
La responsabilità del Medico di Famiglia
05/01/2022
La gelosia puo’ far diventare rapinatori!
13/01/2022Con questo articolo parliamo di un tipico caso di malasanità psichiatrica, ossia il suicidio di pazienti con problemi psichiatrici che si tolgono la vita per errate cure, mancata sorveglianza in ambito sanitario o per dimissioni anticipate.
Nel corso di oltre venti anni di assistenza legale a vittime di malasanità, i nostri avvocati hanno già trattato con successo casi di suicidio di pazienti psichiatrici che potevano essere evitati se il personale medico-sanitario avesse agito diligentemente.
Ricordiamo infatti che lo psichiatra è responsabile di autolesioni o morte del paziente quando poteva somministrare cure farmacologiche adeguate per evitare che il paziente tentasse il suicidio o riuscisse a suicidarsi.
Lo psichiatra è responsabile del suicidio del paziente anche quando non ha prescritto o imposto un ricovero al paziente con intenti autolesionistici o suicidari, o quando lo ha dimesso precocemente, o quando non ha consigliato ai familiari del paziente come vigilare su di lui.
Continua a leggere per sapere di più sul diritto al risarcimento se un tuo familiare si è suicidato per colpa medica e chiama subito gratis il Numero Verde Malasanità 800912301 per parlare del tuo caso con un avvocato.
- Doveri di Cura, Controllo e Protezione dello Psichiatra
- La Responsabilità per Malasanità dello Psichiatria
- Linee Guida per Evitare il Suicidio del Paziente Psichiatrico
- Reato di Omicidio Colposo Medico per Suicidio del Paziente Psichiatrico
- Un Caso Giudiziario di Risarcimento per Suicidio del Paziente Psichiatrico
- Altri Casi di Responsabilità Penale e Civile dello Psichiatra
- Avvocati per Risarcimento da Suicidio del Paziente Psichiatrico per Colpa Medica
Doveri di Cura, Controllo e Protezione dello Psichiatra
La psichiatria rappresenta una branca specialistica della medicina ed è volta a prevenire, curare e riabilitare soggetti che presentino disturbi mentali.
Il medico psichiatra per prima cosa deve procedere alla corretta diagnosi della malattia, ossia all’individuazione della patologia del paziente tramite valutazioni anamnestiche, colloqui, test, esami.
Dopodiché provvederà, solitamente, a prescrivere al paziente una cura farmacologica corretta (sia tramite farmaci generici che psicofarmaci), talvolta abbinata ad un idoneo percorso psicoterapeutico.
La responsabilità dello psichiatra deve inquadrarsi nell’ambito del cd “rischio consentito” (così si esprimeva la Corte di Cassazione con sentenza n. 4391 del 22.11.2011).
I Giudici hanno invero osservato che, a seguito dell’abbandono delle deprecate pratiche di isolamento e segregazione, la cura del paziente con terapie rispettose della sua dignità non può eliminare del tutto il potenziale pericolo di condotte inconsulte: il rischio connesso alla gestione del paziente è insuperabile, ma è comunque accettato dalla scienza medica e dalla società; esso, dunque, è “consentito”.
Si pensi quando era consentito legare ad un letto il malato, con conseguente eliminazione del rischio che si facesse male. Oggi ciò non è possibile, per cui resta il rischio che possa essere vittima di autolesionismo.
Tuttavia, lo psichiatra ha un dovere di controllo, equiparando il paziente ad una fonte di pericolo, e di protezione del paziente medesimo, soggetto debole, da comportamenti pregiudizievoli per se stesso.
Il contenuto della posizione di garanzia assunta dallo psichiatra deve essere quindi configurato tenendosi nel dovuto conto la contemporanea presenza di vincoli protettivi e pretese di controllo, unitamente alla particolare complessità della situazione rischiosa da governare: tra il perimetro della posizione di garanzia e il rischio consentito esiste infatti uno stretto collegamento, nel senso che è proprio l’esigenza di contrastare e frenare un determinato rischio per il paziente (o realizzato dal paziente verso terzi) che individua e circoscrive, sul versante della responsabilità colposa, le regole cautelari del medico.
Se ritieni che il personale medico-sanitario che ha avuto in cura un tuo familiare in ambito psichiatrico sia responsabile del suicidio o di autolesioni del paziente, chiama subito senza costi il nostro Numero Verde Malasanità 800912301 per avere aiuto da un avvocato esperto del settore.
La Responsabilità per Malasanità dello Psichiatria
Vero è che la psichiatria ha dei margini di rischio consentito, ma quando il rischio non è da considerarsi inevitabile e imprevedibile, anche lo psichiatra può rendersi colpevolmente responsabile di pregiudizi subiti dal paziente a causa di omessa o errata diagnosi o di omesso o errata terapia.
