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02/05/2022Un paziente di circa settanta anni si recava più volte dal medico di famiglia accusando dolori alla schiena, e il medico gli prescriveva semplici farmaci antinfiammatori.
Ma dopo il ricovero in Ospedale si scopriva che il paziente soffriva di una emorragia e, seppur operato d’urgenza, poco dopo moriva.
La figlia si rivolgeva al Tribunale di Arezzo, per richiedere al medico di famiglia il risarcimento di tutti i danni subiti e, con la sentenza numero 759 del 20.6.2016, le venivano riconosciuti dal Tribunale più di 500mila euro.
- Il caso: emorragia arteriosa bulbare
- Il medico di famiglia aveva sbagliato terapia e errato diagnosi
- La regola del “più probabile che non” in materia di responsabilità medica
- La liquidazione del danno da perdita parentale
- Tu o un tuo familiare siete vittima di malasanità?
- Ascolta la versione audio dell’articolo
Il caso: emorragia arteriosa bulbare
Un uomo di circa 70 anni nel novembre 1999 si recava dal proprio medico di famiglia lamentando dolore alla schiena, e il medico gli prescriveva i farmaci Muscoril, Cotareg e Cardirene.
Ma il dolore permaneva, e il paziente tornava più volte dal proprio medico che gli prescriveva l’antinfiammatorio Orudis, dopodichè, visto che il paziente continuava a lamentare dolori, gli prescriveva esami strumentali quali radiografie, tac, ecografie.
Dopo due mesi di dolori il paziente fu ricoverato e, eseguita una gastroscopia, emerse una massiva emorragia arteriosa bulbare impossibile da trattare endoscopicamente.
Fu operato d’urgenza, ma il 2.2.2000, all’esito di un progressivo peggioramento delle sue condizioni cliniche, morì.
Il medico di famiglia aveva sbagliato terapia e errato diagnosi
Il Tribunale si affida ad una consulenza tecnica d’ufficio che riconosce la responsabilità del medico di famiglia.
Infatti, si è ritenuto “nel comportamento del curante si ravvedono profili di colpa professionale per aver prescritto al paziente terapia con Orudis in assenza di adeguata gastroprotezione di fronte ad un soggetto che già assumeva cronicamente farmaci (Cardirene e Cotareg) potenzialmente gastrolesivi, aumentando in modo considerevole, per un meccanismo di sinergismo, la probabilità che si potessero manifestare effetti collaterali tra i quali, il più frequente e grave è proprio la perforazione gastroduodenale, in ciò violando quindi le comuni norme di prudenza che debbono, unitamente alla diligenza e alla perizia, guidare l’atto sanitario”.
Tale omissione ha quindi favorito la perforazione duodenale che, tra l’altro è avvenuta nella parete posteriore e quindi con un quadro sintomatologico meno frequente e quindi più difficile da diagnosticare correttamente.
Per di più, “i sintomi del paziente potevano suggerire, oltre che una eventuale patologia rachidea, anche una patologia di tipo gastro-enterico, e vi erano indicazioni non solo per prescrivere accertamenti volti ad individuare eventuali patologie rachidee ma anche per verificare eventuali patologie a carico dell’apparato digerente”.
Vi fu quindi un ritardo che condusse ad intervenire in modo intempestivo, in un quadro clinico ormai compromesso.
Si è quindi concluso che:
“ una prudente terapia gastroprotettrice avrebbe evitato la formazione dell’ulcera duodenale e comunque, una volta che tale patologia si manifestò (per assenza di terapia precauzionale) ovvero di prese coscienza della anoressia e del dimagrimento, prudentemente si sarebbe dovuto orientare gli accertamenti strumentali e le ipotesi diagnostiche non solo a patologie di tipo rachideo ma anche di tipo gastro-enterico.
Ciò avrebbe permesso di intervenire tempestivamente anche su una situazione grave, quale l’ulcera duodenale posteriore, ma comunque in condizioni di elezione e non di urgenza aumentando in modo significativo le possibilità di un buon esito dell’intervento fino alla completa guarigione. (…)”.
La regola del “più probabile che non” in materia di responsabilità medica
Il Tribunale fa proprie le conclusioni del perito come appena richiamate, secondo cui, se il medico di famiglia avesse prescritto una terapia grastroprotettrice e avesse prescritto altri esami, è più probabile che il paziente non sarebbe morto.
Viene quindi applicata la regola iuris del processo civile del “più probabile che non”, vediamo di cosa si tratta.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’accertamento del nesso causale – da compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza” (altrimenti definito anche del “più probabile che non”) – implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità.
In merito a tale regola è stato recentemente ribadito che la responsabilità medica deve qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale, sicché – ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per la lesione del diritto alla salute – “è onere del danneggiato provare secondo il criterio del più probabile che non, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al medico dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza” (Cassazione civile, sez. III, 29/03/2022, n. 10050).
La liquidazione del danno da perdita parentale
Alla figlia del paziente deceduto viene riconosciuto il danno iure proprio per la perdita del padre, nonché quello iure successionis, relativo al danno subito da sua madre, nonché moglie del paziente, che era ancora viva quando morì predetto.
Invero, il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorchè colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
Perchè, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonchè la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 Cost.
In questo caso il danno è stato patito dalla figlia e dalla moglie non separata e, dunque, la sua esistenza è stata presunta sino a prova contraria (a es. quella di un rapporto cattivo fra i congiunti), che qui non è stata data.
La somma riparatoria è stata stimata in base alle tabelle del Tribunale di Milano in € 200.000,00 per ciascun soggetto (forbice da € 163.990,00 a € 327.990,00), non ravvisandosi elementi per una differenziazione fra figlia e moglie e ritenendosi la somma congrua in relazione al caso di specie e, in particolare, all’età dei soggetti: la perdita, essendo qui costretti a valutarla monetariamente, non può che essere minore quando, come nel caso di specie, il figlio è ormai adulto e ha una sua nuova famiglia e il coniuge ha ormai compiuto la maggior parte della sua vita matrimoniale.
In tutto, il risarcimento attualizzato riconosciuto alla figlia del paziente morto è stato pari a € 531.131,00.
Tu o un tuo familiare siete vittima di malasanità?
Se vuoi ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa medica, per te stesso per un tuo familiare, puoi contattarci tutti i giorni e richiederci un parere.
I nostri avvocati sapranno darti un consiglio su come denunciare i medici che hanno sbagliato, e i nostri consulenti medici sapranno valutare la cartella clinica e dirti a quanto ammontano i danni.
Sappi che i nostri avvocati e medici legali hanno più di venti anni di esperienza in ambito di responsabilità medico-sanitaria e nel diritto sanitario.
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NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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