Le unioni civili
Prima di vedere come si scioglie un’unione civile, vediamo in che cosa consiste in base alla legge che ha introdotto in Italia le unioni civili, ossia la Legge 76 del 20 maggio 2016, detta Legge Cirinnà, di cui riportiamo i principali passaggi.
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
Le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo’ anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza orale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e’ costituito dalla comunione dei beni.
Lo scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti.
Ma, per quello che ci interessa in questo articolo, lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche per volontà di una o entrambe le parti.
Il primo passo è la manifestazione di volontà di scioglimento dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile che riceve tale volontà in forma congiunta. Ma, se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’Unione Civile. Quindi, la prima fase è di tipo amministrativo e non comporta effetti sostanziali (esempio lo scioglimento della comunione dei beni).
Decorsi tre mesi dalla manifestazione di volontà (c. d. termine di ripensamento) si potrà giungere allo scioglimento percorrendo una delle seguenti strade.
Con questa procedura le parti possono rivolgersi ai rispettivi avvocati per tentare un accordo volto a disciplinare le condizioni dello scioglimento.
Infatti, può esservi necessità di prevedere un contributo al mantenimento a favore della parte economicamente più debole, o possono esserci questioni patrimoniali da definire come l’assegnazione della casa familiare, la suddivisione dei bei comuni etc.
Questa strada è quella preferibile laddove, appunto, le parti non siano almeno inizialmente d’accordo sulle condizioni con cui lasciarsi. Se le parti in sede di negoziazione assistita raggiungono un accordo, gli avvocati provvederanno a farlo trascrivere nei Registri del Comune dove era avvenuta l’unione.
Diversamente le parti saranno libere di procedere diversamente.
Ci si rivolge al Tribunale normalmente quando tra le parti vi è molta distanza in merito alle condizioni dello scioglimento, per cui non è stato possibile accordarsi. Ma non è escluso che le parti possano ricorrere congiuntamente al Tribunale affinchè siano omologate le condizioni dello scioglimento.
Nel corso della prima udienza davanti al Presidente del Tribunale il Presidente può disporre provvedimenti temporanei ed urgenti quali un contributo al mantenimento della parte economicamente più debole e/o dei figli. Si ritiene che la fase amministrativa non sia “condizione di procedibilità” del giudizio davanti al Tribunale. Invero, se il ricorso non è preceduto dalla fase amministrativa, tra l’udienza presidenziale e la sentenza devono intercorrere almeno 3 mesi.
In questo caso le parti possono formalizzare lo scioglimento in Comune, ma non possono inserire alcun accordo relativo a trasferimenti immobiliari, né relativo al mantenimento di figli comuni minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Alcune sentenze
Cassazione civile, sez. VI, 10/06/2021, n. 16338
Il giudice competente a provvedere in ordine all’affidamento dei figli nati dall’unione civile ed alla disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonché alla determinazione del contributo dovuto da quest’ultimo per il mantenimento dei minori, dev’essere individuato nel tribunale ordinario.
Corte d’appello, Milano , 09/02/2021 , n. 803
Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito, rientra tra i diritti-doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia, sia eterosessuale sia quella omosessuale stabile; pertanto la pensione di reversibilità va riconosciuta sia al partner superstite unito civilmente sia al figlio minore della coppia, entrambi facenti parte di quella relazione stabile affettiva tutelata costituzionalmente e direttamente discendente dall’applicazione dell’ art. 2 Cost. .
Tribunale, Milano, sez. IX, 03/06/2020
L’unione civile può sciogliersi per cause automatiche (art. 1 commi 22, 23, 26 l. 76/2016) ovvero in seguito alla manifestazione di volontà, congiunta o unilaterale, da parte dei componenti della coppia. Nell’ipotesi in cui l’intenzione di scioglimento dell’unione civile provenga da una sola delle parti, questa è tenuta ad informare l’altra mediante l’invio di una raccomandata o altra comunicazione similare e, solo dopo, la stessa potrà presentarsi dinnanzi all’ufficiale di stato civile per formalizzare tale volontà che verrà annotata a margine dell’atto costitutivo dell’unione e da cui decorre il termine di tre mesi per proporre la domanda giudiziale.
Tribunale di Bologna, sez. I, 25/03/2019, n. 742
La domanda di scioglimento congiunto dell’unione civile, proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione, va accolta, laddove le condizioni congiuntamente precisate dalle ricorrenti risultino frutto di libero accordo, nella parte in cui hanno ad oggetto diritti disponibili, e conformi all’interesse della figlia minorenne, nella parte in cui riguardano la stessa.
Tribunale di Pordenone, 13/03/2019
È assolutamente opportuno assegnare all’assegno previsto in caso di scioglimento dell’unione civile i medesimi principi fissati in tema di assegno divorzile per le coppie eterosessuali. Fermo restando che per ragioni di pari trattamento costituzionalmente orientato, a seguito dello scioglimento dell’unione civile, devono applicarsi all’assegno le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile, al fine di valutare lo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti devono tenersi in considerazione anche le scelte assunte dalle stesse in fase di convivenza “di fatto” prima della celebrazione dell’unione civile.