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  • assegno familiare
  • nucleo familiare

Dal primo marzo 2022 entra in vigore l’Assegno Unico e Universale , istituito dal Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 n.230, che andrà a sostituire l’Assegno per il Nucleo Familiare.

 

 

  • Cos’è l’Assegno Unico e Universale?
  • A chi spetta?
  • Quali requisiti soggettivi deve possedere il richiedente?
  • Come viene quantificato l’assegno?
  • Come e a chi si presenta la domanda di assegno?

 

 

Cos’è l’Assegno Unico e Universale?

L’ Assegno Unico e Universale è un sostegno economico, corrisposto dall’Inps su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

A chi spetta?

Spetta a famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

Precisamente, è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il  quale  ricorra  una  delle  seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale,

ovvero un corso di laurea;

2)  svolga un tirocinio ovvero un’ attività lavorativa   e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità  a carico, senza limiti di età.

L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali  a chi esercita la responsabilità genitoriale.

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al  richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro  che esercitano la responsabilità genitoriale.

In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in  mancanza  di  accordo,  al  genitore affidatario.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la  corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

 

Quali requisiti soggettivi deve possedere il richiedente?

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente  sia  in  possesso  congiuntamente  dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

a) sia cittadino italiano o di  uno  Stato  membro  dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto  di  soggiorno  o  del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino  di  uno  Stato non appartenente all’Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  sia  titolare  di permesso  unico  di  lavoro  autorizzato  a   svolgere un’ attività lavorativa per un periodo superiore a sei  mesi  o  sia  titolare  di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

c) sia residente e domiciliato in Italia;

d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

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Come viene quantificato l’assegno? 

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto  un importo  pari a 85 euro mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Per livelli di  ISEE  superiori,  esso  si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di  un  ISEE pari a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio successivo al  secondo è prevista  una maggiorazione dell’importo pari  a  85  euro  mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000  euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne   fino   al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Nel caso di assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi.

Per i nuclei familiari con quattro o più figli, è riconosciuta una maggiorazione forfettaria, pari a 100 euro mensili per nucleo.

 

Come e a chi si presenta la domanda di assegno?

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.

La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di  patronato.

L’assegno è corrisposto dall’INPS.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

Perché si dice che è Unico?

Perché assorbe le altre misure a sostegno della famiglia, come il bonus premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè), l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Resta invece valido il bonus asilo nido.

 

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