Quando una coppia è in crisi e uno dei due abbandona il tetto coniugale che conseguenze ci sono?
In altro articolo ( “abbandono del tetto coniugale e separazione” ) abbiamo detto in cosa consiste l’abbandono del tetto coniugale e che conseguenze possono esserci sia in sede di separazione che in sede penale.
Con questo articolo, invece, commentiamo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 3426 del 3 febbraio 2022, in cui si tratta di abbandono del tetto coniugale.
La Corte di Cassazione analizza il rapporto tra abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione nei confronti del partner che se ne va di casa.
Ci si chiede se è automatico o meno l’addebito.
I Giudici ci dicono questo: grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio e l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quindi, il coniuge che chiede che la separazione sia addebitata all’altro dovrà dimostrare, sia che chi se ne è andato ha violato i doveri del matrimonio (fedeltà, solidarietà, convivenza etc..), sia che la violazione di detti doveri ha messo in crisi il rapporto di convivenza.
Nella sentenza in commento i Giudici aggiungono che, “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto“.
Invero, nel caso trattato dalla sentenza, si è ritenuto che l’interruzione della convivenza aveva in realtà rappresentato l’esito di una crisi familiare già in atto da tempo, in epoca anteriore all’allontanamento.
Spetta sempre al giudice di merito il compito di accertare, caso per caso, le circostanze che legittimano o meno l’abbandono del tetto coniugale ai fini del riconoscimento o meno dell’addebito.
Sarà quindi suo compito individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.
Con questo inciso, la Corte di Cassazione rimanda l’accertamento sempre e comunque al giudice di merito (Tribunale o Corte di Appello), ritenendo che non sia di propria competenza una valutazione discrezionale fondata su motivazioni compiute e logiche.
Abbiamo detto che l’abbandono del tetto coniugale può comportare, in capo a chi se ne è andato di casa, l’addebito della separazione.
Significa che, a richiesta e con l’onere della prova del richiedente, il giudice di merito potrà addebitare la separazione chi se ne è andato, con le seguenti conseguenze in capo al coniuge a cui sia addebitata la separazione:
- Perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro (art. 548 c. c.)
- Perdita del diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c. c.)
- Condanna al pagamento delle spese legali della separazione
- Possibile condanna al risarcimento dei danni subiti dall’altro coniuge per “illecito endofamiliare”..
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Gtazie
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