Riportiamo una sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno, la numero 2003 del 06.11.2020, che ha ben sintetizzato i requisiti per avere diritto all’indennità di accompagnamento.
Il fatto
Un soggetto si rivolgeva all’Inps per avere l’indennità di accompagnamento, ma la sua domanda veniva rigettata.
Tramite il proprio avvocato si opponeva alla decisione dell’INPS e avviava un accertamento tecnico preventivo in Tribunale, all’esito del quale il Tribunale contestava le conclusioni rese dal consulente tecnico d’ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, in ordine al mancato riconoscimento dell’invalidita’ posta alla base della prestazione invocata, alla luce della documentazione in atti.
Pertanto, adiva il Giudice del Lavoro per vedere accertare e dichiarare di essere invalido al 100%, con diritto all’indennita’ di accompagnamento, e portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3 legge 104/92.
L’Inps si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 06.11.2020, disposta una integrazione delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritte, il giudice accoglieva la domanda.
I requisiti per l’indennità
Il Tribunale ha precisato che, <<in tema di indennita’ di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l’art. 1 della legge n. 18 del 1980 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell’impossibilita’ di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, e’ concessa una indennita’ di accompagnamento non reversibile>>.
In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti:
a) l’invalidita’ totale;
b) l’impossibilita’ di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessita’ di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l’interprete non puo’ prescindere.
Quindi è necessario che il soggetto si trovi, secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell’impossibilita’ di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacita’ di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessita’ di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficolta’ di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficolta’ (ma senza impossibilita’) (cfr ex plurimis Cass. 5068/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015 secondo cui nel caso esaminato rilevava che la ricorrente deambulasse autonomamente sia pure coi l’ausilio di bastoni, essendo necessaria, per il riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento, l’impossibilita’ di deambulazione senza l’ausilio di altro soggetto).
In particolare, con riferimento all’incapacita’ di attendere agli atti della vita quotidiana, va tenuto conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione cosi’ difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) da essere fonte di grave pericolo in ragione di un’incombente e concreta possibilita’ di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore (cosi’ Cass. 3 aprile 1999, n. 3228), concetto quest’ultimo che esprime l’esigenza della necessita’ di un aiuto non limitato a taluni soltanto degli atti della vita, seppure indispensabili, ma esteso alla generalita’ dei bisogni o atti giornalieri (cosi’ Cass. 9 ottobre 1998, n. 10056).
I soggetti affetti da malattie psichiche
Quanto, poi, ai soggetti affetti da malattia psichica, si e’ precisato che l’incapacita’ rilevante e’ riferibile sia all’impossibilita’ di sopravvivenza senza l’aiuto costante del prossimo (cfr. Cass. 22 gennaio 2002, n. 667), sia alla mancanza di autocontrollo che renda il soggetto pericoloso per se’ e per gli altri, semprechè, peraltro, tale situazione non abbia carattere solo eventuale, non essendo riconducibile, al concetto di assistenza continua, necessaria per il compimento degli atti del vivere quotidiano, un’assistenza finalizzata alla prevenzione od al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente, o comunque pericolose, della malattia (in tali termini (cfr. Cass. 21 aprile 1993, n. 4664; id. 8 aprile 2002, n. 5017) (cfr Cass. 6091/2014; Sez. L -, Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018).
La normativa
Quanto, poi, ai soggetti affetti da malattia psichica, si e’ precisato che l’incapacita’ rilevante e’ riferibile sia all’impossibilita’ di sopravvivenza senza l’aiuto costante del prossimo (cfr. Cass. 22 gennaio 2002, n. 667), sia alla mancanza di autocontrollo che renda il soggetto pericoloso per se’ e per gli altri, semprechè, peraltro, tale situazione non abbia carattere solo eventuale, non essendo riconducibile, al concetto di assistenza continua, necessaria per il compimento degli atti del vivere quotidiano, un’assistenza finalizzata alla prevenzione od al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente, o comunque pericolose, della malattia (in tali termini (cfr. Cass. 21 aprile 1993, n. 4664; id. 8 aprile 2002, n. 5017) (cfr Cass. 6091/2014; Sez. L -, Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018).