• Richiedi una Consulenza | Accedi al gratuito patrocinio | segreteria@avvocaticollegati.it
logologologologo
  • Home
  • Competenze
    • Diritto Civile
    • Diritto Penale
    • Separazioni
    • Divorzi
    • Eredità e Successioni
    • Gratuito Patrocinio
  • Malasanità
    • Sei vittima di malasanità?
    • Ottieni il risarcimento
    • Affidati ai nostri medici
    • Alcuni casi trattati
    • Calcola il risarcimento
    • Invia la cartella clinica
  • Avvocato Online
  • Blog
  • Domande
  • Gli Affiliati
    • I nostri affiliati
    • Unisciti a noi
    • Domiciliazioni
  • Chi Siamo
    • Avv. Nicola Barsotti
    • Avv. Lino Mancini
    • Avv. Fabrizio Dalla Mutta
    • Dott. Roberto Muscatello
    • Dott.ssa Cristina Tambellini
  • Contatti
0
Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
03/03/2022
L’incapacità totale o parziale d’intendere e volere
09/03/2022
09/03/2022
Categorie
  • Diritto di Famiglia
Tag
  • abbandono tetto coniugale
  • addebito separazione
  • crisi coniugale

Quando una coppia è in crisi e uno dei due abbandona il tetto coniugale che conseguenze ci sono?

In altro articolo ( “abbandono del tetto coniugale e separazione” ) abbiamo detto in cosa consiste l’abbandono del tetto coniugale e che conseguenze possono esserci sia in sede di separazione che in sede penale.

Con questo articolo, invece, commentiamo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 3426 del 3 febbraio 2022, in cui si tratta di abbandono del tetto coniugale.

 

 

  • L’abbandono può essere motivo di addebito della separazione…
  • …a meno che non sia dovuto a colpa dell’altro coniuge o la convivenza fosse intollerabile
  • La parola spetta sempre al giudice di merito
  • Cosa comporta l’addebito della separazione?
  • Affidati ai nostri avvocati matrimonialisti per la tua separazione

 

 

L’abbandono può essere motivo di addebito della separazione…

La Corte di Cassazione analizza il rapporto tra abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione nei confronti del partner che se ne va di casa.

Ci si chiede se è automatico o meno l’addebito.

I Giudici ci dicono questo: <<grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio e l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza“.

Quindi, il coniuge che chiede che la separazione sia addebitata all’altro dovrà dimostrare, sia che chi se ne è andato ha violato i doveri del matrimonio (fedeltà, solidarietà, convivenza etc..), sia che la violazione di detti doveri ha messo in crisi il rapporto di convivenza.

 

…a meno che non sia dovuto a colpa dell’altro coniuge o la convivenza fosse intollerabile

Nella sentenza in commento i Giudici aggiungono che, “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto“.

Invero, nel caso trattato dalla sentenza, si è ritenuto che l’interruzione della convivenza aveva in realtà rappresentato l’esito di una crisi familiare già in atto da tempo, in epoca anteriore all’allontanamento.

 

La parola spetta sempre al giudice di merito

Spetta sempre al giudice di merito il compito di accertare, caso per caso, le circostanze che legittimano o meno l’abbandono del tetto coniugale ai fini del riconoscimento o meno dell’addebito.

Sarà quindi suo compito individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

Con questo inciso, la Corte di Cassazione rimanda l’accertamento sempre e comunque al giudice di merito (Tribunale o Corte di Appello), ritenendo che non sia di propria competenza una valutazione discrezionale fondata su motivazioni compiute e logiche.

 

Hai bisogno di un avvocato matrimonialista?

Contattaci per un consulto con l’avv. Nicola Barsotti!

 

Cosa comporta l’addebito della separazione?

Abbiamo detto che l’abbandono del tetto coniugale può comportare, in capo a chi se ne è andato di casa, l’addebito della separazione.

Significa che, a richiesta e con l’onere della prova del richiedente, il giudice di merito potrà addebitare la separazione chi se ne è andato, con le seguenti conseguenze in capo al coniuge a cui sia addebitata la separazione:

  • Perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro (art. 548 c. c.)
  • Perdita del diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c. c.)
  • Condanna al pagamento delle spese legali della separazione
  • Possibile condanna al risarcimento dei danni subiti dall’altro coniuge per “illecito endofamiliare”.

 

Affidati ai nostri avvocati matrimonialisti per la tua separazione

Se stai affrontando una crisi coniugale e sei in procinto di separarti o divorziarti, hai bisogno di un avvocato competente in diritto della famiglia.

I nostri avvocati hanno esperienza ventennale in casi di separazioni e divorzi, sia consensuali che giudiziali, e sapranno trovare la soluzione più giusta per te e i tuoi figli.

Ricorda che il risultato migliore è sempre quello che ristabilisce la pace familiare, quindi tramite un accordo che sia vantaggioso per tutti.

Ma se l’altra parte non fosse disponibile a sedersi ad un tavolo, allora ti assisteremo in giudizio fornendoti tutte le nostre competenze legali per ottenere il miglior risultato!

 

© Riproduzione riservata avvocaticollegati.it

Share

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli Correlati

10/06/2022

Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio


Leggi di più
20/05/2022

Come si svolge una causa per separazione o divorzio


Leggi di più
10/05/2022

La comunione legale dei beni tra coniugi


Leggi di più

Cerca

Articoli recenti

  • Puoi contattarci anche durante le vacanze! 22/07/2022
  • Omessa diagnosi di spina bifida del feto: quali danni si possono chiedere 30/06/2022
  • La procedura per accertare la responsabilità del medico 29/06/2022

Categorie articoli

In Evidenza

  • #iorestoacasa
  • abbandono
  • abbandono tetto coniugale
  • abitazione in comune
  • Abolita Imposta
  • aborto
  • accompagnamento
  • addebito
  • addebito separazione
  • Addio Equitalia

Newsletter

Accetto la privacy policy

La Video Consulenza

  • video consulenza avvocati collegati lucca Avvocati Online
    Valutato 3.00 su 5
    €49,00 – €98,00
https://www.youtube.com/watch?v=vczi5mtkVEo

Sede di Lucca

Via Alcide De Gasperi 83
55100 Lucca (LU)
Tel: 0583493467
segreteria@avvocaticollegati.it

Sede di Roma

Piazza dei Carracci 1
00196 Roma (RM)
Tel: 800912301
segreteria@avvocaticollegati.it

Sede di Torino

Corso Enrico Tazzoli 215
10137 Torino (TO)
Tel: 800912301
segreteria@avvocaticollegati.it

Articoli più recenti

  • Puoi contattarci anche durante le vacanze! 22/07/2022
Powered by Hetaweb | www.hetaweb.it
  • P.Iva 01941670463
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
  • Note Legali
  • Lawyers in Lucca
0
Chatta con l'Avvocato