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  • Cos’è l’assegno di divorzio?
  • L’assegno di divorzio spetta anche se chi ne ha diritto si risposa?
  • E quando l’ex va a vivere con un nuovo partner?
  • La sentenza 32198 del 5 novembre 2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
  • I presupposti per mantenere il diritto all’assegno divorzile
  • Leggi la sentenza in pdf

 

Cos’è l’assegno di divorzio?

In sede di divorzio è prevista la possibilità per il coniuge economicamente più debole di richiedere all’altro un assegno divorzile, cioè un contributo mensile per il proprio mantenimento, compatibilmente con le possibilità di quest’ultimo ed in proporzione alla sua condizione economica.

E’ quindi destinato esclusivamente al coniuge più debole che non ha mezzi adeguati e/o comunque non puo’ procurarseli, non certo però per suo disinteresse per il mondo del lavoro, ma per ragioni oggettive (es. età, invalidità, necessità di accudire figli non autosufficienti etc.).

L’assegno viene percepito mensilmente e, in caso di decesso dell’ex coniuge tenuto al versamento, il/la beneficiario/a avrà diritto alla pensione di reversibilità o ad una sua quota. Quando invece il partner economicamente più debole è stato “liquidato” dall’altro in una unica soluzione, non avrà diritto alla pensione di reversibilità.

 

L’ assegno divorzile spetta anche se chi ne ha diritto si risposa?

C’è da chiedersi cosa succede se, una volta ottenuto l’assegno divorzile, il coniuge beneficiario instauri una nuova relazione. Nessun dubbio sorge laddove l’ex contragga un nuovo matrimonio, poiché in questo caso l’assegno perde efficacia. Infatti, contraendo un nuovo matrimonio, il dovere di assistenza graverà sul nuovo coniuge.

 

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E quando l’ex va a vivere con un nuovo partner?

Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, anche l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia “di fatto” fa venire meno automaticamente e definitivamente l’assegno divorzile. In base a questa decisione (ed altre) si crea un automatismo: se l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile va a convivere stabilmente con un nuovo partner perde l’assegno divorzile.

Ma questo automatismo vale proprio sempre? Anche se l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile è economicamente più debole è privo di mezzi adeguati?

Ebbene, sul punto vi sono stati contrasti in giurisprudenza, tanto che la parola è stata data alle Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

 

La sentenza 32198 del 5 novembre 2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione sulla perdita dell’assegno divorzile nel caso in cui il beneficiario intraprenda una stabile convivenza.

Innanzitutto gli Ermellini hanno individuato nell’assegno divorzile una duplice funzione: quella di natura assistenziale e quella di natura compensativa.

La componente assistenziale dell’assegno di divorzio certamente viene meno allorchè il beneficiario instauri una famiglia di fatto.

La componente compensativa invece non viene meno automaticamente, perché fa riferimento a quanto avvenuto in costanza di matrimonio e prescinde dalla nuova convivenza.

La componente compensativa è parametrata all’apporto del beneficiario al matrimonio, come, ad esempio, nel caso in cui la moglie abbia rinunciato alla propria carriera per accudire i figli e da ciò sia derivato un suo incolpevole impoverimento rispetto al marito che ha continuato a lavorare e fare carriera.

 

I presupposti per mantenere il diritto all’assegno divorzile

L’ex coniuge che non intende rinunciare all’assegno divorzile (nella sua componente compensativa) potrà quindi continuare ad avere diritto almeno ad una parte di quanto percepiva.

Come detto, potrà continuare a percepire quanto, secondo il Tribunale, rappresenta la componente compensativa, ossia quanto il matrimonio ha inciso sulle condizioni economiche del beneficiario. Il principio affermato dalle Sezioni Unite è il seguente.

L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto altresì della durata del matrimonio.

 

Leggi la sentenza in pdf

Clicca qui per scaricare la sentenza

 

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