Vediamo come i Giudici accertano se vi è o meno responsabilità dello psichiatra.
In tali casi, i giudici devono verificare l’adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste in essere dal sanitario per evitare il rischio specifico, pure a fronte di un esito infausto sortito dalle stesse; che, in tale percorso valutativo, che involge la delimitazione del perimetro del rischio consentito insito nella pratica medica, possono venire in rilievo le raccomandazioni contenute nelle linee guida, in grado di offrire indicazioni e punti di riferimento, tanto per il medico nel momento in cui è chiamato ad effettuare la scelta terapeutica adeguata al caso di specie, quanto per il giudice che deve procedere alla valutazione giudiziale di quella condotta.
Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l’obbligo – quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie – di apprestare specifiche cautele.
Quindi, nel caso in cui lo psichiatra commetta negligenza, imprudenza o imperizia o non si attenga alle linee guida per la cura e gestione di pazienti a rischio, nell’espletamento della propria professione, e da ciò derivi un danno al paziente, quest’ultimo e/o i suoi familiari avranno diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.
Nel caso in cui lo psichiatra abbia agito in qualità di dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, in solido con il medico risponderà anche l’Asl. Diversamente, se il medico ha agito come libero professionista ne risponderà personalmente.
Ma lo psichiatra, come vedremo, potrà rispondere anche penalmente per lesioni colpose o omicidio colposo.
Avvocati Collegati è un gruppo che si occupa di risarcimento danni da malasanità psichiatrica dal 2004 in tutta Italia ed ha già seguito con successo casi di pazienti che si sono suicidati per errate cure, errate diagnosi, mancata sorveglianza o dimissioni anticipate.
Per chiedere un risarcimento per la sofferenza che provi per la perdita di un familiare dovuta a suicidio ed errori dei medici psichiatri che lo hanno avuto in cura, chiama il nostro Numero Verde Malasanità 800912301 per avere giustizia tramite i nostri avvocati e consulenti medici legali e specialisti in psichiatria.
Linee Guida per Evitare il Suicidio del Paziente Psichiatrico
La prevenzione del suicidio costituisce uno dei compiti più delicati dell’assistenza psichiatrica. Nessuna procedura può eliminare completamente il rischio, ma una corretta valutazione clinica, un ambiente sicuro, un’adeguata sorveglianza e la continuità delle cure possono ridurlo sensibilmente.
In Italia il principale riferimento istituzionale in ambito ospedaliero è la Raccomandazione n. 4 del Ministero della Salute sulla Prevenzione del Suicidio di Paziente in Ospedale che prevede quanto segue.
Valutazione tempestiva del rischio suicidario
La valutazione deve essere effettuata all’ingresso, dopo ogni significativo cambiamento clinico e prima della dimissione. Non deve limitarsi alla diagnosi psichiatrica, ma comprendere un colloquio diretto con il paziente.
Il personale sanitario deve indagare:
- la presenza di pensieri di morte o intenzioni suicidarie;
- eventuali progetti suicidari e l’accesso a mezzi potenzialmente pericolosi;
- precedenti tentativi di suicidio o condotte autolesive;
- depressione grave, disturbi psicotici, agitazione, impulsività o abuso di sostanze;
- sentimenti di disperazione, colpa, inutilità o assenza di prospettive;
- recenti lutti, separazioni, problemi giudiziari, economici o lavorativi;
- isolamento sociale e mancanza di persone di riferimento;
- improvvisi cambiamenti del comportamento o del tono dell’umore;
- fattori protettivi, come relazioni familiari, motivazioni personali e disponibilità a ricevere aiuto.
Domandare chiaramente al paziente se stia pensando al suicidio non aumenta il pericolo: permette, invece, di riconoscere una situazione che potrebbe altrimenti rimanere nascosta.
Le scale standardizzate possono aiutare a raccogliere informazioni, ma non devono sostituire il giudizio clinico. Le linee guida NICE sconsigliano di utilizzare punteggi o classificazioni come unico strumento per prevedere il suicidio, decidere una dimissione o negare un trattamento. È necessaria una valutazione psicosociale individualizzata e una formulazione complessiva del rischio. Linee guida NICE sull’autolesionismo
Presa in carico immediata del paziente ad alto rischio
Quando emerge un rischio attuale e significativo, il paziente non dovrebbe essere lasciato solo fino alla valutazione specialistica. L’équipe deve stabilire e documentare:
- il livello di osservazione necessario;
- le modalità di assistenza nelle ore successive;
- gli interventi terapeutici urgenti;
- le limitazioni temporanee indispensabili per la sicurezza;
- le persone autorizzate a ricevere informazioni;
- i criteri per modificare o ridurre la sorveglianza.
