In altro articolo abbiamo parlato del diritto dei familiari di un paziente deceduto ad essere risarciti per “danno da perdita del rapporto parentale” , ossia del danno non patrimoniale subito per la perdita del legame affettivo con il defunto.
Ora, invece, parliamo del caso in cui un congiunto rimanga vittima di lesioni a causa di responsabilità medica (o altro fatto illecito).
Oltre al diretto danneggiato, la vittima, anche i prossimi congiunti hanno diritto ad essere risarciti per danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni.
Perchè anche i familiari hanno diritto al risarcimento?
Quando un familiare muore resta un vuoto incolmabile per la sua perdita, che da diritto al risarcimento a chi ne è rimasto privato per colpa altrui.
Quando invece il familiare riporta lesioni, chi gli rimane accanto subisce un danno riflesso di carattere non patrimoniale consistente nella sofferenza legata alla malattia del congiunto ed al cambiamento che tale situazione comporta nel rapporto con lui e nella vita di tutti i giorni.
La tragedia che ha colpito in prima persona il paziente vittima di malasanità, infatti, si ripercuote inevitabilmente anche nel contesto familiare.
Quindi, anche ai prossimi congiunti sarà riconosciuto un risarcimento dei danni a proprio titolo.
Come viene quantificato il danno ai familiari?
Per il risarcimento dovuto ai familiari di vittime di malasanità che hanno riportato gravi lesioni la Corte di Cassazione ritiene applicabili i parametri indicati da apposita Tabella formulata dal Tribunale di Roma, aggiornata al 2019 e valida sull’intero territorio nazionale.
La Tabella è utilizzata per agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto e comprende tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr Cassazione Sez. III, ord. 24 aprile 2019, n. 11212; Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788).
Tabella del Tribunale di Roma del 2019 per la quantificazione del danno
La tabella in base alla quale si determina il valore del risarcimento è la seguente:
Valore punto per il 2019 : € 6.000 (max).
Il punto comprende le due diverse componenti del danno “morale”, vale a dire l’aspetto interiore del danno sofferto, quanto quello dinamico-relazionale.
Si è ritenuto di prevedere un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame, importo quantificato in euro 3.000 per il danno relativo all’aspetto interiore ed in un importo compreso tra i 2.000 ed i 3.000 euro in funzione della presenza di riconoscimento del diritto all’assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
È, infatti, evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte.
Il range previsto per la individuazione del valore del punto è diretto, quindi, a consentire di tenere conto della situazione concreta verificatasi anche sulla base del risarcimento riconosciuto.
È da aggiungere che il diritto alla seconda componente del punto, vale a dire quella connessa con lo sconvolgimento della vita connesso con la assistenza può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell’obbligo di provvedere alla assistenza nei confronti del danneggiato.
Di conseguenza in presenza di genitori ed altri figli saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell’altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire la assistenza in ragione della eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi.
I parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento sono rappresentati:
A) dalla relazione di parentela con il danneggiato
Relazione parentale | Punti |
---|---|
genitori | 20 |
coniuge | 20 |
convivente* | 20 |
parte unione civile** | 20 |
figlio | 15 |
fratello | 15 |
*Per convivenza si intende un rapporto affettivo caratterizzato da un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare da cui si desuma in intento di programmare una vita comune. Il riconoscimento del punteggio postula la prova di un rapporto affettivo concretamente esistente e può essere ridotto fino alla metà o annullato in situazioni in cui ciò non si desuma (si pensi ad una separazione con addebito al coniuge superstite, o una mancata frequentazione pluriannuale con un familiare trasferitosi altrove etc.
**Per parte di unione civile si intendono i soggetti che abbiano costituito una unione civile mediante dichiarazione ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
B) dal numero dei soggetti e coefficienti connessi
Rapporto parentale | numero familiari | numero familiari | numero familiari | numero familiari | numero familiari |
---|---|---|---|---|---|
genitori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
coniuge | 1 | 0,8 | |||
parte unione civile | 1 | ||||
convivente | 1 | ||||
figlio | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
fratello | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
Ulteriori criteri – Età del danneggiato
Età | Punti |
---|---|
0-10 | 10 |
11-20 | 9 |
21-30 | 8 |
31-40 | 7 |
41-50 | 6 |
51-60 | 5 |
61-70 | 4 |
71-80 | 3 |
81-90 | 2 |
91-100 | 1 |
Età parente da risarcire
Età | Punti |
---|---|
0-30 | 7 |
31-40 | 6 |
41-50 | 5 |
51-60 | 4 |
71-70 | 3 |
71-80 | 2 |
81-90 | 1 |
C) dalla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato
Il calcolo
Il calcolo dell’importo comporta la individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso come in precedenza individuato. Detto punteggio viene poi moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie, tenendo conto come si è detto, per la quota relativa al danno da alterazione delle relazioni di vita, del pregiudizio in concreto determinatosi anche alla luce dei risarcimenti riconosciuti e delle provvidenze pubbliche.
