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- Il ruolo del Medico di Famiglia
- La responsabilità del Medico di Famiglia
- L’Asl è responsabile civilmente per errori del Medico di Famiglia
- Alcuni casi di responsabilità del Medico di Famiglia
- A chi rivolgersi per casi di malasanità?
- Guarda il video dell’avv. Nicola Barsotti
Il ruolo del Medico di Famiglia
Il cosiddetto Medico di Famiglia, una volta anche detto “medico di base” o “medico generico”, è tecnicamente definito “Medico di Assistenza Primaria”, ed è quello che presta assistenza sanitaria sul territorio per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
Il Medico di Famiglia ha il compito di curare gratuitamente il paziente a livello globale, ossia concordando con il paziente una strategia diagnostico-terapeutica di sintesi dopo aver tenuto conto della eventuale consulenza dei colleghi.
Quindi il Medico di Famiglia è colui con cui il paziente normalmente ha il primo approccio per problematiche di salute. Egli interviene autonomamente o, laddove la questione richieda approfondimenti o competenze specifiche, dirottando il paziente verso medici specialisti.
Il Medico di Famiglia è un Pubblico Ufficiale che, “svolge l’attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate” (Corte di Cassazione n. 27988/2017).
Pur se è un diritto del paziente la libera scelta del medico curante, l’assistenza sanitaria medica pubblica può essere erogata esclusivamente dai sanitari dipendenti o convenzionati operanti nelle unità sanitarie locali o nel Comune di residenza del cittadino.
Il medico convenzionato, scelto dall’utente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale nei confronti della Asl, in un novero di medici già selezionati nell’accesso al rapporto di convenzionamento e in un ambito territoriale delimitato, è obbligato (e non può rifiutarsi, salvo casi peculiari sorretti da giustificazione e, dunque, sindacabili dalla stessa ASL) a prestare l’assistenza medico-generica, e dunque la prestazione curativa, soltanto in forza ed in base al rapporto di convenzionamento (e non già in base ad un titolo legale o negoziale che costituisca un rapporto giuridico diretto con l’utente), il quale rappresenta altresì la fonte che legittima la sua remunerazione da parte, esclusivamente, della ASL (essendo vietato qualsiasi compenso da parte dell’utente).
La responsabilità del Medico di Famiglia
Quanto alla natura della responsabilità del medico convenzionato nei confronti del paziente, essa è da ricondursi al “contatto sociale“, tenuto conto dell’affidamento che egli crea per essere stato prescelto per rendere l’assistenza sanitaria dovuta e sulla base di una professione protetta.
La sua prestazione (e per l’effetto il contenuto della sua responsabilità), per quanto non derivante da contratto, ma da altra fonte (art. 1173 cod. civ.), ha un contenuto contrattuale (in tal senso la consolidata giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza n. 589 del 22 gennaio del 1999).
Quindi, il paziente che ritiene di aver subito danni per responsabilità del Medico di Famiglia, per ottenere il risarcimento dovrà dimostrare di aver avuto un contatto con il Medico e che, a causa di una sua negligenza, ha subito una lesione.
Il Medico, su cui ricade una presunzione di colpa, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare che l’evento dannoso è dipeso da causa a lui non imputabile.
Il paziente che ritenga di essere vittima di malasanità per colpa del Medico di Famiglia, potrà anche sporgere una denuncia-querela nei suoi confronti, affinchè sia aperto un procedimento penale nei confronti del Medico di Famiglia, per lesioni colpose.
I familiari di un paziente che addirittura sia morto per colpa riconducibile esclusivamente o in parte al Medico di Famiglia, potranno fare una denuncia, in questo caso per omicidio colposo.
L’Asl è responsabile civilmente per errori del Medico di Famiglia
Come abbiamo detto, se il Medico di Famiglia si rende responsabile di lesioni o decesso del paziente, ne risponde personalmente sia a livello penale che civile.