In presenza di un pericolo imminente può essere necessario il ricovero in ambiente psichiatrico protetto. Ogni misura deve essere proporzionata al rischio, periodicamente rivalutata e applicata nel rispetto della dignità e dei diritti del paziente.
Sorveglianza clinica adeguata
L’intensità dell’osservazione deve dipendere dalle condizioni concrete del paziente. Nei casi più gravi può essere necessaria una sorveglianza continua e ravvicinata; negli altri casi possono essere programmati controlli frequenti.
La semplice indicazione “sorvegliare il paziente” non è sufficiente. Devono essere precisati:
- chi è responsabile dell’osservazione;
- con quale frequenza devono essere eseguiti i controlli;
- quali comportamenti devono essere immediatamente segnalati;
- come avvengono le sostituzioni degli operatori;
- quali informazioni devono essere trasmesse durante il cambio di turno.
L’osservazione non dovrebbe essere soltanto passiva, ma accompagnata da ascolto, relazione terapeutica e rivalutazione clinica.
Sicurezza dell’ambiente di cura
La struttura sanitaria deve controllare periodicamente gli ambienti nei quali sono assistiti pazienti a rischio. Occorre ridurre l’accesso non sorvegliato a farmaci, sostanze tossiche, oggetti taglienti e altri mezzi potenzialmente pericolosi.
Particolare attenzione deve essere riservata a:
- finestre, balconi, terrazze e scale;
- bagni e locali non direttamente osservabili;
- porte, arredi e punti strutturali pericolosi;
- effetti personali portati dal paziente o dai visitatori;
- carrelli dei farmaci e locali destinati alla loro conservazione;
- spostamenti verso altri reparti o servizi diagnostici.
La sicurezza ambientale deve essere verificata anche nei reparti non psichiatrici, perché il rischio suicidario può riguardare pazienti ricoverati in medicina, chirurgia, oncologia, pronto soccorso o altre unità operative.
Trattamento della patologia e piano di sicurezza
La prevenzione non coincide con la sola sorveglianza. È necessario trattare tempestivamente il disturbo alla base della crisi, come depressione, psicosi, disturbo bipolare, dipendenze, dolore cronico o grave insonnia.
Con il coinvolgimento del paziente dovrebbe essere predisposto un piano di sicurezza personalizzato, contenente:
- i segnali che indicano il peggioramento della crisi;
- le strategie che il paziente può utilizzare per superare il momento critico;
- le persone fidate da contattare;
- i riferimenti dei servizi di salute mentale e di emergenza;
- le misure per limitare l’accesso a mezzi pericolosi;
- le indicazioni da seguire se i pensieri suicidari diventano più intensi.
La cosiddetta promessa di “non suicidarsi” non può sostituire la valutazione clinica, il piano di sicurezza e gli interventi assistenziali necessari.
Comunicazione tra operatori e familiari
Tutte le informazioni rilevanti devono essere comunicate durante i passaggi di consegna, i trasferimenti e le consulenze. Espressioni di disperazione, tentativi di allontanamento, rifiuto delle cure o improvvisi cambiamenti comportamentali non devono essere sottovalutati.
Con il consenso del paziente, oppure quando ricorrono le condizioni previste dalla legge per proteggerne la vita, può essere opportuno coinvolgere familiari o persone di fiducia. Questi soggetti possono fornire informazioni che il paziente non riferisce e collaborare alla sicurezza dopo la dimissione.
Dimissione e continuità assistenziale
La dimissione è una fase particolarmente delicata. Non dovrebbe essere decisa soltanto perché il paziente nega in quel momento intenzioni suicidarie.
Prima dell’uscita occorre:
- rivalutare le condizioni cliniche e il rischio attuale;
- verificare dove e con chi vivrà il paziente;
- consegnare un piano terapeutico comprensibile;
- assicurare la disponibilità dei farmaci in quantità compatibili con la sicurezza;
- fissare concretamente il successivo appuntamento;
- comunicare la dimissione al servizio territoriale;
- fornire recapiti utilizzabili in caso di crisi;
- programmare un contatto precoce nei casi più vulnerabili.
L’Organizzazione mondiale della sanità considera fondamentali l’identificazione precoce, la presa in carico e il follow-up delle persone interessate da comportamenti suicidari o autolesivi. OMS – Identificazione, assistenza e follow-up
In sintesi, le buone pratiche richiedono una strategia integrata: valutazione clinica individuale, ambiente sicuro, sorveglianza proporzionata, trattamento tempestivo, piano di sicurezza, comunicazione efficace e continuità delle cure.
Se una persona manifesta intenzioni suicidarie immediate, non deve essere lasciata sola: occorre chiamare il 112, accompagnarla al Pronto Soccorso o contattare urgentemente il servizio di salute mentale competente.
