribunale, che, in assenza di specifica esclusione contrattuale, l’infezione da Covid soddisfa la definizione di infortunio contemplata nelle condizioni contrattuali.
In caso di dubbi il contratto si interpreta contro l’assicurazione
Il Tribunale aggiunge che, nella denegata ipotesi in cui un qualche dubbio dovesse ancora sussistere, verrebbe in pronto soccorso degli eredi il disposto dell’art. 1370 c. c., alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità.
Come, invero, stabilito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., 17 gennaio 2008, n. 866), “le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”.
Il Tribunale accoglie poi le pertinentissime osservazioni autorevolmente svolte dal c.t.u. nei confronti dei puntuti rilievi sollevati dal c.t. dell’Assicurazione in merito alla bizantina distinzione che si vorrebbe porre tra “infortunio” e “malattia”, quasi che il contrarre una malattia non costituisse un infortunio (la cui stessa etimologia latina – in-fortunium – squaderna il riferimento ad un evento sfortunato, malaugurato), ma semmai, allora … un colpo di buona sorte!
Giustamente rileva il c.t.u. che nel contesto di una Polizza Infortuni vige tuttora l’equiparazione tecnica medico-legale di “causa virulenta” con “causa violenta” e che l’argomento oggetto di valutazione è se una infezione acutamente contratta – virulenta come quella da Covid – rientri negli eventi indennizzabili nella consapevolezza che l’indennizzabilità deriva dalla combinata interazione del “fatto” e della “conseguenza”, qualora ovviamente quest’ultima soggiaccia alla regola causale diretta ed esclusiva.
Viene poi richiamato quanto affermato dal Presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni nell’articolo “SARS-CoV-2 ed infortunio nell’assicurazione privata: annotazioni medico legali”: “risulta dunque inequivocabile che la dottrina medico legale abbia costantemente considerato un’infezione virale o batterica, sulla cui trasmissione vi sia nozione delle modalità di contagio anche ambientale, ovvero non mediato da energie meccanica, un infortunio a tutti gli effetti, dotato delle caratteristiche della accidentalità, della violenza e dell’esteriorità causali”.
Come si ottiene la liquidazione se l’assicurazione la nega?
Se il caso che abbiamo descritto ha riguardato anche un tuo familiare, puoi contattarci tutti i giorni, anche durante il fine settimana, per avere un parere gratuito da parte dei nostri avvocati e consulenti medici.
La procedura che seguiremo sarà la seguente:
Per prima cosa dovrai consegnarci copia del contratto di assicurazione che il tuo familiare aveva stipulato, nonché le ricevute di pagamento della polizza, affinchè i nostri avvocati possano verificare se il contratto è valido e applicabile al caso che stiamo trattando.
Dopodichè dovrai consegnarci copia della cartella clinica da cui i nostri consulenti medici-legali potranno accertare le cause della morte, e quindi se è effettivamente derivata dal Covid.
Resta inteso che dovrai anche dimostrare il rapporto di parentela con l’assicurato (basta una certificazione), se vi è o meno testamento e se l’eredità è stata o meno accettata.
A questo punto procederamo a richiedere via pec la liquidazione all’assicurazione, specificando i motivi per cui riteniamo che comprenda il caso di specie.
Qualora l’assicurazione dovesse negare il pagamento, provvederemo ad invitare l’assicurazione davanti ad un organismo di mediazione, affinchè venga esperito il tentativo di mediazione davanti ad un avvocato terzo ed imparziale detto “mediatore”. Se l’accordo sarà raggiunto verrà stilato un verbale e l’assicurazione sarà tenuta a pagare.
Se l’accordo non venisse raggiunto, allora procederemo ad introdurre una causa civile davanti al Tribunale competente per territorio e, se avrai ragione come riteniamo che sia, verrà emessa una sentenza di condanna dell’assicurazione a pagare quanto dovuto agli eredi, oltre a tutte le spese legali di chi ti ha assistito!
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