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  • Covid 19
  • infezioni ospedaliere
  • Malasanità
  • risarcimento

Con questo articolo parliamo di un caso assai frequente di malasanità, quello delle infezioni che un paziente contrae in ambito ospedaliero con conseguenti danni alla salute.

Come vedremo, ad ogni azione od omissione da parte di medici e operatori sanitari in genere, che provochi al paziente una malattia evitabile e prevenibile, corrisponde il diritto del paziente ad essere risarcito per tutti i danni subiti.

 

 

  • Cosa si intende per infezioni ospedaliere?
  • Tra le infezioni ospedaliere rientra il Covid?
  • Come si dimostra di aver contratto un’infezione ospedaliera?
  • Facciamo un esempio
  • La procedura da seguire per ottenere il risarcimento

 

 

Cosa si intende per infezioni ospedaliere?

Per infezioni ospedaliere (o di origine nosocomiale) si intendono quelle patologie infettive, trasmesse da batteri, che vengono contratte dal paziente in ambito ospedaliero, ma anche all’interno di cliniche private, in strutture di luogodegenza, ambulatori, in ambito di assistenza domiciliare.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità le infezioni di cui parliamo provocano ogni anno in Europa ben 37mila decessi correlati direttamente all’infezione e ben 110mila decessi per i quali l’infezione rappresenta una concausa. In Italia si verifica circa il 30% dei casi rispetto a quelli appena riportati!

L’infezione più frequente è quella del tratto urinario (dovuta all’inserimento di catetere vescicale), poi segue quella della ferita chirurgica (dovuta all’utilizzo di strumenti chirurgici vari), quella dell’accesso venoso (dovuta all’inserimento di ago), quella respiratoria (per utilizzo di respiratori che possono provocare polmonite). La motivazione più frequente deriva dal mancato rispetto di regole di igiene!

 

Tra le infezioni ospedaliere rientra anche il Covid?

L’argomento che trattiamo è di particolare attualità perché, tra le infezioni di origine nosocomiale, possiamo tranquillamente far rientrare anche il Covid!

Quindi, anche chi ha contratto il Covid in ospedale ed ha subito danni o, addirittura è deceduto, è vittima di responsabilità medico-sanitaria e, in quanto tale, avrà diritto al risarcimento.

Si pensi a chi è entrato in ambito ospedaliero essendo negativo al virus e si sia ritrovato poi positivo, con tutte le conseguenze dannose che ha subito. E’ evidente che il Covid sia stato contratto in ambito ospedaliero, o per contatto con altri pazienti o per contatto con operatori sanitari.

 

Come si dimostra di aver contratto un’infezione ospedaliera?

Intanto deve essere chiaro che la struttura sanitaria risponde dei danni patiti dal paziente, sia per fatto proprio, ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura, sia per colpa dei sanitari di cui l’ospedale si avvale.

La responsabilità della struttura sanitaria deriva da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, mentre quella del medico da un contratto d’opera professionale.

Dal riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità medico-sanitario discende che, in ordine alla distribuzione dell’onere della prova, è a carico del danneggiato la prova dell’esistenza del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica o dell’insorgenza di nuove patologie, nonchè del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari. Non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica, secondo il principio del “più probabile che non”.

Resta a carico della struttura e del medico la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sentenza n. 4400/2004; n. 9085/2006).

Dunque in ragione della natura contrattuale del rapporto sottostante opera una presunzione semplice di responsabilità a carico sia degli enti che dei medici alle loro dipendenze ex art. 1218 c.c. e l’onere della prova che l’insuccesso non sia dipeso da mancanza di diligenza (e, soprattutto, di perizia professionale specifica) incombe a carico dei medici e degli enti di appartenenza.

Con specifico riferimento alla contrazione di una patologia infettiva in ambiente ospedaliero, applicando il ricordato criterio di riparto dell’onere probatorio, graverà sulla struttura sanitaria convenuta, una volta che sia stato accertato il nesso causale tra il lamentato pregiudizio e l’infezione, l’onere di dimostrare di avere diligentemente adempiuto la “prestazione” offerta al paziente, anche sotto il profilo dell’adozione, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e delle leges artis onde scongiurare l’insorgenza di patologie infettive a carattere batterico; nonchè della prestazione, ad opera del proprio personale medico, del necessario e doveroso trattamento terapeutico successivo all’eventuale contrazione dell’infezione da parte del paziente.

 

Hai contratto un infezione ospedaliera?
Contattaci per ottenere quanto ti spetta!

 

Facciamo un esempio

Riportiamo il caso trattato dal Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 370 del 2 marzo 2016.

Un paziente citava in causa l’Asl chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di una patologia infettiva da “Pseudomonas aeruginosa” di origine nosocomiale insorta in seguito ad una serie di ricoveri e interventi chirurgici.

Il Consulente incaricato dal Giudice ha confermato quanto sostenuto dal paziente, accertando che, verosimilmente, si fosse verificata una contaminazione del sito chirurgico da parte di batteri (primo fra tutti, Pseudomonas Aeruginosa), sebbene fosse stata effettuata una corretta terapia antibiotica, sia come profilassi preoperatoria che in seguito all’intervento.

L’Asl, invece, non ha provato che la sala operatoria in cui era stato effettuato l’intervento chirurgico fosse asettica, ossia sterilizzata e dotata di attrezzature idonee ad evitare l’insorgenza della complicanza infettiva.

Quindi, il Tribunale ha ritenuto che l’Asl non aveva disposto adeguati protocolli, misure di vigilanza, istruzioni, al fine di prevenire la diffusione di infezioni nosocomiali.

Il paziente è stato quindi risarcito di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti!

 

La procedura da seguire per ottenere un risarcimento

Se tu o un tuo familiare avete contratto una infezione in ambito ospedaliero, ed avete subito danni alla salute, contattateci e vi accompagneremo nella seguente procedura volta ad ottenere il risarcimento dei danni.

  1. Chiedi copia della cartella clinica tua o del tuo familiare e trasmetticela
  2. La cartella clinica viene visionata dai nostri consulenti medici-legali per verificare quando ed in che modo è stata contratta l’infezione
  3. I nostri consulenti medici legali ti visiteranno e faranno una relazione con relativa quantificazione dei danni alla salute che hai riportato
  4. I nostri avvocati predisporranno una richiesta risarcitoria alla struttura presso cui hai contratto l’infezione
  5. I nostri avvocati valuteranno anche se ci sono i presupposti per denunciare il personale sanitario per le lesioni che hai subito o la morte di un tuo familiare
  6. I nostri avvocati ti seguiranno sia in ambito civile che in ambito penale per avere giustizia, senza spese da anticipare a tuo carico!

 

Puoi contattarci anche durante il weekend, chiama gratuitamente

 

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