Reato di Omicidio Colposo Medico per Suicidio del Paziente Psichiatrico
Il suicidio di un paziente affetto da disturbi psichiatrici può determinare la apertura di un procedimento penale quando vi sia il sospetto che il personale medico o sanitario non abbia correttamente valutato e gestito un rischio suicidario riconoscibile.
Non ogni suicidio verificatosi durante un ricovero o un percorso terapeutico comporta automaticamente una responsabilità del medico. Per configurare il reato di omicidio colposo medico occorre dimostrare che uno o più sanitari abbiano violato regole di prudenza, diligenza o perizia e che, adottando la condotta doverosa, il decesso avrebbe potuto essere evitato con un elevato grado di probabilità logica.
In cosa consiste l’omicidio colposo medico?
L’omicidio colposo è disciplinato dall’articolo 589 del Codice penale e ricorre quando una persona provoca involontariamente la morte di un’altra per negligenza, imprudenza, imperizia oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
In ambito sanitario deve essere considerato anche l’articolo 590-sexies del Codice penale, relativo alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali nell’esercizio della professione sanitaria. La valutazione deve tenere conto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali applicabili al caso concreto, senza dimenticare che esse non possono sostituire la necessaria valutazione individuale del paziente.
Nel caso del suicidio di un paziente psichiatrico, la responsabilità potrebbe riguardare, a seconda delle circostanze:
- lo psichiatra che aveva in cura il paziente;
- il medico del Pronto Soccorso;
- il medico di guardia;
- gli infermieri incaricati della sorveglianza;
- il personale di una struttura residenziale psichiatrica;
- i sanitari che abbiano disposto o eseguito la dimissione;
- i responsabili dell’organizzazione del reparto o del servizio.
Il sanitario che prende in carico un paziente con un rischio suicidario riconoscibile assume una posizione di protezione nei suoi confronti. Ciò non significa che debba impedire qualsiasi evento in ogni circostanza, ma che deve compiere quanto concretamente esigibile per valutare il rischio, curare il paziente e proteggerlo da condotte autolesive prevedibili.
Quando il suicidio può dipendere da una colpa sanitaria?
Un’ipotesi di omicidio colposo medico per suicidio del paziente psichiatrico può essere presa in considerazione quando il decesso sia stato preceduto da omissioni o errori rilevanti.
Tra le condotte che possono assumere rilievo vi sono:
- omessa o superficiale valutazione del rischio suicidario;
- mancata considerazione di precedenti tentativi di suicidio;
- sottovalutazione di minacce, propositi suicidari o comportamenti autolesivi;
- mancata richiesta di una consulenza psichiatrica urgente;
- dimissione prematura o non adeguatamente motivata;
- omessa rivalutazione del paziente prima della dimissione;
- riduzione ingiustificata della sorveglianza;
- mancato controllo durante il ricovero;
- carenti passaggi di consegne tra medici, infermieri e reparti;
- mancata informazione dei familiari in presenza dei relativi presupposti;
- somministrazione o sospensione incongrua dei farmaci;
- mancata predisposizione di un programma di continuità terapeutica;
- collocazione del paziente in un ambiente non adeguatamente protetto;
- disponibilità incontrollata di farmaci, oggetti o altri mezzi pericolosi;
- omessa applicazione dei protocolli interni per la prevenzione del suicidio.
La Raccomandazione n. 4 del Ministero della Salute individua specifiche misure per la prevenzione del suicidio del paziente in ospedale. Il suicidio o tentato suicidio in ospedale è inoltre classificato come evento sentinella, tale da richiedere un’approfondita verifica clinica e organizzativa. Ministero della Salute – Raccomandazione n. 4
La prevedibilità e l’evitabilità del suicidio
Il punto centrale dell’indagine riguarda normalmente la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento.
Occorre stabilire se, sulla base delle informazioni disponibili prima del decesso, il personale sanitario avrebbe dovuto riconoscere un rischio suicidario concreto. Devono quindi essere esaminati la diagnosi, i precedenti gesti autolesivi, le dichiarazioni del paziente, il comportamento tenuto durante il ricovero, le informazioni fornite dai familiari e l’andamento della terapia.
È poi necessario accertare se una condotta sanitaria corretta avrebbe impedito il suicidio. Il giudizio viene compiuto attraverso il cosiddetto ragionamento controfattuale: ci si domanda che cosa sarebbe verosimilmente accaduto se il medico avesse disposto il ricovero, mantenuto la sorveglianza, modificato la terapia o adottato le altre misure richieste dal caso.