Ma, se a livello penale la responsabilità può essere solo del Medico di Famiglia, dal punto di vista civilistico relativo al risarcimento dei danni anche l’Asl ne risponde.
Infatti, il Servizio Sanitario Nazionale, per tramite delle Asl, mette a disposizione dei cittadini l’assistenza medico-generica tramite i medici convenzionati (il Medico di Famiglia è considerato un lavoro autonomo “parasubordinato”, diverso sia da quello dipendente che dalla libera professione).
Il rapporto che si instaura tra il paziente e la Asl, tramite il Medico di Famiglia, è di tipo contrattuale. In ipotesi di illecito commesso dal medico convenzionato, nell’adempimento della prestazione curativa di assistenza medico-generica, l’Asl risponde nei confronti del paziente ai sensi dell’art. 1228 cod. civ..
Quindi vale lo stesso onere probatorio già descritto nel paragrafo precedente.
L’Asl, avvalendosi dell’attività parasubordinata del Medico di Famiglia per garantire il diritto all’assistenza medico-generica, risponde del rischio connaturato all’utilizzazione di tali soggetti parasubordinati.
Quindi, il paziente e/o i familiari di un paziente vittima di responsabilità del Medico di Famiglia, potranno chiedere il risarcimento anche all’Asl.
Alcuni casi di responsabilità del Medico di Famiglia
Il Medico deve prescrivere i necessari accertamenti: “il compito del medico di famiglia e’ quello di tutelare la salute del paziente, interpretando i sintomi riferiti, indirizzandolo verso le prestazioni specialistiche ritenute utili per l’identificazione della causa ed analizzando attentamente i risultati ottenuti al fine di giungere alla diagnosi e di somministrare la giusta terapia”. Tribunale di Lucca, 13/08/2020, n. 732.
Il Medico non può limitarsi a fare ricette: “il medico di famiglia deve ascoltare e visitare il paziente che lamenta un disturbo, anche lui deve seguire le best practice e consigliare il paziente secondo le linee guida”. Corte di Cassazione n. 3869/2018.
Anche il semplice consiglio comporta responsabilità del Medico: “anche il contatto sociale meramente fortuito ed informale, intercorso tra medico e paziente, è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità contrattuale”. Cassazione civile, sez. III, 03/10/2016, n. 19670.
Anche l’Asl è responsabile della colpa del Medico: “l’Asl è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal Servizio Sanitario Nazionale in base ai livelli stabiliti secondo legge”. Cassazione civile, sez. III, 27/03/2015, n. 6243.
Il Medico deve somministrare la giusta cura farmacologica: “incorre in responsabilità contrattuale il medico che somministri alla propria assistita — la quale non intende assolutamente avere altri figli — un farmaco errato perché del tutto inidoneo ad avere efficacia anticoncezionale, se, per effetto di tale errore, sia insorta una gravidanza indesiderata”. Tribunale di Milano, sez. I, 31/03/2014, n. 3477.
A chi rivolgersi per casi di malasanità?
Se tu e/o un tuo familiare siete vittime di responsabilità medica, potete denunciare il fatto e chiedere il risarcimento di tutti i danni che avete subito.
Per ottenere un giusto risarcimento è necessario avvalersi sia di avvocati esperti in malasanità che di medici legali, che sappiano inquadrare il caso sia in ambito giuridico che in ambito medico.
Gli avvocati sapranno dirti subito se sei in tempo per chiedere i danni, a chi rivolgere la richiesta, come procedere in sede stragiudiziale per trovare un buon accordo con la controparte o, se ciò non riuscisse, per fare una causa.
I medici legali sapranno affiancare gli avvocati, sottolineando quali sono stati gli errori commessi dal Medico e a quanto ammontano i danni.
avvocaticollegati.it può assistere le vittime di malasanità, offrendo sia assistenza legale tramite avvocati competenti in materia di responsabilità medica, sia consulenza tramite il proprio team di medici legali!
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Guarda il video dell’avv. Nicola Barsotti
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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