Con questo articolo riportiamo uno dei tanti casi di malasanità in cui il paziente muore per colpa medico-sanitaria e i familiari chiedono il risarcimento dei danni subiti per la perdita del congiunto.
Il caso è stato deciso dal Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1195 del 5 ottobre 2021.
Il caso
Un uomo di ottanta anni veniva ricoverato per sottoporsi ad intervento di sostituzione del pacemaker.
Tuttavia, il personale sanitario, constatata la presenza di un sanguinamento da ematoma di tasca sotto-cutanea per sostituzione del pacemaker, disponeva un tubo di drenaggio e la somministrazione di farmaci.
Nonostante ciò, veniva accertata un’infezione da stafilococco emolitico che costringeva il personale sanitario a sostituire il pacemaker e a somministrare al paziente una terapia antibiotica.
Nel corso del ricovero, veniva inoltre riscontrata l’insufficienza valvolare e versamento pericardico.
Nonostante ciò, dopo poco il paziente veniva dimesso e tre giorni dopo veniva di nuovo urgentemente ricoverato per iperpiressia e, a seguito di successivi esami, veniva riscontrato un versamento pericardico e pleurico nonché colecistite acuta con essudazione di liquido pericolecistico e la positività allo pseudomonas aeruginosa e stenotrophomonas maltophilia.
Il paziente veniva quindi ricoverato nel reparto di rianimazione per essere sottoposto a colecistectomia e, il giorno seguente, veniva ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove decedeva.
Le accuse dei parenti
Secondo i familiari del paziente, il decesso era imputabile alla condotta complessiva del personale sanitario che:
a) ometteva di seguire la profilassi antibiotica prima dell’intervento di impianto del pacemaker;
b) ometteva di rimuovere l’elettrocatetere dopo l’intervento, componente del vecchio pacemaker contaminato dallo stafilococco, con ciò esponendo il paziente a gravi problemi setticemici;
c) ometteva di trasferire tempestivamente il paziente presso un centro specializzato.
Quindi, secondo i familiari, tali omissioni avevano cagionavano l’infezione, poi rivelatasi fatale.
Le richieste risarcitorie dei parenti
La causa viene introdotta sia dagli eredi legittimi del paziente, che dai suoi prossimi congiunti (non eredi) quali genero, nuora, nipoti.
Gli eredi agiscono per il risarcimento, sia dei danni c. d. iure hereditatis (per il diritto di risarcimento trasmessogli dal defunto), sia dei danni c. d. iure proprio (per il diritto proprio al risarcimento danni da perdita del rapporto parentale).
Gli altri familiari agiscono per il solo danno iure proprio per perdita del rapporto parentale.
Il danno da perdita del rapporto parentale, ossia dall’aver perso un parente per fatto illecito di terzi, <<rileva nella sua dimensione della sofferenza interiore eventualmente patita sul piano morale soggettivo nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e anche in quella riflessa sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita>> (Cassazione civile , sez. III , 29/09/2021, n. 26301).
Il Giudice riconosce il danno da perdita parentale
In base alla C. T. U. il Tribunale ha ritenuto accertato come la morte del paziente sia stata conseguenza dell’imperita prestazione dei sanitari, che in occasione dell’intervento di rimozione del pacemaker omettevano di rimuovere i cateteri intracardiaci, circostanza che avrebbe consentito con elevato grado di probabilità di eliminare la fonte di infezione (causa del decesso) e quindi aumentare notevolmente le aspettative di vita del paziente.
Inoltre, secondo il Tribunale è stato provato lo stretto legame esistente tra il paziente (nonno) e nipoti, nonché il solido legame affettivo con nuora e genero.
È emerso infatti che egli avesse rapporti quotidiani con i nipoti, che accompagnava a scuola e con i quali era solito giocare, anche in ragione del fatto che i nuclei familiari dei figli erano ubicati nello stabile in cui anche lui abitava.
In punto di diritto il Tribunale ha quindi condiviso il seguente principio della Corte di Cassazione:
gli appartenenti al nucleo parentale diversi dal coniuge e dai figli, in particolare i nonni, i nipoti, i generi e le nuore, hanno diritto di ottenere ristoro per la perdita del proprio congiunto anche se con questo non conviventi.
L’onere della prova
Affinchè i parenti quali nipoti, generi e nuore possano ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale, essi dovranno dimostrare
<<l’effettività e la consistenza della relazione parentale>>
rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno.
Infatti, poiché la società naturale, cui fa riferimento l’art. 29 Cost. , non è limitata alla cd. famiglia nucleare, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
La procedura per chiedere il risarcimento danni
Se un tuo familiare è rimasto vittima di responsabilità medica puoi chiederci aiuto ed essere risarcito!
Tutto inizia con un incontro con i nostri avvocati e medici legali.
Poi la richiesta risarcitoria viene ricolta tramite raccomandata o pec sia al medico che alla struttura sanitaria.
A seguito della richiesta risarcitoria si avvierà una fase stragiudiziale in cui, se non si trova un accordo, si procederà ad un tentativo di mediazione.
Se in sede di mediazione non si trova un accordo procederemo ad assisterti in una causa civile.
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Mio fratello è morto per emorragia non presa in tempo. Abbiamo fatto denuncia penale con un avvocato ma l’hanno archiviata. Vogliamo andare avanti ci aiutate? Da Torino
Abbiamo una sede anche a Torino. Ci contatti pure per un parere gratuito. Consideri che una archiviazione in sede penale non necessariamente pregiudica una fondata richiesta risarcitoria in sede civile.
Mio fratello è morto per emorragia non presa in tempo. Abbiamo fatto denuncia penale con un avvocato ma l’hanno archiviata. Vogliamo andare avanti ci aiutate? Da Torino