Nel processo penale il rapporto causale deve essere dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio. Non sono quindi sufficienti il semplice sospetto, la presenza di un errore astratto o il fatto che il suicidio si sia verificato durante un percorso terapeutico.
Il reato è procedibile d’ufficio
L’omicidio colposo è un reato procedibile d’ufficio. Ciò significa che, quando il Pubblico Ministero riceve notizia di una morte potenzialmente riconducibile a una condotta colposa, può avviare le indagini anche senza una formale querela dei familiari.
I parenti possono comunque presentare una denuncia o un esposto, descrivendo le circostanze del decesso e indicando le ragioni per le quali ritengono che vi siano state omissioni o errori sanitari.
È opportuno agire tempestivamente perché, nelle prime fasi, possono essere compiuti accertamenti irripetibili e raccolti elementi destinati ad assumere grande importanza nel successivo procedimento.
L’autopsia nel corso delle indagini
Quando le cause e le circostanze della morte devono essere chiarite, il Pubblico Ministero può disporre l’autopsia giudiziaria, affidandola a un medico legale ed eventualmente ad altri specialisti.
L’esame autoptico può servire a:
- accertare con precisione la causa della morte;
- stabilire il momento del decesso;
- verificare la presenza di lesioni o patologie;
- effettuare esami tossicologici;
- controllare la presenza e la concentrazione di farmaci, alcol o altre sostanze;
- confrontare i risultati con la terapia prescritta e somministrata;
- escludere o confermare cause alternative.
Poiché l’autopsia è normalmente un accertamento tecnico irripetibile, i soggetti interessati devono essere messi nelle condizioni previste dal Codice di procedura penale di nominare propri consulenti tecnici. I familiari dovrebbero pertanto rivolgersi immediatamente a un avvocato e valutare la nomina di un medico legale di fiducia, senza attendere che l’esame sia già stato eseguito.
Chiama subito e senza costi il Numero Verde Malasanità 800912301 se hai bisogno di avvocati e medici legali per il caso di suicidio del tuo familiare.
Acquisizione della cartella clinica e degli altri documenti
Le indagini non si esauriscono nell’autopsia. Il Pubblico Ministero può acquisire l’intera documentazione sanitaria relativa al paziente, tra cui:
- cartella clinica del ricovero;
- diario medico e diario infermieristico;
- schede di valutazione del rischio suicidario;
- prescrizioni e registri di somministrazione dei farmaci;
- referti del Pronto Soccorso;
- consulenze psichiatriche;
- documentazione dei precedenti ricoveri;
- provvedimenti riguardanti il livello di sorveglianza;
- verbali dei passaggi di consegne;
- lettera e programma di dimissione;
- registri degli accessi e degli allontanamenti;
- protocolli e procedure interne della struttura;
- eventuali registrazioni di videosorveglianza;
- comunicazioni intercorse con i familiari e con i servizi territoriali.
La cartella clinica deve essere esaminata congiuntamente da un medico legale e, normalmente, da uno specialista in psichiatria. Non è infatti sufficiente individuare un’irregolarità formale: occorre stabilire se essa abbia avuto un’effettiva rilevanza nella produzione dell’evento.
Le testimonianze di familiari e personale sanitario
Nel corso delle indagini possono essere ascoltati medici, infermieri, operatori sociosanitari, familiari, altri pazienti e tutte le persone in grado di riferire circostanze utili.
Le dichiarazioni dei familiari possono essere importanti per ricostruire:
- precedenti tentativi di suicidio;
- frasi o messaggi inviati dal paziente;
- richieste di aiuto;
- informazioni comunicate ai medici;
- improvvisi cambiamenti del comportamento;
- rassicurazioni o indicazioni ricevute dalla struttura;
- condizioni del paziente prima e dopo la dimissione.
Le testimonianze del personale possono invece chiarire quale livello di sorveglianza fosse stato disposto, se fossero emersi segnali di allarme e come fossero avvenuti i passaggi di consegne.
La perizia medico-legale e psichiatrica
Nei procedimenti per omicidio colposo medico è normalmente indispensabile una consulenza tecnica. Il Pubblico Ministero può nominare un medico legale affiancato da uno psichiatra per verificare:
- quale fosse il quadro clinico del paziente;
- se il rischio suicidario fosse riconoscibile;
- quali misure avrebbero dovuto essere adottate;
- se vi siano state violazioni delle linee guida o delle buone pratiche;
- se una condotta appropriata avrebbe evitato il decesso;
- quali sanitari avessero concretamente compiti di cura, controllo o organizzazione.
Anche gli indagati e le persone offese possono nominare propri consulenti tecnici, i quali possono partecipare agli accertamenti e presentare osservazioni o relazioni.
