Riportiamo la sentenza numero 240 del 7 gennaio 2015 del Tribunale Roma, con cui un chirurgo estetico e la clinica ove operava, sono stati condannati a risarcire una paziente che si era sottoposta a lifting e blefaroplastica, riportando lesioni permanenti e un risultato estetico inferiore alla media.
Il medico deve garantire il miglioramento estetico
Questa ed altre sentenze ribadiscono che il chirurgo estetico è incaricato dal/dalla paziente di migliorarne le imperfezioni fisiche e meramente estetiche.
Per cui, il medico deve garantire al/alla paziente un risultato poiché, nel momento in cui il/la paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista di un determinato risultato estetico e non certo per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo.
Il lifting al viso e al collo
Il lifting (termine inglese traducibile in “sollevamento”) è un intervento di chirurgia estetica che consiste nella eliminazione delle rughe ed altri inestetismi del viso e del collo, effettuato dal/dalla paziente all’evidente fine di ringiovanire il proprio aspetto.
Trattandosi di un vero e proprio intervento chirurgico, esso deve essere preceduto da visite specialistiche nel corso delle quali, oltre ad accertamenti sul corpo che possano scongiurare controindicazioni, il medico dovrà valutare anche le richieste ed aspettative del/della paziente, consigliando talune scelte migliorative e/o sconsigliando interventi che possano rivelarsi inutili o dannosi.
La fase operatoria prevede, secondo i casi, una anestesia locale o generale, e l’intervento viene eseguito tramite incisioni in corrispondenza delle superfici della pelle più nascoste (dietro le orecchie, sotto il mento, in corrispondenza dell’attaccatura dei capelli etc.).
Il caso: la paziente riporta lesioni e danni estetici da lifting e blefaroplastica
Una paziente che si era sottoposta a lifting e blefaroplastica (intervento volto ad eliminare la pelle in eccesso delle palpebre) presso una clinica privata, citava in giudizio sia la clinica che il chirurgo estetico che l’aveva operata, al fine di essere risarcita per tutti i danni conseguiti alla negligente e imperita esecuzione dei due interventi di chirurgia estetica, eseguiti l’uno a distanza di tre mesi dall’altro.
La paziente aveva infatti riportato, a seguito degli interventi, una dermatocalasi (eccesso di pelle) del volto e del collo, causa di inestetismo cutaneo, ed un eccesso di cute alle regioni palpebrali superiori ed inferiori.
Il perito del Tribunale accerta la responsabilità del chirurgo estetico
In corso di causa veniva svolta una Consulenza Tecnica d’Ufficio che accertava che:
il lifting facciale era stato eseguito in conformità alle metodiche chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, seppure con un risultato inferiore alla media e con insorgenza di asimmetria del volto;
-la blefaroplastica era stata effettuata con imperizia, che ha comportato per la paziente una recidiva precoce della dermatocalasi del volto nella regione malare sospesa con i fili di Endotine.
Quindi, il perito incaricato dal Tribunale ha rilevato che gli inestetismi riscontrati durante la visita peritale consistono: in una recidiva precoce della calasi nella regione inalare sospesa con i fili di Endotine, in una inadeguata correzione della calasi nella regione del collo, in un esito della blefaroplastica al di sotto della media.
La recidiva della calasi nella regione malare (zigomo) è dovuta alla tecnica impiegata, seppur correttamente seguita, mentre l’esito della blefaroplastica e l’insufficiente correzione della dermatocalasi del collo sono dovute all’imperizia dell’operatore.
Anche i risultati estetici “inferiori alla media” danno diritto al risarcimento
Abbiamo visto che l’intervento di lifting ha dato risultati che secondo il perito sono inferiori alla media.
Ebbene, questa valutazione è a discrezione del perito incaricato dal Giudice e del Giudice stesso, nel senso che essi a seconda del caso concreto sono tenuti a valutare se il risultato possa ritenersi soddisfacente o meno, non nell’ottica soggettiva del paziente, ma in base a casi analoghi.
In questi casi ci si basa sull’aspetto del/della paziente prima e dopo l’intervento (per cui è sempre opportuno produrre in causa fotografie), sull’esperienza e l’autorevolezza dello specialista incaricato dal Tribunale, su casi analoghi a quelli della paziente.
Ebbene, nel caso di specie il risultato è stato ritenuto insoddisfacente in base ai suddetti parametri e, non solo, che il risultato insoddisfacente del lifting può essere corretto solo ripetendo la procedura di ritidectomia cervicofacciale, mentre gli esiti della regione orbitopalpebrale richiedono una blefaroplastica secondaria.
Entrambi gli interventi presentano peraltro una difficoltà superiore alla norma, perché si interviene su tessuti già sottoposti a chirurgia con alterazione della normale anatomia, e comunque potrebbero migliorare del 95% lo stato attuale, mentre per quanto attiene alla blefaroplastica secondaria il miglioramento atteso potrebbe essere del 70%.
La quantificazione del danno estetico: 52mila euro
Il perito ha accertato che, in seguito all’intervento, l’inabilità temporanea dovuta agli interventi chirurgici cui si è sottoposta l’attrice è pari alla durata normale della convalescenza dopo ogni singolo intervento, quantificata in due settimane dopo il lifting ed in una settimana dopo la blefaroplastica. L’inabilità temporanea è di 7 ulteriori giorni dopo ogni singolo intervento. La somma è stata determinata dal Giudice in 4mila euro.
I postumi permanenti sono stati quantificati dal perito in ragione del 5%, in considerazione degli esiti cicatriziali nella regione orbitaria riscontrati nella sezione relativa all’esame obiettivo, e nelle fotografie allegate nel CD, facente parte integrante della relazione peritale. La somma è stata determinata dal Giudice in 7mila euro.
Il danno non patrimoniale (consistente nella sofferenza, nel disagio, nelle ripercussioni a livello psichico e di vita di relazione della paziente) sono stati liquidati dal Giudice in via equitativa in 15mila euro.
Il danno patrimoniale perché la paziente possa (sempre che lo voglia) procedere ad un nuovo intervento parzialmente riparatorio sono quantificate dal Giudice in 16mila euro.
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1 Comment
Informazioni molto utili perineo mio caso. Maria Rustei