Una volta determinato il valore complessivo, detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato per determinare l’importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito.
Ovviamente nel caso di compresenza di genitori e fratelli di cui solo i primi abbiano al momento del fatto l’obbligo giuridico della assistenza, ai fratelli potrà essere riconosciuto la componente di risarcimento relativa al cd danno morale soggettivo mentre potrà essere riconosciuto il danno relazionale solo in presenza di una effettiva prova del fatto che si sia verificato un concreto sconvolgimento della loro vita di relazione.
Alcuni esempi di calcolo del risarcimento ai congiunti
Esempio 1
Si supponga il caso di due genitori di cinquanta anni entrambi il cui unico figlio di venti anni abbia subito un danno biologico permanente pari al 90% ed in relazione al quale sia riconosciuto il diritto ad una assistenza fissa nella misura corrispondente al salario di una badante per sette giorni lavorativi a settimana.
In questo caso il calcolo per entrambi sarà: 20 punti per la relazione parentale, 6 punti per la età dei genitori, 7 punti per l’età del figlio, per un totale di 33 punti.
Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti alla assistenza, in questo caso 2, e quindi pari a 0,8 per un totale di 26,4 punti.
Il valore del punto in questo caso sarà di euro 5.000 (euro 3.000 per danno morale soggettivo e 2000 per danno da alterazione delle relazioni di vita in considerazione del riconoscimento della assistenza aggiuntiva a carico del danneggiante) ed il prodotto dei punti per il punto base determina l’importo di euro 118.800 (26,4 x 5000×90%).
Esempio 2
Si supponga il medesimo caso precedente senza il riconoscimento al diritto alla assistenza continuativa al danneggiato a carico del danneggiante né a provvidenza pubbliche in quanto la invalidità non sia tale da determinare il diritto all’indennità di accompagnamento.
In questo caso il calcolo per ciascuno sarà: 20 punti per la relazione parentale, 6 punti per la età del genitore, 7 punti per l’età del figlio, per un totale di 33 punti.
Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti alla assistenza, in questo caso 2, e quindi pari a 0,8 per un totale di 26,4 punti.
Il valore del punto in questo caso sarà di euro 6.000 (euro 3.000 per danno morale soggettivo e 3.000 per danno da alterazione delle relazioni di vita) ed il prodotto dei punti per il punto base determina l’importo di euro 143.560 (26,4 x 6.000 x90%).
Esempio n. 3
Si supponga il caso di un genitore di cinquanta anni il cui unico figlio di venti anni abbia subito un danno biologico permanente pari al 80% ed in relazione al quale non sia riconosciuto il diritto ad una assistenza fissa nella misura corrispondente al salario di una badante per sette giorni lavorativi a settimana.
In questo caso il calcolo per entrambi sarà: 20 punti per la relazione parentale, 6 punti per la età del genitore, 7 punti per l’età del figlio, per un totale di 33 punti.
Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti alla assistenza, in questo caso 1, e quindi pari a 1 per un totale di 33 punti.
Il valore del punto in questo caso sarà di euro 6.000 (euro 3.000 per danno morale soggettivo e 3.000 per danno da alterazione delle relazioni di vita) ed il prodotto dei punti per il punto base determina l’importo di euro 158.400 (33 x 6.000×80%).
Esempio n. 4
Si supponga il caso di un genitore di 70 anni vedovo il cui unico figlio di trentacinque anni abbia subito un danno biologico permanente pari al 80% ed in relazione al quale non sia riconosciuto il diritto ad una assistenza fissa nella misura corrispondente al salario di una badante per sette giorni lavorativi a settimana.
In questo caso il calcolo sarà: 20 punti per la relazione parentale, 4 punti per la età del genitore, 6 punti per l’età del figlio, per un totale di 31 punti.
Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti alla assistenza, in questo caso 1, e quindi pari a 1 per un totale di 25 punti.
Il valore del punto in questo caso sarà di euro 6.000 (euro 3.000 per danno morale soggettivo e 3.000 per danno da alterazione delle relazioni di vita) ed il prodotto dei punti per il punto base e per la percentuale di danno biologico determina l’importo di euro 148.800 (31 x 6.000x 80%).
La procedura per ottenere con noi il risarcimento
Intanto devi sapere che i nostri avvocati hanno esperienza ventennale in casi di malasanità e che con noi non dovrai anticipare alcuna spesa legale né dei consulenti medici di cui ci avvaliamo per individuare responsabilità medica e quantificare i danni.
Per iniziare la pratica dovrai solo raccontarci il tuo caso e darci copia della cartella clinica del tuo familiare vittima di malasanità, nonché parlarci del vostro rapporto e del contesto della vostra famiglia.
Dopodichè sapremo dirti se ci sono i presupposti per formulare ai responsabili una richiesta risarcitoria e ottenere il risarcimento in via stragiudiziale o giudiziale.
Ricorda che il termine di prescrizione del tuo diritto al risarcimento dei danni è di 5 anni da quando si sono stabilizzate le lesioni del tuo familiare, quindi non lasciar passare questo periodo.
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