La costituzione di parte civile nel processo penale
Se, al termine delle indagini, uno o più sanitari vengono rinviati a giudizio, i familiari danneggiati possono valutare la costituzione di parte civile nel processo penale.
La parte civile esercita nel processo penale l’azione per ottenere le restituzioni e il risarcimento dei danni derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall’articolo 74 del Codice di procedura penale.
Attraverso il proprio avvocato, la parte civile può:
- partecipare al processo;
- depositare documenti e memorie;
- indicare elementi di prova;
- formulare domande ai testimoni e ai consulenti nei limiti processuali;
- nominare consulenti tecnici;
- chiedere la condanna al risarcimento dei danni;
- richiedere una provvisionale immediatamente esecutiva, quando ne ricorrano i presupposti;
- domandare il rimborso delle spese processuali.
I familiari possono chiedere il risarcimento dei danni personalmente subiti per la perdita del proprio congiunto, tra cui il danno da perdita del rapporto parentale e gli eventuali danni patrimoniali. Possono inoltre essere valutati i diritti risarcitori maturati direttamente dal paziente prima della morte e trasmessi agli eredi, quando ne ricorrano le condizioni.
La costituzione di parte civile deve avvenire entro precisi termini processuali. È quindi importante rivolgersi per tempo a un avvocato.
Cosa accade se il procedimento penale viene archiviato?
Il Pubblico Ministero può chiedere l’archiviazione quando ritiene che gli elementi raccolti non consentano di sostenere l’accusa in giudizio. La persona offesa, nei casi e nei termini previsti dalla legge, può prendere visione degli atti e presentare opposizione, indicando le ragioni del dissenso e le ulteriori indagini ritenute necessarie.
L’archiviazione del procedimento penale, tuttavia, non esclude automaticamente la possibilità di promuovere un’azione civile per il risarcimento.
Il processo penale richiede che la responsabilità dell’imputato sia dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Nel giudizio civile il nesso causale viene invece valutato secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, comunemente espresso con la formula del “più probabile che non”.
Può pertanto accadere che gli elementi disponibili non siano sufficienti per sostenere un’accusa penale, ma consentano ugualmente di ipotizzare una responsabilità civile della struttura sanitaria o dei professionisti coinvolti. Il decreto di archiviazione, in linea generale, non equivale a una sentenza penale irrevocabile di assoluzione e non impedisce, di per sé, un’autonoma valutazione in sede civile.
Dopo l’archiviazione è quindi opportuno sottoporre la cartella clinica e gli atti delle indagini a un avvocato esperto in responsabilità sanitaria, a un medico legale e a uno psichiatra. Soltanto una valutazione multidisciplinare può stabilire se esistano i presupposti per chiedere il risarcimento.
Un Caso Giudiziario di Risarcimento per Suicidio del Paziente Psichiatrico
Riportiamo il caso trattato dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 43476 del 18.05.2017, relativa al caso di un medico psichiatra ospedaliero accusato di omicidio colposo.
I fatti sono stati così ricostruiti dai giudici di merito. La paziente, affetta da schizofrenia paranoide cronica con episodi psicotici acuti, aveva subito diversi ricoveri ospedalieri connessi alla patologia, l’ultimo dei quali a distanza di pochi giorni dalla nascita della secondogenita.
Nel corso dell’ultimo ricovero, la predetta era stata seguita dallo psichiatra che le aveva somministrato cure farmacologiche da eseguire a casa.
Dopo alcuni giorni la paziente si era presentata presso il Servizio Pschiatrico Diagnosi e Cura dell’ospedale, accompagnata dal convivente il quale aveva rappresentato al predetto medico che la donna aveva ingerito un intero flacone di Serenase; il medico, dopo aver constatato che la paziente si presentava tranquilla e con gli occhi aperti, senza manifestare i sintomi tipici di una massiccia assunzione di quel farmaco di tipologia “aloperidolo”, li congedava, consigliando al convivente di non somministrare altro nel corso della giornata e dicendogli di richiamarlo la mattina dopo.
Tornati a casa, secondo quanto riferito dall’uomo, la donna si gettava sul letto, addormentandosi; egli usciva per un breve lasso di tempo e, al ritorno, constatava che la donna si era suicidata lanciandosi dal balcone.
Dunque, allo psichiatra veniva contestato che, in qualità di medico curante, con condotta consistita nell’aver omesso, per negligenza, imprudenza e imperizia di disporre i necessari accertamenti medici, come previsto dai protocolli in caso di sovradosaggio e intossicazione da farmaco aloperidolo, nonché di prescrivere il necessario ricovero, nonostante fosse stato messo a conoscenza che la persona offesa, oltre ad avere ingerito un intero flacone di Serenase, aveva nei giorni precedenti manifestato propositi suicidari, ometteva di impedire che la donna, rientrata a casa subito dopo l’omesso ricovero, si gettasse dal balcone della propria abitazione.
