Con questo articolo ti spieghiamo in maniera semplice come si svolge una causa per separazione o divorzio.
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L’attività preliminare
Prima che i coniugi giungano all’udienza fissata in Tribunale per la loro separazione o divorzio, i rispettivi avvocati dovranno redigere gli scritti difensivi e iscrivere al ruolo la causa.
Se a promuovere la causa è solo un coniuge, si parla di separazione giudiziale o divorzio giudiziale, l’avvocato di quest’ultimo presenterà un ricorso, iscriverà al ruolo la causa e, dopo che il Tribunale avrà fissato l’udienza, provvederà a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza all’altro coniuge.
Quest’ultimo, prima dell’udienza potrà costituirsi in causa tramite avvocato con un atto difensivo, detto comparsa di costituzione.
Nel caso invece i cui i coniugi intendano separarsi o divorziare di comune accordo, si parla di separazione consensuale o divorzio congiunto, presenteranno un unico ricorso e, dopo che il Tribunale avrà fissato l’udienza, compariranno per far omologare l’accordo (decreto di omologa).
Nulla vieta che, anche se la causa è stata promossa come giudiziale, in corso di causa le parti trovino un accordo e quindi convertano la procedura in consensuale.
L’udienza per separazione consensuale o divorzio congiunto
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La causa si svolgerà nel corso di un’unica udienza davanti al Presidente del Tribunale, il quale, dopo aver letto gli accordi stabiliti dalla parti ed averli ritenuti validi nell’interesse loro e dei loro figli, emetterà il decreto di omologa, dichiarando i coniugi separati o divorziati.
Dopodichè la cancelleria del Tribunale trasmetterà il provvedimento al Comune in cui era stato celebrato il matrimonio affinchè sia annotato nel registro degli atti di matrimonio che i coniugi si sono separati o divorziati.
Separazione o divorzio giudiziale
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Anche in questo caso la prima udienza è tenuta davanti il Presidente del Tribunale, il quale, preliminarmente, inviterà le parti a riconciliarsi o trovare un accordo per convertire la causa da giudiziale a consensuale.
Se l’invito viene recepito dai coniugi, il Giudice ratifica il sopraggiunto accordo ed emette decreto di omologa.
Diversamente, all’esito dell’udienza, il Giudice emetterà una ordinanza con cui disporrà i provvedimenti urgenti e provvisori relativamente alle condizioni della separazione o divorzio.
Ad esempio, se la coppia ha figli minorenni e non autosufficienti, disporrà un contributo al loro mantenimento da parte del genitore con cui non vivranno prevalentemente.
Come prosegue la controversia giudiziaria
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Sfortunatamente le parti non hanno trovato un accordo, quindi, dopo avere emesso l’ordinanza con cui vengono disposti provvedimenti urgenti e provvisori, il Presidente del Tribunale dispone la prosecuzione del giudizio davanti a sé o altro Giudice, affinchè si giunga ad una sentenza dichiarativa della separazione o del divorzio che darà ragione all’uno o all’altro coniuge.
Verrà quindi fissata un’udienza entro cui gli avvocati delle parti dovranno presentare memorie integrative con le forme previste per le cause ordinarie. All’udienza gli avvocati, senza la necessità delle parti in causa, faranno richiesta al Giudice per la concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. per la redazione e deposito di memorie istruttorie.
Trattasi di scritti con cui si potranno fare precisazioni e repliche, indicare mezzi di prova diretti e prove contrarie.
Quindi, nel corso di una successiva udienza, il Giudice deciderà se e quali prove disporre nel prosieguo del giudizio.
Ad esempio, una parte potrebbe aver interesse a portare testimoni per dimostrare di essere stato tradito al fine di chiedere l’addebito della separazione, potrebbe chiedere tramite la polizia tributaria un’indagine sulle reali condizioni reddituali e patrimoniali dell’altro coniuge per avere un maggior contributo al mantenimento dei figli o un mantenimento per se stesso o un assegno divorzile.
Se il Giudice ammette le prove, fissa apposita/e udienza/e per l’assunzione delle prove.
Una volta che la fase istruttoria sarà ritenuta conclusa da parte del Giudice, quest’ultimo fisserà una udienza per la precisazione delle conclusioni, consentendo alle parti di rassegnare le domande definitive a favore dei propri assistiti, alla luce di come si è fino ad allora svolta la causa.
Laddove i difensori, in sede di precisazione delle conclusioni, abbiano chiesto anche termini per memorie conclusionali e repliche, il Giudice darà loro modo di presentare tali scritti contenenti le ragioni specifiche per cui ritengono fondata la propria domanda. All’esito di tale attività il Giudice pronuncerà sentenza.
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Buonasera, le registrazioni telefoniche non rappresentano una violazione della privacy?