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La risposta è Si. Leggi questo articolo e troverai il caso che fa per te!
Con questo articolo affrontiamo un tema che, nel dibattito tra chi è favorevole al vaccino anti Covid e chi è “no vax”, la cronaca ha ampiamente sottovalutato.
Stiamo parlando delle vittime del vaccino anti Covid. Di chi, dopo essersi vaccinato, ha riportato lesioni più o meno gravi o addirittura la morte.
Vediamo alcuni dati e come poter essere indennizzati e/o risarciti non solo per sé stessi ma anche per aver perso un familiare a causa del vaccino contro il Coronavirus.
Quante sono le vittime del vaccino secondo AIFA?
Riportiamo i dati pubblicati il 12 ottobre 2021 dall’Agenzia Italiana del Farmaco in merito a segnalazioni di reazione avversa per vaccini COVID-19.
I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 settembre 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso.
Nel periodo considerato sono pervenute 101.110 segnalazioni su un totale di 84.010.605 di dosi somministrate, di cui l’85,4% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari.
Le segnalazioni gravi corrispondono al 14,4% del totale, con un tasso di 17 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate.
Come riportato nei precedenti Rapporti, indipendentemente dal vaccino, dalla dose e dalla tipologia di evento, la reazione si è verificata nella maggior parte dei casi (76% circa) nella stessa giornata della vaccinazione o il giorno successivo e solo più raramente oltre le 48 ore.
Io sono stato obbligato a fare il vaccino e ho subito danni. Mi spetta un indennizzo?
La risposta è Si. Ti spetta un indennizzo!
Per chi è stato obbligato a vaccinarsi, possiamo rifarci alla Legge 210/1992 che così si intitola “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” (scarica in PDF la Legge 210 del 1992).
L’art. 1 al comma 1 prevede che <<Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge>>.
La Corte Costituzionale ha peraltro stabilito che l’indennizzo spetta anche a chi sia stato sottoposto a vaccinazione antinfluenzale ed abbia riportato lesioni permanenti (sentenza 268/2017).
Ma non solo, la Legge prevede che l’indennizzo spetta <<anche alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie>>.
La Legge 210/1992 prevede che chi ha riportato lesioni permanenti ha diritto ad un indennizzo, consistente in un assegno reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito, oltre a un assegno una tantum pari al 30% di quanto dovuto tra il manifestarsi delle lesioni e l’effettivo ottenimento dell’indennizzo.
E’ possibile avere anche un’assegno una tantum pari al 30% dell’indennizzo dovuto tra la comparsa della malattia e l’ottenimento effettivo dell’indennizzo. In caso di doppia patologia derivata dal vaccino la percentuale arriva al 50%.
I soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, già beneficiari dell’indennizzo ai sensi della legge 210/92, possono presentare anche domanda di indennizzo aggiuntivo ai sensi della Legge 229/2005 (scarica in PDF la Legge 229 del 2005) per l’ottenimento di un assegno mensile vitalizio pari fino a sei volte la somma attribuita dalla Legge 210/92, a seconda della categoria ascritta.
Un mio familiare è stato obbligato a vaccinarsi ed è morto. Spetta un indennizzo?
La risposta è Si. Ai familiari spetta un indennizzo!
Se sei erede di qualcuno che è morto in conseguenza del vaccino, puoi optare fra l’assegno reversibile di 15 anni di cui abbiamo parlato e un assegno una tantum di 77.468,53 euro.
Ai fini della Legge, sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia.
Ho fatto il vaccino anche se non ero obbligato. Ho comunque diritto all’indennizzo?
La risposta è Si. Anche se non eri obbligato puoi ottenere un indennizzo!
Con il Decreto Sostegni ter (D. L. 4/2022) è stato previsto che l’indennizzo che spetta a chi è stato obbligato a vaccinarsi, spetta anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.
Il Governo ha stanziato 150 milioni di euro per indennizzare anche chi si è sottoposto volontariamente a vaccinazione anti Covid ed ha riportato danni permanenti.
Saranno messi a disposizione 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per il 2023, ma è presumibile che sarà così anche negli anni a venire.
Gli indennizzi sono esattamente quelli di cui abbiamo parlato finora per i soggetti obbligati a vaccinarsi, ossia quelli indicati dalla Legge 210/1992.
Se hai subito lesioni permanenti ti spetterà un assegno reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito.
Ho diritto solo all’indennizzo o mi spetta anche di più?
La risposta è Si. Puoi chiedere anche un risarcimento, che è cosa diversa da un indennizzo.
Per indennizzo si intende un ristoro dovuto alla vittima di vaccinazione (obbligatoria o facoltativa) definito in anticipo dal Legislatore, quindi in misura forfettaria fissa e valido per tutti.
Il risarcimento, invece, è la somma con cui un Giudice condanna il responsabile di lesioni subite dal vaccinato (sia che fosse obbligato o meno a vaccinarsi) a risarcirlo sia dei danni patrimoniali che di quelli non patrimoniali che a subito.
Quindi il risarcimento può essere ottenuto, in aggiunta all’indennizzo, solo rivolgendosi ad un Giudice (o in sede stragiudiziale con la controparte), mentre l’indennizzo viene erogato da Enti pubblici.
Pensa se per colpa del vaccino non potrai più lavorare, perdendo il reddito che avresti avuto fino alla pensione. Queste somme l’indennizzo non te le copre, o almeno non tutte.
Pensa a quanti soldi dovrai spendere per curarti. Se l’indennizzo non le copre tutte hai diritto al resto.
Pensa se hai subito lesioni che hanno stravolto la vita a te e i tuoi familiari. L’indennizzo non sarà sicuramente sufficiente a fare giustizia e spetterà sia a te che ai tuoi familiari anche il risarcimento!
Per ottenere il risarcimento dei danni dovrai rivolgere la richiesta tramite un avvocato contro la casa farmaceutica che ha prodotto e messo in commercio il vaccino e/o contro l’Ente pubblico che lo ha acquistato, utilizzato e somministrato.
Quale è la procedura da seguire per ottenere indennizzo e/o risarcimento?
Se sei vittima di malasanità, nel senso che hai subito conseguenze dannose per colpa del vaccino anti Covid, puoi contattarci subito e ti seguiremo passo per passo fino ad ottenere quanto ti spetta, senza anticipi di spese a tuo carico.
Per prima cosa parlerai con uno dei nostri avvocati per spiegare quello che è accaduto, in modo da inquadrare giuridicamente il caso e comprendere se ci sono i presupposti per procedere con la richiesta di indennizzo e di risarcimento.
Dopo l’incontro con l’avvocato, che potrà avvenire in studio o in video consulenza, la tua cartella clinica sarà sottoposta ai nostri consulenti medici legali, che faranno una valutazione del tuo caso in base alla documentazione, alle tue condizioni di salute prima e dopo il vaccino, al tipo di vaccino che ti è stato somministrato etc.
Se i nostri consulenti ci daranno un parere positivo, potremo inoltrare a chi di dovere sia la richiesta di indennizzo che quella risarcitoria, dopodichè vedremo se la pratica si risolverà in breve tempo o ci sarà bisogno di rivolgersi a un giudice!
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