A seguito di ricorso dell’imputato, condannato sia in primo che in secondo grado, la Corte di Cassazione ribadiva la giusta condanna:
il medico psichiatra è tenuto a conoscere gli effetti e le controindicazioni di un farmaco (nel caso di specie l’aloperidolo) che è strettamente legata alla sensibilità individuale del paziente e, in particolare, a fattori quali la gravità delle affezioni, cronicità dell’uso, tolleranza al prodotto, per cui il dato scientifico avrebbe dovuto essere conosciuto o conoscibile dal medico il quale, proprio in ragione della specializzazione posseduta e della professione esercitata, prescriveva detta tipologia di farmaci e avrebbe dovuto quindi padroneggiarne le caratteristiche essenziali.
Inoltre, lo psichiatra deve ben conoscere la situazione clinica della paziente che abbia avuto in cura, poiché nel caso di specie tutto lasciava presagire un esito infausto.
“lo psichiatra, chiamato a governare il rischio nella gestione della paziente, non ha posto in essere le condotte adeguate a scongiurare il rischio suicidario, e ciò anche tenuto conto del parametro del rischio consentito, atteso il significativo grado di disattenzione manifestata in ordine alla allarmante informazione ricevuta (ingestione massiccia di farmaco)”
Il medico avrebbe dovuto quantomeno disporre, se non un TSO (trattamento sanitario obbligatorio), un ASO (accertamento sanitario obbligatorio), poichè l’assunzione di una quantità di farmaco eccessiva rispetto alla norma, deve costituire un campanello di allarme, e il sanitario si sarebbe dovuto attivare comunque annotando un supplemento diagnostico di indagini e un monitoraggio clinico anche presso una struttura di pronto soccorso.
Quanto alla causalità, la Corte fa buon governo delle indicazioni che provengono dalla nota giurisprudenza delle Sezioni unite (S.U. Franzese) pervenendo ad un giudizio sull’evitabilità dell’evento basato sulle più significative acquisizioni fattuali e scientifiche afferenti al caso concreto, ampiamente argomentato – come si è visto – nella prospettiva dell’attuazione di tutte le misure appropriate.
In particolare, la Corte argomenta che “la condotta negligente dello psichiatra, consistita nel non avere prospettato neppure una possibilità di ricovero, nel non aver tenuto la paziente sotto osservazione per un tempo minimo ragionevole, e, infine, di non aver neppure imposto al marito di attuare sulla moglie una vigilanza costante, hanno sicuramente avuto piena incidenza causale sulla condotta della vittima”; ben potendo detti comportamenti, ove attuati, scongiurare l’evento concretamente verificatosi con probabilità prossima alla certezza.
Altri Casi di Responsabilità Penale e Civile dello Psichiatra
Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l’obbligo – quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie – di apprestare specifiche cautele. Caso di condanna del primario e dei medici del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per omicidio colposo in danno di un paziente che, ricoveratosi volontariamente con divieto di uscita senza autorizzazione, si era allontanato dal reparto dichiarando all’infermiera di volersi recare a prendere un caffè al distributore automatico situato al piano superiore, ed ivi giunto si era suicidato gettandosi da una finestra. Cassazione penale, sez. IV, 27/11/2008, n. 48292.
Risponde dell’omesso impedimento dell’omicidio di un inserviente di una casa di cura commesso da un paziente lo psichiatra che, sottovalutando la malattia dell’agente, non abbia adottato le necessarie precauzioni per evitare il verificarsi dell’evento. Esiste, in capo al medico psichiatra, un obbligo di garanzia nei confronti del malato di mente, nella forma della posizione di controllo che impone al soggetto obbligato la neutralizzazione di determinate fonti di pericolo in modo da tutelare tutti i beni giuridici che si trovano in contatto con esse e che, per questa ragione, possono versare in una situazione di pericolo. Esiste colpa nella violazione delle regole di condotta dell’attività medico-psichiatrica: 1) per l’avere modificato la terapia farmacologica del paziente, senza valutarne adeguatamente la condizione del momento con riferimento alla recrudescenza dei sintomi di aggressività manifestati; 2) per non avere commisurato, per qualità e quantità, le visite al paziente alla reale necessità e cogenza che la situazione invece richiedeva. Tribunale di Bologna, 27/01/2006.
