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Con questo articolo parliamo dell’incapacità di intendere e di volere di chi è coinvolto, come indagato o imputato, in un procedimento penale.
Cosa si intende per capacità di intendere e di volere
Si tratta di due tipi di capacità: intendere e volere.
La capacità di intendere consiste nella idoneità di una persona di rendersi conto del valore delle proprie azioni, avendo una percezione obiettiva della realtà, tanto da rendersi conto della propria condotta e delle sue conseguenze. E’ la capacità di comprendere la realtà.
La capacità di volere consiste nella idoneità di una persona di controllare i propri impulsi e di autodeterminarsi. E’ la capacità di comprendere sé stessi.
Quali effetti comporta l’incapacità “totale”?
L’art. 85 del codice penale così recita:
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.
Quindi, se il reato è stato commesso da un soggetto che in quel momento non era completamente capace di intendere e di volere, non potrà essere punito, perché si considera non imputabile.
Per essere ritenuti non imputabili, e quindi non punibili, non è necessario che il soggetto sia incapace di intendere e di volere, ma è sufficiente che sia riconosciuta l’una o l’altra incapacità.
Quali effetti comporta l’incapacità “parziale”?
L’art. 89 del codice penale, intitolato “vizio parziale di mente”, così recita:
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.
Quindi, se l’imputato è riconosciuto parzialmente incapace, non sarà assolto come nel caso di vizio totale, ma sarà condannato, seppur con una pena inferiore a quella che sarebbe spettata in condizioni normali.
Come si accerta l’incapacità di intendere e volere?
Prima di tutto si deve sapere che, ogni soggetto maggiorenne indagato o imputato in un procedimento penale, si presume che sia capace sia di intendere che di volere.
Quindi, per provare il contrario, ossia che il soggetto non è capace, si dovrà portare all’attenzione del Giudice qualche “anomalia”.
Invero, il Giudice potrà intuire ed accertare anche autonomamente, ossia d’ufficio, che il soggetto non è imputabile, ma è sempre opportuno che l’avvocato raccolga documentazione medica, testimonianze, o altri elementi da cui si possa dimostrare l’incapacità del soggetto al tempo in cui ha commesso il reato.
Dopodichè, la via maestra per l’accertamento della capacità o meno del soggetto, è la perizia psichiatrica, che avviene tramite incarico conferito dal Giudice ad uno psichiatra che, tramite incontri con il soggetto ed appositi test, riferirà al Giudice la propria opinione.
Qualche esempio di incapacità di intendere e volere
Riportiamo le più recenti sentenze in tema di accertamento di incapacità di intendere e volere in ambito penale.
Deve essere mandato assolto per incapacità d’intendere e volere all’epoca dei fatti integranti una fattispecie criminosa l’imputato che dalle risultanze della consulenza tecnica risulti essere affetto da disturbo schizofrenico, paranoide con frequenti scompensi a carattere persecutorio resistenti alle terapie farmacologiche, per i quali è logico corollario dedurne l’incapacità del soggetto di comprendere il disvalore sociale delle proprie azioni (Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 1180 del 29.06.2021).
Il disturbo dell’umore di tipo depressivo complicato da alcoolismo cronico che determina alterazioni comportamentali comporta la parziale incapacità di intendere e volere. (Nel caso di specie si trattava di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli, di cui uno anche disabile e della compagna convivente connotati a volte anche di sadismo (Tribunale di La Spezia, sez. uff. indagini prel., sentenza n. 17 del 20.07.2020).
Il disturbo frotteuristico che si caratterizza per determinare nel soggetto affetto un irrefrenabile impulso di toccare strofinarsi contro persone non consenzienti al fine di conseguire l’eccitazione e il piacere sessuale implica la incapacità di intendere e di volere del soggetto con la conseguente assoluzione per il reato di molestie sessuali (Tribunale di La Spezia, sez. uff. indagini prel., sentenza n. 225 del 04.07.2019).
La situazione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica (Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 25252 del 03.05.2018).
La sindrome frontale diseducativa post traumatica compromette le funzioni cognitive dell’individuo e comporta l’incapacità d’intendere e di volere (Tribunale di Perugia, sentenza n. 4 del 23.01.2017).
Il grave disturbo di personalità paranoide ed antisociale qualificabile come disturbo psicotico o affettivo scema grandemente la capacità d’intendere e volere comportando l’attenuante prevista dall’art. 89 c.p. (Tribunale di Rovereto, sez. uff. indagini prel., sentenza n. 16 del 15.09.2016).
La sindrome post traumatica associata ad una depressione maggiore e ad una dipendenza da alcool comporta l’incapacità d’intendere e volere con conseguente assoluzione per mancanza di imputabilità (Tribunale di Perugia, sentenza n. 1233 del 18.05.2016).
Le misure di sicurezza per soggetti “pericolosi”
Riassumendo, se il vizio di mente è totale il soggetto non può essere condannato, e se il vizio è parziale la condanna viene diminuita.
Questo è il principio, ma vi è anche l’eccezione!
Infatti, se il Giudice accerta che il soggetto è incapace di intendere e di volere lo assolve o diminuisce la pena, ma se è socialmente pericoloso, applicherà nei suoi confronti una misura di sicurezza, come disposto dall’art. 202 del codice penale, emettendo un provvedimento che limiti la possibilità che commetta altri reati.
Le misure di sicurezza sono di due tipi:
Misure personali
Ai sensi dell’art. 215 del codice penale, le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia
3) il ricovero in un manicomio giudiziario
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario
Sono misure di sicurezza non detentive
1) la libertà vigilata
2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
4) l’espulsione dello straniero dallo Stato
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Misure patrimoniali
Ai sensi dell’art. 236 del codice penale,
Sono misure di sicurezza patrimoniali:
1) la cauzione di buona condotta
2) la confisca
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Mettiamo a disposizione degli interessati anche i nostri consulenti (psicologi e psichiatri), affinchè ci diano un parere sulle condizioni cliniche dell’interessato e redigano una consulenza da presentare al Giudice affinchè, a sua volta, disponga una perizia.
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