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- Il caso: intervento volto a migliorare l’estetica
- La consulenza disposta dal Giudice da ragione alla paziente
- La quantificazione dei danni subiti dalla paziente
- Si può chiedere al dentista anche la restituzione di quanto aveva percepito
Come ogni medico che provoca danni al paziente, anche il dentista è tenuto al risarcimento se non ha correttamente eseguito il proprio lavoro, sia che abbia agito come libero professionista, sia che abbia agito in ambito ospedaliero.
Vediamo un caso di responsabilità del dentista deciso dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 1654 del 2018.
Il caso: intervento volto a migliorare l’estetica
Una paziente ha convenuto il dentista esponendo di essersi rivolta a lui per sottoporsi a trattamenti odontoiatrici volti a donarle un migliore aspetto estetico: la sostituzione dei ponti protesici esistenti e la chiusura dei diastemi presenti nell’arcata superiore, intervento da realizzarsi, da un lato, mediante la ricopertura protesica di tutti i molari e dell’elemento inferiore 35 e, dall’altro, attraverso la realizzazione di 4 nuove corone fisse degli incisivi superiori.
Il sanitario procedeva a realizzare tredici corone protesiche fisse in zirconio-porcellana, previo inserimento di perni sugli incisivi superiori, senza eseguire i ritrattamenti canalari degli elementi-pilastro. Eseguiva altresì lo sbiancamento dei denti naturali nel tentativo di renderli di colore simile alle corone protesiche applicate.
Il tentativo tuttavia falliva ed il medico decideva di applicare 15 faccette in zirconio-porcellana su tutti i denti naturali, con ulteriore aggravio di costi per la donna.
I trattamenti eseguiti non avevano l’esito sperato, permanendo gli inestetismi cromatici tra denti naturali e denti artificiali, e provocando alla paziente forti dolori, che la costringevano ad assumere analgesici, ipersensibilità agli stimoli tecnici, difficoltà nella masticazione e distacco di una faccetta in zirconio.
La paziente si rivolgeva quindi ad un altro dentista il quale, ravvisando una serie di problematiche, proponeva un nuovo intervento volto a risolvere la sintomatologia dolorosa che affliggeva l’attrice, oltre che a rimediare agli inestetismi ancora presenti.
La consulenza disposta dal Giudice da ragione alla paziente
La paziente chiedeva al Giudice che il dentista venisse condannato a corrisponderle quanto necessario per rimediare alla sua negligenza, oltre al risarcimento dei danni alla salute subiti.
Mentre la paziente aveva il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restava a carico del dentista di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
Nel caso di specie parte attrice ha provato l’inesatto adempimento da parte del dentista, mentre quest’ultimo nulla ha opposto.
Precisamente, il consulente medico-legale nominato dal Tribunale ha accertato che
– le terapie proposte dal dentista seppur corrette, tuttavia non sono state eseguite in modo conforme alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e sono state caratterizzate da elementi di imperizia;
– prima di procedere agli interventi praticati, non sono stati eseguiti tutti gli esami diagnostico prognostici necessari per valutare lo stato dei denti-pilastro, cosa che avrebbe consentito di evidenziare la presenza di lesioni cariose e granulomi apicali;
– non sono stati eseguiti i necessari ritrattamenti canalari degli incisivi superiori prima dell’inserimento degli elementi-pilastro relativi alle protesi fisse applicate nel settore incisivo superiore da 12 a 22;
– vi è stata un’eccessiva ed incongrua preparazione protesica dei denti con strumenti rotanti in termini di esagerata riduzione occlusale, oltre a corone posteriori di dimensioni non adeguate;
– vi è stata un incongrua realizzazione protesica, in particolare la faccetta in porcellana sul dente 25 risulta sovra-contornata ed imprecisa;
– la documentazione clinica è carente ed inadeguata, mancando un dettagliato diario clinico dei trattamenti eseguiti, mancando il modulo del consenso informato, mancano i certificati di conformità protesica (CEE 93/42, le fotografie, le radiografie endorali pre-cure e i modelli in gesso;
– i trattamenti eseguiti dal convenuto non hanno avuto buon esito, sia per l’inestetismo delle corone protesiche sugli incisivi superiori, l’ipersensibilità algica dei molari inferiori ricoperti con le protesi, le difficoltà masticatorie, sia infine per il distacco di alcune faccette in zirconio.
Dalle relazioni di c.t.u. è emerso quindi con chiarezza che, nell’esecuzione della prestazione sanitaria, il dentista non ha adempiuto con diligenza alle obbligazioni sullo stesso gravanti.
I predetti elementi portano a ritenere raggiunta la prova della colpa dell’inadempimento da parte del sanitario che ha eseguito le prestazioni mediche.
La quantificazione dei danni subiti dalla paziente
Alla paziente il perito incaricato dal Tribunale ha riconosciuto un’inabilità temporanea relativa di giorni 60 al 10% e di giorni 40 al 25%.
In merito alla quantificazione di tali danni alla salute è stato riconosciuto l’importo di 750 euro.
In merito alle spese necessarie per procedere ad un corretto intervento, il Tribunale ha condannato quest’ultimo a rimborsare alla paziente 16 mila euro.
Quanto al danno patrimoniale futuro, all’attrice è stato riconosciuta la somma di 2 mila euro.
Si può chiedere al dentista anche la restituzione di quanto aveva percepito
Oltre al risarcimento dei danni subiti a titolo di danno alla salute e di quanto la paziente deve sostenere per un nuovo e corretto intervento, si può chiedere un’altra somma.
Si tratta di quanto il dentista aveva percepito dalla paziente per un errato, inefficace e dannoso intervento.
Infatti, il dentista si è reso inadempiente al contratto, per cui si può chiedere al Giudice che ritenga risolto per inadempimento il rapporto che vi è stato tra paziente e dentista.
La conseguenza, in caso di accertata risoluzione, darà diritto al paziente di riavere indietro quanto aveva pagato al dentista!
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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