Del danno non patrimoniale derivante dalla morte del paziente ricoverato presso una struttura specializzata nel trattamento intensivo di soggetti con disturbi psichiatrici rispondono, ex contractu, la struttura di cura e assistenza interessata, in ragione delle carenze strutturali e organizzative che hanno compromesso l’adeguata vigilanza sul degente, nonché il medico che la dirige, il quale avrebbe dovuto vagliare personalmente tale aspetto, in rapporto di stretta correlazione alla patologia psichiatrica del paziente, sia al momento del ricovero, sia per tutta la durata dello stesso. Analogamente ne risponde lo psichiatra che aveva in cura il malato all’epoca dei fatti, in quanto autore del progetto terapeutico e preposto al controllo circa il suo effettivo decorso. Tribunale di Rimini, 17/08/2015, n. 1035.
Il medico psichiatra deve ritenersi titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente (anche là dove quest’ultimo non sia sottoposto a ricovero coatto), con la conseguenza che lo stesso, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidarie, è tenuto ad apprestare specifiche cautele. Cassazione penale, sez. IV, 14/06/2016, n. 33609.
Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia che comprende un obbligo di controllo e di protezione del paziente, diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti lesivi ai danni di terzi e di comportamenti pregiudizievoli per se stesso”. Cassazione penale, sez. IV, 18/05/2017, n. 43476.
In caso di suicidio del paziente, avvenuto mentre questi era ricoverato in una struttura ospedaliera, la domanda risarcitoria degli stretti congiunti per la menomazione del rapporto parentale ha natura extracontrattuale, senza che sia possibile richiamare la figura dei terzi protetti dal contratto posto che non è dato riscontrare gli indici normativi o di carattere costituzionale valevoli nel sottosistema dei danni da nascita indesiderata. Corte appello Reggio Calabria sez. I, 8/03/2021, n. 131.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l’autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica. Cassazione civile sez. III, 12/05/2023, n. 13037.
In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito ” iure proprio “, per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l’iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell’omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell’ articolo 1218 c.c. , poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente; ne consegue che l’ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei “terzi protetti dal contratto”, se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente. Cassazione civile sez. III, 21/02/2025, n. 4644.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, l’azione con cui i congiunti di un militare chiedano iure proprio il risarcimento dei danni conseguenti al suicidio del loro familiare, asseritamente determinato dalla negligente condotta dell’Amministrazione datrice di lavoro; in tal caso, infatti, il rapporto d’impiego costituisce mera occasione del danno dedotto e non il titolo della pretesa, che si fonda sul generale principio del neminem laedere ; diversa è soltanto l’ipotesi in cui gli eredi facciano valere iure hereditatis danni entrati nel patrimonio del dipendente prima del decesso. T.A.R. Firenze Toscana sez. I, 12/01/2026, n. 37.
Avvocati per Risarcimento da Suicidio del Paziente Psichiatrico per Colpa Medica
Se in ambito familiare hai qualcuno che è stato vittima di suicidio o autolesioni, a seguito e per colpa di responsabilità medica, puoi contattarci tutti i giorni tramite il Numero Verde Malasanità o la chat WhatsApp che trovi in ogni pagina del nostro sito per avere un primo colloquio orientativo e, successivamente, un vero e proprio parere dei nostri avvocati e medici legali.
Nei casi di malasanità per responsabilità medica dello/a psichiatra, il nostro gruppo di Avvocati Collegati ha sviluppato una procedura per chiedere il risarcimento per i familiari del paziente che si è suicidato:
- Colloquio dell’Avvocato con i Familiari: puoi chiamare o scrivere quando vuoi per raccontare il caso di suicidio del tuo familiare e avere subito un primo parere da parte di un avvocato, che saprà dirti se sei ancora in tempo per chiedere un risarcimento, contro chi potresti agire, a quanto potrebbe ammontare il risarcimento etc..;
- Valutazione del Caso da Parte di Consulenti Medici Legali e Psichiatri: dopo che ci avrai fornito la cartella clinica del paziente e tutta la documentazione utile a comprendere il caso, i nostri consulenti medici legali e specialisti in psichiatria ci sapranno dire se chi ha avuto in cura il paziente ha commesso errori tali da causare la disgrazia.
- La Perizia Medico Legale: per dimostrare davanti al Tribunale che i medici che hanno avuto in cura il paziente sono stati responsabili del suicidio, il nostro gruppo di professionisti chiederà una perizia medico legale nel corso della quale sarà possibile anche trovare un accorso tramite i consulenti tecnici d’ufficio con la struttura sanitaria e il medico responsabili di malasanità.
- Causa Civile in caso di Mancato Accordo: se la struttura sanitaria responsabile del suicidio del paziente non intendesse trovare un accordo, i nostri avvocati e consulenti medici ti affiancheranno nella causa civile per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Devi sapere che la richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla perdita per suicidio di un familiare è sottoposta a termini di prescrizione, per cui chiama subito il nostro Numero Verde Malasanità per far valutare il tuo caso.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
© avvocaticollegati.it


