
Malasanità: paziente muore di meningite perché i medici non gli hanno prescritto il vaccino. Risarciti i familiari.
16/11/2021
La responsabilità professionale dell’avvocato
06/12/2021- Il caso giudiziario
- La definizione di HIV e AIDS
- L’ attività di controllo del Ministero della Salute sulle emotrasfusioni
- I Giudici condannano il Ministero al risarcimento: 900.000 euro
- Il risarcimento spetta sia al paziente che ai suoi familiari
Il caso giudiziario
La figlia di un paziente si rivolgeva al Tribunale di Napoli rappresentando che il padre era emofiliaco ed era diventato sieropositivo a causa di una trasfusione di sangue infetto, avvenuta in ospedale, e dopo che la sieropositività si era evoluta in una grave forma di AIDS egli era deceduto.
Chiedeva quindi che il Ministero della Salute fosse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti.
La definizione di HIV e AIDS
Prima di analizzare il caso che stiamo trattando diamo sintetiche definizioni di HIV e AIDS.
L’ HIV ( Human immunodeficiency virus) è un virus che attacca i globuli bianchi (in particolare i linfociti CD4) indebolendo il sistema immunitario. La presenza di anticorpi anti-HIV nel sangue viene definita sieropositività all’HIV. Pur con una infezione da HIV, è possibile vivere per anni senza alcun sintomo e accorgersi del contagio solo al manifestarsi di una malattia opportunistica.
L’ AIDS (acquired immmune deficiency sindrome) identifica uno stadio clinico avanzato da HIV. E’ una sindrome che può manifestarsi nelle persone con HIV anche dopo diversi anni dall’acquisizione, quando le cellule CD4 del sistema immunitario calano drasticamente e l’organismo perde la sua capacità di combattere anche le infezioni più banali.
L’ attività di controllo del Ministero della Salute sulle emotrasfusioni
Per comprendere il motivo per cui è stato chiesto il risarcimento al Ministero della Salute, si deve sapere che quest’ultimo è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati e risponde ai sensi dell’art. 2043 c. c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (vedi Cass. S.U. 11.1.2008 n. 576 e n. 584).
E l’omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l’ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il Ministero a responsabilità extracontrattuale allorquando dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico (il quale è strumentale ed accessorio a quel potere) derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti (cfr. Cass. Sez. Un., 11.1.2008, n. 576.; Cass. n. 17685/11 in motivazione).
Si tratta di nozioni e circostanze ormai ampiamente acquisite alla comune conoscenza medico legale e più volte accertate e ribadite in sentenze di merito e di legittimità.
Il collegamento probabilistico, vale a dire il nesso causale, tra la somministrazione del sangue infetto e la patologia insorta, deve essere valutato non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui è stata effettuata la trasfusione, attraverso una valutazione ex ante, che attiene al profilo soggettivo della colpa, ma ex post sulla base di quelle acquisite al tempo dell’osservazione, che hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche.
Attiene, invece all’elemento soggettivo dell’illecito l’incauta somministrazione in assenza di doverosi controlli, che comprendono il “dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione“, sicché “una volta acquisita al processo l’incauta somministrazione in violazione di specifiche regole, diventa onere della struttura sanitaria dimostrare, sempre sul piano soggettivo dell’illecito, di avere utilizzato sacche di sangue opportunamente controllate secondo i canoni normativi” (Cass. 17084/2017).
I Giudici condannano il Ministero al risarcimento: 900.000 euro
La richiesta risarcitoria della figlia del paziente deceduto è stata accolta, poiché è risultato provato che egli ha contratto l’HIV a seguito di trasfusione di sangue infetto, per omessi controlli da parte del Ministero della Salute.
Viene riconosciuto il danno riportato dal paziente quando era in vita, a titolo di inabilità temporanea, a cui si accompagna il danno morale terminale (anche definito “danno catastrofale” o “danno da lucida agonia“), consistente nella sofferenza morale provata nell’attesa della propria morte.
I danni suddetti vengono quantificati in più di 600.000 euro e spettano alla figlia in qualità di erede del paziente deceduto.
I Giudici riconoscono anche un risarcimento dei danni alla figlia, in proprio, a titolo di perdita del rapporto parentale, per più di 300.000 euro.
Il risarcimento spetta sia al paziente che ai familiari
Come abbiamo visto nel caso appena trattato, in casi di malasanità il risarcimento dei danni può essere richiesto sia dal paziente che dai suoi familiari.
Certo che, quando il paziente muore prima che la causa sia iniziata o definita, il risarcimento che gli sarebbe spettato si trasferisce agli eredi.
In parallelo alla richiesta risarcitoria avanzata per conto del paziente, si può ottenere anche il risarcimento dei danni che i singoli familiari hanno subito per lesioni o morte di un loro caro.
Se vuoi conoscere la procedura per chiedere i danni subiti da te o un tuo familiare rivolgiti ad avvocatocollegati.it per un parere!
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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1 Comment
Poco fiduciosa e consapevole che dopo tutti questi anni, non si possa ottenere risarcimenti, scrivo comunque questa mia…in estema sintesi quello che mi successe fù:
Avevo 23 anni e COntrassi il virus Hiv nel 1987 a seguito di un rapporto sessuale con un ragazzo di cui mi innamorai follemente è che ne contagiö tante altre, lui morī a seguito di infezioni opportunistiche nel 92 . Sono in terapia Antontivirale dal 1990 ed ho subito dei danni da lipodistrofia (distruzione del grasso sottocutaneo) un pò su tutto il corpo, per questo mi son dovuta sottoporre a diversi interventi di chirurgia estetica, nel 2006 fui quasi costretta al riempimento di alcune parti del viso, mi dava insicurezza il rimanere rovinata in quel modo, quindi permisi infiltrazioni con sostanza riempitiva permanente (Acquamid) che mi procurò dei granulomi che non mi permettono di aggiungere ulteriore sostanze non permanenti per riempire vuoti che ancora rimangono, purtroppo, evidenti, non ho molti contributi per la pensione futura, Ho quasi sempre lavorato con contratti co,co,co. Non mi sono mai sposata, cė ancor possibilità di chiedere o fare ancora qualcosa?